Regolamento (UE) 2020/740
Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un quadro UE armonizzato per l’etichettatura dei pneumatici, finalizzato a consentire agli utenti finali scelte più consapevoli e a promuovere pneumatici più efficienti, sicuri, silenziosi e durevoli. Sostituisce il precedente regolamento (CE) n. 1222/2009, modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e introduce anche la connessione con la banca dati dei prodotti. Disciplina contenuto, formato, modalità di esposizione dell’etichetta e della scheda informativa, oltre a obblighi di fornitori, distributori, vendite online, vigilanza del mercato, controlli e sanzioni nazionali.
Etichettatura armonizzata dei pneumatici in relazione al consumo di carburante, all’aderenza sul bagnato, al rumore esterno di rotolamento e ad altri parametri, con obblighi per fornitori, distributori e vendite a distanza.
Ambito di applicazione
Si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 immessi sul mercato dell’Unione. Copre pneumatici offerti o venduti nei punti di vendita, tramite vendita a distanza, su internet, nei messaggi pubblicitari visivi, nel materiale tecnico-promozionale e, per i veicoli nuovi, nei documenti forniti prima della vendita. Sono esclusi, tra gli altri, i pneumatici fuoristrada professionali, quelli per veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990, i pneumatici di scorta temporanei di tipo T, quelli con velocità inferiore a 80 km/h, quelli con diametro del cerchio molto ridotto o molto grande, i pneumatici chiodati o con dispositivi analoghi, i pneumatici per corse automobilistiche e i pneumatici di seconda mano, salvo importazione da paese terzo. I requisiti sui pneumatici ricostruiti si applicano solo quando sarà disponibile un metodo di prova adeguato.
Regolamento (UE) 2020/740 sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri
Il regolamento aggiorna e sostituisce la disciplina europea sull’etichettatura dei pneumatici, con l’obiettivo di orientare le scelte di acquisto verso prodotti più efficienti, sicuri e sostenibili. Il legislatore unionale richiama espressamente il rilievo del consumo di carburante, della sicurezza stradale, del rumore e dell’impatto ambientale, nonché l’esigenza di un quadro armonizzato unico nel mercato interno.
Finalità e contesto normativo
La disciplina nasce dal riesame del precedente regolamento (CE) n. 1222/2009 e intende adeguare l’etichettatura al progresso tecnologico. I considerando sottolineano il contributo dei pneumatici al consumo di carburante dei veicoli e alle emissioni di gas a effetto serra, oltre alla necessità di fornire ai consumatori informazioni comparabili su resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento. Viene inoltre considerato il tema delle microplastiche dovute all’abrasione dei pneumatici, pur in assenza di un metodo di prova già disponibile.
Ambito di applicazione e esclusioni
L’articolo 2 limita il campo di applicazione ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 immessi sul mercato. Restano fuori diversi pneumatici speciali o non comparabili, tra cui:
- pneumatici fuoristrada professionali;
- pneumatici per veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1° ottobre 1990;
- pneumatici di scorta temporanei di tipo T;
- pneumatici con velocità inferiore a 80 km/h;
- pneumatici con diametro nominale del cerchio inferiore o uguale a 254 mm o pari o superiore a 635 mm;
- pneumatici con dispositivi supplementari di trazione, come quelli chiodati;
- pneumatici destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;
- pneumatici di seconda mano, salvo importazione da un paese terzo.
Per i pneumatici ricostruiti, il regolamento prevede l’applicazione futura dei relativi requisiti solo quando sarà disponibile un metodo di prova adeguato, rinviando quindi l’effettiva operatività di tale parte della disciplina.
