Regolamento (UE) 2020/712
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione del 25 maggio 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 per chiarire la portata della sottovoce 2403 99 10 della nomenclatura combinata. La Commissione interviene per eliminare un’ambiguità linguistica legata al termine inglese "snuff" e garantire un’interpretazione uniforme in tutta l’Unione. Dal 1º gennaio 2021 la voce viene espressamente riferita al "tabacco da masticare e tabacco da fiuto (tabacco consumato per via nasale)".
Modifica della nomenclatura combinata e della tariffa doganale comune per chiarire la sottovoce 2403 99 10 relativa al tabacco da masticare e al tabacco da fiuto.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla nomenclatura combinata dell’Unione europea di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, con effetto su tutte le classificazioni doganali effettuate negli Stati membri. Incide in particolare sulla sottovoce NC 2403 99 10, relativa ai prodotti del tabacco senza combustione, e chiarisce che il riferimento al tabacco da fiuto riguarda il tabacco consumato per via nasale. Si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021 ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica della sottovoce 2403 99 10 della nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/712 della Commissione interviene sul regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata e la tariffa doganale comune. La finalità è quella di chiarire in modo uniforme il significato della sottovoce 2403 99 10, al fine di evitare incertezze interpretative derivanti da divergenze linguistiche tra le diverse versioni autentiche degli atti dell’Unione.
Contesto e motivazione dell’intervento
Nei considerando la Commissione ricorda che la NC è contenuta nell’allegato I del regolamento n. 2658/87 e che la sottovoce 2403 99 10 riguarda i prodotti del tabacco senza combustione, indicati come "tabacco da masticare e tabacco da fiuto". Viene evidenziato che, nella versione inglese e in alcune altre versioni linguistiche, il termine "snuff" aveva creato dubbi sul punto se dovesse riferirsi solo al tabacco da fiuto per uso nasale oppure anche ad altre preparazioni di tabacco polverizzato destinate al contatto con le gengive. La Commissione richiama inoltre il principio secondo cui le versioni linguistiche successive non possono ampliare o restringere la portata di atti precedenti.
Modifica normativa introdotta
L’articolo 1 sostituisce la riga corrispondente al codice NC 2403 99 10 nella parte seconda della nomenclatura combinata. La nuova formulazione precisa che la voce riguarda:
- tabacco da masticare;
- tabacco da fiuto, inteso come "tabacco consumato per via nasale".
Questa precisazione ha una funzione interpretativa e coordinatrice, in quanto allinea le diverse versioni linguistiche e conferma che la voce non deve essere letta in senso estensivo oltre il tabacco da fiuto per uso nasale.
Ambito di applicazione doganale
La modifica incide sulle classificazioni tariffarie e statistiche effettuate dagli operatori economici e dalle autorità doganali negli Stati membri, in relazione ai prodotti del tabacco rientranti nella sottovoce 2403 99 10. Per avvocati e commercialisti, il dato rilevante è che la corretta classificazione doganale di tali prodotti deve ora essere effettuata alla luce della definizione espressamente chiarita dal regolamento.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La data di applicazione è fissata al 1º gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Chiarimento della sottovoce NC 2403 99 10
L’articolo 1 sostituisce la riga relativa al codice NC 2403 99 10 nella parte seconda della nomenclatura combinata dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. La nuova formulazione è: "Tabacco da masticare e tabacco da fiuto (tabacco consumato per via nasale)", con conseguente precisazione dell’ambito della voce tariffaria.
Finalità interpretativa e certezza del diritto
I considerando chiariscono che, per le versioni linguistiche storiche della tariffa doganale comune, l’intenzione del legislatore era limitare la voce al tabacco da masticare e ai prodotti del tabacco destinati a essere inalati attraverso il naso. La modifica serve a evitare che la versione inglese e altre versioni linguistiche allarghino indebitamente il campo di applicazione della sottovoce.
Decorrenza e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 1º gennaio 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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