Regolamento (UE) 2020/696
Regolamento (UE) 2020/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 che modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, in considerazione della pandemia di Covid‐19 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce misure temporanee e mirate per fronteggiare la crisi di liquidità e le disfunzioni operative causate dalla pandemia di Covid-19 nel settore aereo. Interviene sul regolamento (CE) n. 1008/2008, consentendo in casi specifici di non sospendere o revocare licenze di esercizio, di limitare temporaneamente i diritti di traffico e di prorogare o assegnare direttamente, per periodi limitati, servizi di assistenza a terra. La Commissione è incaricata di monitorare l’evoluzione della situazione e può proporre proroghe tramite atti delegati, con procedura ordinaria o d’urgenza.
Modifica temporanea del regolamento (CE) n. 1008/2008 per attenuare gli effetti della pandemia di Covid-19 sul trasporto aereo e sui servizi di assistenza a terra.
Ambito di applicazione
Si applica ai vettori aerei dell’Unione, alle autorità competenti per il rilascio delle licenze, agli Stati membri, alla Commissione europea, agli enti di gestione aeroportuale e ai prestatori di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione. Incide sul rilascio, sospensione e revoca delle licenze d’esercizio, sull’esercizio dei diritti di traffico intracomunitari, e sulla durata e assegnazione dei contratti/autorizzazioni per l’assistenza a terra. Le misure temporanee sono riferite in modo specifico ai periodi compresi tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, nonché, per taluni effetti sui contratti di handling, al periodo tra il 28 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021. È prevista la possibilità di proroghe mediante atti delegati della Commissione se persiste la riduzione del traffico aereo dovuta alla pandemia.
Modifica del regolamento (CE) n. 1008/2008 in considerazione della pandemia di Covid-19
Il regolamento interviene in via emergenziale sul quadro normativo dei servizi aerei dell’Unione per attenuare gli effetti della drastica contrazione del traffico aereo causata dalla pandemia di Covid-19. I considerando evidenziano il crollo della domanda, le cancellazioni diffuse, i problemi di liquidità dei vettori e le criticità per i servizi di assistenza a terra negli aeroporti. Il legislatore UE ritiene necessario introdurre misure temporanee, proporzionate e suscettibili di proroga se la situazione sanitaria e di mercato persiste.
Ambito di applicazione e finalità
Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1008/2008 e introduce norme temporanee relative a tre profili principali: licenze d’esercizio dei vettori aerei dell’Unione, esercizio dei diritti di traffico e servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione. Le misure sono costruite per operare in un orizzonte temporale limitato, con finestre precise di applicazione tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 e, per il handling, anche fino al 31 dicembre 2022 per alcune proroghe contrattuali.
Licenze d’esercizio dei vettori aerei
L’articolo 9 è integrato con un nuovo paragrafo 1 bis. Sulla base delle verifiche effettuate tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, l’autorità competente può decidere di non sospendere o revocare la licenza d’esercizio di un vettore aereo dell’Unione, purché non sussistano rischi per la sicurezza e vi sia una prospettiva realistica di ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro 12 mesi. Alla fine del periodo di 12 mesi, l’autorità deve rivalutare la situazione e decidere se sospendere o revocare la licenza e, se del caso, concedere una licenza provvisoria secondo il regime ordinario.
La nuova disciplina risponde all’esigenza di evitare che una crisi congiunturale di liquidità, non legata a un deficit strutturale dell’impresa, conduca a effetti reputazionali e regolatori sproporzionati. Il regolamento sottolinea inoltre che la Commissione deve monitorare l’evoluzione del traffico e adottare atti delegati se la riduzione persiste, così da prorogare il periodo di protezione. Entro il 15 novembre 2020 la Commissione deve presentare una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio.
Diritti di traffico e misure di emergenza degli Stati membri
Con l’inserimento dell’articolo 21 bis, gli Stati membri possono, in deroga alla disciplina ordinaria e senza l’intesa preventiva con la Commissione prevista dall’articolo 21, rifiutare, limitare o imporre condizioni ai diritti di traffico nel periodo 1° marzo 2020-31 dicembre 2020, se ciò è necessario per far fronte alla pandemia. Le misure devono rispettare i principi di proporzionalità e trasparenza e fondarsi su criteri obiettivi e non discriminatori.
Lo Stato membro interessato deve informare senza indugio Commissione e altri Stati membri, indicando durata e motivazioni del provvedimento. La Commissione può sospendere la misura se non conforme o comunque contraria al diritto dell’Unione. Se la pandemia e i suoi effetti sul trasporto aereo dovessero prolungarsi oltre il termine originario, la Commissione può prorogare il periodo con atto delegato, sulla base delle migliori conoscenze scientifiche e dei dati disponibili, inclusi quelli dell’ECDC.
Servizi di assistenza a terra: proroghe e assegnazioni dirette temporanee
Il nuovo capo IV bis introduce norme temporanee sulla fornitura di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione. In particolare, i contratti o le autorizzazioni dei prestatori selezionati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 96/67/CE, in scadenza tra il 28 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.
Inoltre, se un prestatore cessa l’attività prima della scadenza del periodo di selezione, tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 l’ente di gestione aeroportuale o l’autorità competente può scegliere direttamente un prestatore per un massimo di 6 mesi o fino al 31 dicembre 2020, se questa data è successiva. La disciplina tiene conto della necessità di garantire la continuità operativa negli aeroporti e, al contempo, di evitare effetti occupazionali negativi; nei considerando si richiama espressamente la tutela dei lavoratori e l’obiettivo di evitare licenziamenti.