Definizioni rilevanti
L’articolo 3 contiene un apparato definitorio centrale per l’operatività del sistema. Tra le definizioni più rilevanti figurano:
- le classi di pneumatici C1, C2 e C3, rinviando al regolamento (CE) n. 661/2009;
- i pneumatici ricostruiti;
- l’etichetta dei pneumatici, che può essere cartacea o elettronica;
- il punto di vendita e la vendita a distanza;
- la scheda informativa del prodotto e la documentazione tecnica;
- la banca dati dei prodotti istituita dal regolamento (UE) 2017/1369;
- i ruoli di fornitore, distributore, fabbricante, importatore e rappresentante autorizzato;
- il concetto di parametro, che include resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento, aderenza su neve o ghiaccio, abrasione e chilometraggio;
- il tipo di pneumatico e il tipo equivalente, rilevanti per classificazione e controlli.
Obblighi dei fornitori
L’articolo 4 è il cuore operativo del regolamento. I fornitori devono garantire che i pneumatici immessi sul mercato siano accompagnati gratuitamente da:
- un’etichetta dei pneumatici in forma autoadesiva per ciascun singolo pneumatico, oppure
- un’etichetta cartacea per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, oltre alla scheda informativa del prodotto.
Per la vendita a distanza, l’etichetta deve essere esposta vicino all’indicazione del prezzo e la scheda informativa deve essere accessibile, anche in forma cartacea su richiesta. Per la vendita online, l’etichetta può essere resa disponibile in una visualizzazione annidata. Gli stessi principi valgono, con adattamenti, per i messaggi pubblicitari visivi e per il materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico.
Il fornitore deve inoltre trasmettere all’autorità nazionale competente i valori utilizzati per determinare le classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarate, insieme all’etichetta conforme, prima dell’immissione sul mercato, affinché ne sia verificata l’esattezza. Resta fermo l’obbligo di garantire la precisione delle etichette e delle schede informative e di cooperare con le autorità di vigilanza del mercato. Sono vietate etichette, marchi, simboli o iscrizioni fuorvianti e qualunque etichetta che imiti quella prevista dal regolamento.
Banca dati dei prodotti
L’articolo 5 inserisce i pneumatici nel sistema della banca dati dei prodotti del regolamento (UE) 2017/1369. Dal 1° maggio 2021, prima dell’immissione sul mercato dei pneumatici prodotti dopo tale data, i fornitori devono registrare i dati previsti nell’allegato VII. Per i pneumatici prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021, l’inserimento deve avvenire entro il 30 novembre 2021. Per i pneumatici già immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020, l’inserimento è facoltativo.
Fino a quando i dati non sono inseriti nella banca dati, il fornitore deve rendere disponibile una versione elettronica della documentazione tecnica entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta dell’autorità di vigilanza. Se le autorità di omologazione o di vigilanza necessitano di informazioni ulteriori rispetto a quelle dell’allegato VII, il fornitore deve fornirle su richiesta. Inoltre, ogni modifica rilevante per l’etichetta o la scheda informativa fa considerare il pneumatico come un nuovo tipo di pneumatico; le informazioni del tipo cessato devono essere conservate nella parte conformità per cinque anni dopo l’ultima immissione sul mercato.
Obblighi dei distributori
L’articolo 6 impone obblighi simmetrici ai distributori. Nei punti vendita i pneumatici devono esporre l’etichetta conforme e la scheda informativa deve essere disponibile. Nei casi di lotti di pneumatici identici è ammessa l’etichetta cartacea mostrata all’utente finale e ben esposta vicino al pneumatico.
Per la pubblicità visiva e per il materiale tecnico-promozionale il distributore deve riportare l’etichetta e le informazioni richieste. Se i pneumatici non sono visibili al momento della vendita, deve essere fornita all’utente finale una copia dell’etichetta prima della conclusione dell’acquisto. Nelle vendite a distanza su supporto cartaceo l’etichetta deve essere visibile; nelle vendite online deve essere esposta vicino al prezzo e la scheda informativa deve essere accessibile. Nelle televendite devono essere comunicate le categorie dei parametri e le modalità di consultazione del materiale informativo.
Pneumatici venduti con veicoli nuovi e servizi di hosting
L’articolo 7 estende gli obblighi informativi ai fornitori e distributori di veicoli nuovi: prima della vendita devono fornire le etichette dei pneumatici offerti con il veicolo o già montati sul veicolo, insieme al pertinente materiale tecnico-promozionale, garantendo la disponibilità della scheda informativa.
