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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/699

Regolamento (UE) 2020/699 del Consiglio del 25 maggio 2020 relativo a misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE)

Normativa europea32020R0699

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una misura emergenziale e temporanea per agevolare SE e SCE durante la pandemia di COVID-19. In deroga ai regolamenti istitutivi, consente di posticipare l'assemblea generale fino a 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, purché l'incontro si tenga entro il 31 dicembre 2020. La misura mira a garantire la continuità decisionale delle società in un contesto in cui confinamento e distanziamento rendevano difficoltosa la convocazione delle assemblee.

Deroga temporanea, limitata al 2020, ai termini per lo svolgimento delle assemblee generali delle società europee (SE) e delle società cooperative europee (SCE).

Ambito di applicazione

Si applica alle società europee (SE) disciplinate dal regolamento (CE) n. 2157/2001 e alle società cooperative europee (SCE) disciplinate dal regolamento (CE) n. 1435/2003, limitatamente alle assemblee generali che, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, di tali regolamenti, devono aver luogo nel 2020. La deroga consente di tenere l'assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, purché l'assemblea sia celebrata non oltre il 31 dicembre 2020. Si tratta di una misura temporanea legata alle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19; non introduce una disciplina generale permanente e non riguarda le assemblee dovute in anni diversi dal 2020.

Misure temporanee riguardanti le assemblee generali delle SE e delle SCE

Il regolamento risponde all'emergenza COVID-19, che ha imposto misure di confinamento e distanziamento tali da rendere difficoltoso, per molte società, rispettare i termini ordinari di convocazione e svolgimento delle assemblee generali. Il legislatore dell'Unione interviene quindi con una soluzione puntuale e temporanea per le società europee (SE) e le società cooperative europee (SCE), entrambe disciplinate da regolamenti dell'Unione.

Contesto e finalità della misura

I considerando evidenziano che molti Stati membri avevano già adottato misure nazionali di sostegno, inclusa l'uso di strumenti digitali e la proroga dei termini per le assemblee generali nel 2020. A livello dell'Unione, tuttavia, era necessario un intervento specifico perché i regolamenti (CE) n. 2157/2001 e n. 1435/2003 impongono, in via ordinaria, che l'assemblea generale si tenga entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. In ragione delle circostanze eccezionali, il regolamento consente una deroga limitata, volta a garantire che le decisioni giuridicamente obbligatorie o economicamente necessarie possano essere assunte in tempo utile.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda esclusivamente:

  • le società europee (SE) soggette al regolamento (CE) n. 2157/2001;
  • le società cooperative europee (SCE) soggette al regolamento (CE) n. 1435/2003.

La deroga si applica solo alle assemblee generali che, secondo la disciplina ordinaria, avrebbero dovuto tenersi nel 2020. Rimangono quindi fuori dal campo di applicazione le assemblee dovute in altri anni. La misura è anche temporalmente circoscritta: l'assemblea può essere tenuta entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2020.

Regola derogatoria per le SE

L'articolo 1 stabilisce che, qualora l'assemblea generale di una SE debba aver luogo nel 2020 ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/2001, la società può derogare al termine ordinario e convocarla entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, purché la riunione si svolga entro il 31 dicembre 2020.

Regola derogatoria per le SCE

L'articolo 2 prevede una regola identica per le SCE: se l'assemblea generale, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1435/2003, deve aver luogo nel 2020, essa può essere tenuta entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, purché la data effettiva non superi il 31 dicembre 2020.

Entrata in vigore e natura dell'atto

L'articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e vincolante in tutti i suoi elementi, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.

Coordinamento con il diritto UE preesistente

La misura non sostituisce i regolamenti istitutivi delle SE e delle SCE, ma ne sospende temporaneamente l'applicazione limitatamente al termine per lo svolgimento dell'assemblea generale nel 2020. Il resto della disciplina rimane invariato, e la deroga opera solo come eccezione emergenziale connessa alla pandemia di COVID-19.

Disposizioni principali

Deroga per le assemblee generali delle SE

Per le società europee (SE) che, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2157/2001, avrebbero dovuto tenere l'assemblea generale nel 2020, è consentito, in deroga a tale disposizione, tenere l'assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, a condizione che essa si svolga entro il 31 dicembre 2020.

Deroga per le assemblee generali delle SCE

Per le società cooperative europee (SCE) che, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1435/2003, avrebbero dovuto tenere l'assemblea generale nel 2020, è consentito, in deroga a tale disposizione, tenere l'assemblea entro 12 mesi dalla chiusura dell'esercizio, a condizione che essa si svolga entro il 31 dicembre 2020.

Natura temporanea e limitazione applicativa

La deroga è espressamente limitata alle assemblee generali che devono aver luogo nel 2020 ed è motivata dalle circostanze eccezionali derivanti dalla pandemia di COVID-19. Non modifica stabilmente la disciplina ordinaria contenuta nei regolamenti (CE) n. 2157/2001 e n. 1435/2003.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesocietàcooperazione societariadiritto societarioemergenza covid-19

Testo integrale

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