Delega di potere alla Commissione e meccanismi di controllo politico
Gli articoli 25 bis e 25 ter disciplinano la delega alla Commissione per prorogare i periodi temporali fissati dalle misure emergenziali. La delega ha durata di un anno a decorrere dal 28 maggio 2020 ed è revocabile in ogni momento da Parlamento europeo o Consiglio. Prima dell’adozione degli atti delegati, la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri, in linea con l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
Gli atti delegati sono notificati contestualmente a Parlamento e Consiglio e entrano in vigore solo in assenza di obiezioni entro due mesi, termine prorogabile di altri due mesi. Nei casi di effetti prolungati della pandemia, la procedura d’urgenza consente l’entrata in vigore immediata degli atti delegati, salvo successiva obiezione di una delle due istituzioni, che comporta l’abrogazione immediata dell’atto da parte della Commissione.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Il testo insiste sull’eccezionalità e sull’urgenza dell’intervento, giustificato dalla pandemia e dalla necessità di una risposta normativa rapida a problemi immediati e di ampia portata nel settore del trasporto aereo.
Disposizioni principali
Oggetto del regolamento e modifica del regolamento (CE) n. 1008/2008
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1008/2008 è sostituito per includere, oltre alla disciplina delle licenze dei vettori aerei comunitari, dei servizi aerei intracomunitari e dei prezzi, anche norme temporanee sulla fornitura di servizi di assistenza a terra negli aeroporti dell’Unione.
Sospensione o revoca della licenza d’esercizio
Per le verifiche svolte tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, l’autorità competente può decidere di non sospendere o revocare la licenza d’esercizio di un vettore aereo dell’Unione se non vi sono rischi per la sicurezza e se esiste una prospettiva realistica di ristrutturazione finanziaria soddisfacente entro 12 mesi. Al termine di tale periodo, l’autorità riesamina la situazione e decide se sospendere o revocare la licenza e, se del caso, concedere una licenza provvisoria. L’obbligo di informare la Commissione si applica anche alle decisioni di non sospendere o revocare la licenza.
Proroga del periodo di applicazione tramite atti delegati
La Commissione deve monitorare il persistere della riduzione del traffico aereo, sulla base dei dati Eurocontrol e dei migliori dati scientifici disponibili, compresi quelli dell’ECDC. Se constata che la riduzione persiste ed è dovuta alla pandemia, adotta atti delegati per prorogare il periodo 1° marzo 2020-31 dicembre 2020 relativo alla non sospensione/revoca delle licenze. La Commissione presenta una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020.
Misure di emergenza sui diritti di traffico
In deroga all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1008/2008, dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020 gli Stati membri possono, senza previa intesa con la Commissione, rifiutare, limitare o imporre condizioni all’esercizio dei diritti di traffico se necessario per far fronte alla pandemia di Covid-19. Le misure devono essere proporzionate, trasparenti, fondate su criteri obiettivi e non discriminatori, e devono essere notificate senza indugio alla Commissione e agli altri Stati membri con adeguata motivazione. La Commissione può sospendere il provvedimento se non conforme o contrario al diritto UE.
Proroga delle misure sui diritti di traffico tramite atti delegati
Se la pandemia persiste e i dati scientifici indicano che limitazioni o condizioni sui diritti di traffico saranno probabilmente necessarie oltre il periodo iniziale, la Commissione adotta atti delegati per prorogare tale periodo. È prevista una relazione sintetica al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 15 novembre 2020.
Proroga dei contratti/autorizzazioni di assistenza a terra
In deroga alla direttiva 96/67/CE, i contratti o le autorizzazioni dei prestatori di servizi di assistenza a terra selezionati tramite la procedura dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva, in scadenza tra il 28 maggio 2020 e il 31 dicembre 2021, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2022.
Assegnazione diretta temporanea di servizi di handling
In deroga alla direttiva 96/67/CE, se un prestatore di servizi di assistenza a terra cessa l’attività prima della scadenza del periodo di selezione, tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020 l’ente di gestione aeroportuale o l’autorità competente può scegliere direttamente un prestatore per un periodo massimo di 6 mesi o fino al 31 dicembre 2020, se tale data è successiva.
Tutela dei lavoratori e finalità della ristrutturazione
Il regolamento richiama l’esigenza che la ristrutturazione finanziaria sia orientata a evitare i licenziamenti e non pregiudichi i diritti dei lavoratori; analogamente, la proroga delle autorizzazioni per l’assistenza a terra mira a preservare i posti di lavoro e i diritti dei lavoratori.
Delega di potere alla Commissione
Gli articoli 9, paragrafo 1 ter, 21 bis, paragrafo 4, e 24 bis, paragrafo 3, conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati per 1 anno a decorrere dal 28 maggio 2020. La delega è revocabile in qualsiasi momento da Parlamento europeo o Consiglio; la Commissione deve consultare gli esperti designati dagli Stati membri e notificare immediatamente gli atti adottati.
Procedura di obiezione e urgenza per gli atti delegati
Gli atti delegati entrano in vigore solo se Parlamento europeo e Consiglio non sollevano obiezioni entro 2 mesi dalla notifica, prorogabili di altri 2 mesi su iniziativa di una delle due istituzioni. In caso di effetti prolungati della pandemia, per motivi imperativi d’urgenza si applica la procedura d’urgenza: l’atto entra in vigore immediatamente e si applica finché non siano sollevate obiezioni; in caso di obiezione, la Commissione lo abroga immediatamente.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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