L’articolo 8 disciplina i prestatori di servizi di hosting che consentono la vendita di pneumatici tramite il proprio sito. Essi devono consentire la visualizzazione dell’etichetta e della scheda informativa vicino al prezzo e informare il distributore dei relativi obblighi. I considerando chiariscono che ciò non comporta un obbligo generale di sorveglianza dei contenuti memorizzati.
Metodi di prova, classificazione e verifica
Gli articoli 9 e 10 rinviano agli allegati tecnici per la determinazione delle classi energetiche e dei valori dichiarati. Le informazioni riportate sull’etichetta devono essere ottenute con metodi di prova affidabili, accurati e riproducibili e con una procedura di allineamento in laboratorio. Gli Stati membri applicano poi una procedura di verifica specifica per valutare la conformità delle categorie dichiarate e dei valori indicati.
Gli allegati I e V disciplinano in dettaglio la prova, la classificazione e la misurazione dei parametri, in particolare:
- consumo di carburante e coefficiente di resistenza al rotolamento;
- aderenza sul bagnato;
- rumore esterno di rotolamento;
- aderenza sulla neve;
- aderenza sul ghiaccio.
Contenuto dell’etichetta e scheda informativa
L’allegato II definisce il contenuto e il formato dell’etichetta dei pneumatici, con specifiche grafiche molto dettagliate: dimensioni minime, colori, font, pittogrammi e indicazioni obbligatorie. L’etichetta deve includere le classi di consumo di carburante e aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento espresso in dB e, se del caso, i pittogrammi per neve e ghiaccio, oltre al codice QR.
L’allegato III stabilisce il contenuto della scheda informativa del prodotto, che deve includere almeno:
- denominazione commerciale o marchio del fornitore o del fabbricante;
- identificativo del tipo di pneumatico;
- designazione della misura, indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità;
- categoria di consumo di carburante;
- categoria di aderenza sul bagnato;
- categoria e valore del rumore esterno di rotolamento;
- indicazione se il pneumatico è destinato a condizioni di neve estrema o se presenta aderenza sul ghiaccio;
- data di inizio e, se nota, data di fine produzione del tipo di pneumatico.
L’allegato IV specifica le informazioni da includere nel materiale tecnico-promozionale e impone anche, sui siti internet dei fornitori, un link alla pagina della Commissione, una spiegazione dei pittogrammi e una dichiarazione sull’importanza dello stile di guida, del controllo della pressione e del rispetto delle distanze di sicurezza. Per i pneumatici con aderenza sul ghiaccio è inoltre richiesta un’ulteriore avvertenza sull’uso appropriato solo in condizioni climatiche molto estreme.
Incentivi nazionali, vigilanza del mercato e sanzioni
L’articolo 11 consente agli Stati membri di non ostacolare il mercato di pneumatici conformi e regola gli incentivi nazionali: se concessi, devono essere limitati a pneumatici di classe A o B per resistenza al rotolamento o aderenza sul bagnato. Misure fiscali e di bilancio non sono considerate incentivi ai fini del regolamento.
Il medesimo articolo richiede controlli sistematici e ad hoc nei punti di vendita, e impone agli Stati membri di definire sanzioni e meccanismi di enforcement effettivi, proporzionati e dissuasivi, con notifica alla Commissione entro il 1° maggio 2021.
L’articolo 12 collega la disciplina al regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sul controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione. Le autorità possono recuperare dal fornitore i costi delle ispezioni documentali e delle prove fisiche in caso di non conformità.
Delega alla Commissione e sviluppo futuro della disciplina
L’articolo 13 conferisce alla Commissione ampi poteri delegati per aggiornare contenuto, formato e allegati tecnici dell’etichetta, nonché per introdurre nuovi requisiti informativi sui pneumatici ricostruiti, sull’abrasione e sul chilometraggio quando saranno disponibili metodi di prova adeguati. Il regolamento prevede anche che la Commissione possa sottoporre a test il contenuto e il formato dell’etichetta su gruppi rappresentativi di consumatori.
