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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/697

Regolamento (UE) 2020/697 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (UE) 2017/352 al fine di consentire all’ente di gestione di un porto o all’autorità competente di concedere flessibilità per quanto riguarda la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale nel contesto dell’epidemia di COVID-19 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0697

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, in via eccezionale e temporanea, una deroga al regime ordinario di riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale previsto dal regolamento (UE) 2017/352. In ragione dell’impatto economico della pandemia di COVID-19 sul trasporto marittimo, consente agli enti di gestione portuale o alle autorità competenti di non riscuotere, sospendere, ridurre o rinviare tali diritti per un periodo definito. La misura deve essere applicata in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio ed è accompagnata da una deroga al termine di preavviso di due mesi per l’informazione agli utenti del porto.

Modifica temporanea del regolamento (UE) 2017/352 per consentire la flessibilità nella riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale durante l’emergenza COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti di gestione dei porti e alle autorità competenti degli Stati membri, con riferimento ai diritti d’uso dell’infrastruttura portuale dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. Riguarda gli utenti del porto e i loro rappresentanti o associazioni, con esclusione di qualsiasi incidenza sulle regole di organizzazione portuale degli Stati membri, che restano liberi di fissare nel diritto nazionale requisiti per l’adozione delle decisioni di esenzione, sospensione, riduzione o rinvio.

Regolamento (UE) 2020/697: flessibilità nella riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale durante la pandemia COVID-19

Il regolamento interviene in via urgente sul regolamento (UE) 2017/352, introducendo una misura eccezionale per attenuare gli effetti economici della pandemia sul settore del trasporto marittimo e sugli operatori portuali. La finalità è consentire, per un periodo delimitato, una maggiore flessibilità nella riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale, in modo da sostenere la sostenibilità finanziaria degli operatori di navi.

Contesto e ratio dell’intervento

Dai considerando emerge che la pandemia di COVID-19 ha inciso gravemente e in modo diffuso sui servizi di trasporto marittimo e sull’utilizzo delle infrastrutture portuali, con effetti iniziati già da marzo 2020 e destinati a protrarsi. Il regolamento parte dall’assetto ordinario del regolamento (UE) 2017/352, che impone agli Stati membri di assicurare la riscossione dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale e non prevede eccezioni generali a tale obbligo.

L’intervento dell’Unione è giustificato dalla necessità di adottare rapidamente misure uniformi, in base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità. Per ragioni di urgenza, viene anche richiamata la deroga al termine di otto settimane previsto dal protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali.

Modifica al regolamento (UE) 2017/352

L’articolo 1 del regolamento 2020/697 inserisce nell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/352 un nuovo paragrafo 3. Tale disposizione consente all’ente di gestione del porto o all’autorità competente di:

  • non riscuotere i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale;
  • sospenderne il pagamento;
  • ridurne l’importo;
  • rinviarne il pagamento.

La facoltà riguarda i diritti dovuti per il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. La misura opera fatto salvo l’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/352, e deve essere esercitata in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.

Ruolo degli Stati membri e diritto nazionale

Il regolamento precisa che gli Stati membri possono stabilire, nel proprio diritto nazionale, requisiti che le decisioni dell’ente di gestione del porto o dell’autorità competente devono rispettare. In tal modo, l’atto europeo non altera l’organizzazione portuale nazionale, ma si limita a consentire una deroga straordinaria alla disciplina della riscossione dei diritti.

Obblighi di informazione verso gli utenti del porto

Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 21 prevede che l’ente di gestione del porto o l’autorità competente debba garantire un’adeguata informazione agli utenti del porto e ai loro rappresentanti o associazioni. In deroga alla disciplina ordinaria, non si applica il termine di due mesi previsto dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/352 per l’informazione preventiva sulle modifiche dei diritti.

Applicazione temporale ed entrata in vigore

I considerando chiariscono che, data l’imprevedibilità dello scoppio della COVID-19 e l’urgenza dell’intervento, le disposizioni possono applicarsi anche a diritti già dovuti prima dell’entrata in vigore del regolamento. Il legislatore europeo afferma espressamente che tale effetto non lede il legittimo affidamento degli interessati.

L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Facoltà di esenzione, sospensione, riduzione o rinvio dei diritti

Inserisce nell’articolo 21 del regolamento (UE) 2017/352 un nuovo paragrafo 3 che consente all’ente di gestione del porto o all’autorità competente di decidere di non riscuotere, sospendere, ridurre o rinviare il pagamento dei diritti d’uso dell’infrastruttura portuale dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020. La misura è adottabile fatto salvo l’articolo 13, paragrafi 1, 3 e 4, ed è subordinata a modalità trasparenti, obiettive e non discriminatorie.

Ruolo degli Stati membri

Gli Stati membri possono prevedere che le decisioni dell’ente di gestione del porto o dell’autorità competente debbano rispettare requisiti stabiliti dal diritto nazionale. Il regolamento non incide sull’organizzazione portuale interna degli Stati membri.

Informazione agli utenti del porto

L’ente di gestione del porto o l’autorità competente deve garantire che gli utenti del porto e i loro rappresentanti o associazioni siano debitamente informati delle misure adottate. In questo contesto non si applica il termine di due mesi previsto dall’articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/352 per informare gli utenti sulle modifiche dei diritti.

Entrata in vigore e applicazione immediata

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. I considerando chiariscono che, per ragioni di urgenza e per la natura eccezionale della crisi, le disposizioni possono applicarsi anche a diritti dovuti per un periodo precedente l’entrata in vigore, senza violare il legittimo affidamento.

Come è indicizzato

Materietrasportidiritto portualeemergenza sanitariaaiuti e misure di sostegno settorialemercato interno

Testo integrale

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