L’articolo 14 disciplina durata, rinnovo, revoca e controllo parlamentare della delega, con durata iniziale di cinque anni dal 25 giugno 2020 e possibilità di proroga tacita salvo opposizione di Parlamento europeo o Consiglio.
Valutazione, modifica di altri atti e abrogazione del regime precedente
L’articolo 15 impone alla Commissione di presentare entro il 1° giugno 2025 una relazione di valutazione sull’efficacia del regolamento, tenendo conto dell’impatto su imprese, consumi, sicurezza, emissioni, sensibilizzazione dei consumatori e vigilanza del mercato, nonché dei costi e benefici di una verifica indipendente da parte di terzi.
L’articolo 16 modifica il regolamento (UE) 2017/1369 per coordinare il ruolo delle autorità di vigilanza del mercato anche rispetto al nuovo regime sui pneumatici. L’articolo 17 abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 con effetto dal 1° maggio 2021 e la tavola di concordanza dell’allegato VIII orienta la lettura dei rinvii. L’articolo 18 fissa l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione generale dal 1° maggio 2021, con diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
L’articolo 1 istituisce un quadro per informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante etichettatura, così da aiutare gli utenti finali al momento dell’acquisto e accrescere sicurezza, salute ed efficienza economica e ambientale del trasporto stradale.
Ambito di applicazione ed esclusioni
L’articolo 2 si applica ai pneumatici C1, C2 e C3 immessi sul mercato. Sono esclusi specifici tipi di pneumatici, tra cui pneumatici professionali fuoristrada, pneumatici per veicoli immatricolati prima del 1° ottobre 1990, pneumatici di scorta temporanei tipo T, pneumatici con velocità inferiore a 80 km/h, pneumatici con determinati diametri del cerchio, pneumatici chiodati o con dispositivi di trazione supplementare, pneumatici da competizione e pneumatici usati, salvo importazione da paese terzo.
Definizioni chiave
L’articolo 3 definisce, tra l’altro, le classi C1/C2/C3, i pneumatici ricostruiti, l’etichetta dei pneumatici, il punto di vendita, il materiale tecnico-promozionale, la scheda informativa del prodotto, la documentazione tecnica, la banca dati dei prodotti, la vendita a distanza, i ruoli di fabbricante, importatore, rappresentante autorizzato, fornitore e distributore, nonché i parametri rilevanti (consumo di carburante/resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, rumore esterno, aderenza su neve o ghiaccio, abrasione e chilometraggio).
Obblighi dei fornitori
L’articolo 4 impone ai fornitori di corredare gratuitamente ogni pneumatico o lotto di pneumatici identici con un’etichetta conforme e con la scheda informativa del prodotto. Per la vendita a distanza l’etichetta deve essere esposta vicino al prezzo e la scheda deve essere accessibile, anche in forma cartacea su richiesta; per la pubblicità visiva e il materiale tecnico-promozionale l’etichetta deve essere riportata secondo regole specifiche. I fornitori devono trasmettere alle autorità nazionali competenti i valori e le informazioni usati per la classificazione, garantire l’esattezza delle etichette e schede, cooperare con le autorità e non usare etichette, marchi o simboli ingannevoli o imitativi.
Banca dati dei prodotti
L’articolo 5 introduce obblighi di inserimento nella banca dati dei prodotti dal 1° maggio 2021 per i pneumatici prodotti dopo tale data, e entro il 30 novembre 2021 per quelli prodotti tra il 25 giugno 2020 e il 30 aprile 2021. Per i pneumatici immessi sul mercato prima del 25 giugno 2020 l’inserimento è facoltativo. È previsto l’obbligo di conservazione dei dati per cinque anni dopo l’ultima immissione sul mercato e di rendere disponibile la documentazione tecnica su richiesta delle autorità entro dieci giorni lavorativi.
Obblighi dei distributori e vendite a distanza
L’articolo 6 impone ai distributori di esporre l’etichetta e rendere disponibile la scheda informativa nel punto di vendita, anche per lotti di pneumatici identici. Per la pubblicità visiva e il materiale tecnico-promozionale valgono obblighi analoghi a quelli dei fornitori. Nelle vendite a distanza e online l’etichetta deve essere visibile vicino al prezzo e la scheda informativa accessibile; per le televendite devono essere comunicate le categorie dei parametri e la possibilità di consultare i documenti su sito gratuito o richiedere copia cartacea.
Veicoli nuovi e prestatori di servizi di hosting
L’articolo 7 impone ai fornitori e distributori di veicoli di consegnare, prima della vendita del veicolo nuovo, le etichette dei pneumatici offerti o montati e il materiale tecnico-promozionale, rendendo disponibile la scheda informativa. L’articolo 8 obbliga i prestatori di hosting che consentono la vendita di pneumatici tramite il proprio sito a visualizzare etichetta e scheda vicino al prezzo e a informare il distributore dei relativi obblighi, senza introdurre un obbligo generale di sorveglianza.
Metodi di prova, classificazione e verifica
Gli articoli 9 e 10 rinviano ai metodi di prova e alla procedura di allineamento in laboratorio dell’allegato I e V, nonché alla procedura di verifica dell’allegato VI, per determinare e controllare resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato, rumore esterno e altri parametri dichiarati.
Obblighi degli Stati membri e vigilanza del mercato
L’articolo 11 vieta agli Stati membri di ostacolare la commercializzazione o la messa in servizio di pneumatici conformi. Se vengono concessi incentivi, questi devono riguardare soltanto pneumatici di classe A o B per resistenza al rotolamento o aderenza sul bagnato; misure fiscali e di bilancio non sono considerate incentivi. Gli Stati membri devono prevedere controlli sistematici e ad hoc nei punti di vendita e stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, da notificare alla Commissione entro il 1° maggio 2021.
Applicazione del regolamento sulla vigilanza del mercato e controllo alle frontiere
L’articolo 12 applica il regolamento (UE) 2019/1020 ai pneumatici disciplinati dal presente atto e prevede collaborazione e scambio di informazioni tra autorità nazionali e Commissione. Le autorità possono rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione e prove fisiche in caso di non conformità.
Deleghe alla Commissione
L’articolo 13 conferisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato II sul contenuto e formato dell’etichetta e di adeguare al progresso tecnologico gli allegati I e II-VII. Entro il 26 giugno 2022 la Commissione deve adottare atti delegati per inserire requisiti informativi sui pneumatici ricostruiti, se disponibile un metodo adeguato. Può inoltre introdurre informazioni su abrasione e chilometraggio quando saranno disponibili metodi affidabili, accurati e riproducibili, previa valutazione d’impatto e consultazione dei portatori di interesse.
Durata della delega e procedura di controllo degli atti delegati
L’articolo 14 attribuisce la delega per cinque anni dal 25 giugno 2020, rinnovabile tacitamente per periodi identici salvo opposizione di Parlamento o Consiglio. È prevista revoca in ogni momento, consultazione degli esperti nazionali e controllo parlamentare/consiliare sugli atti delegati entro due mesi, prorogabili di ulteriori due mesi.
Valutazione del regolamento
L’articolo 15 impone alla Commissione una valutazione entro il 1° giugno 2025, con relazione a Parlamento, Consiglio e CESE, basata su efficacia, impatto su imprese, consumo di carburante, sicurezza, emissioni, sensibilizzazione dei consumatori e vigilanza del mercato, nonché sui costi/benefici di una verifica indipendente da terzi.
Modifica del regolamento sull’etichettatura energetica
L’articolo 16 modifica l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369 per includere l’assistenza alle autorità di vigilanza del mercato anche nell’ambito del regolamento (UE) 2020/740.
Abrogazione e data di applicazione
L’articolo 17 abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 con effetto dal 1° maggio 2021; i riferimenti al regolamento abrogato si intendono riferiti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza. L’articolo 18 stabilisce l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 1° maggio 2021.
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