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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/698

Regolamento (UE) 2020/698 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020 recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid‐19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0698

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce, in risposta all’epidemia di Covid-19, proroghe automatiche e misure di flessibilità per una serie di certificati, licenze, autorizzazioni e controlli periodici nei settori dei trasporti. La disciplina copre trasporto stradale, ferroviario, navigazione interna e sicurezza marittima, prevedendo in molti casi una proroga di 6 o 7 mesi, nonché la possibilità per la Commissione di autorizzare ulteriori proroghe, comunque entro il limite massimo di 6 mesi. Sono inoltre disciplinate facoltà di deroga a livello nazionale, obblighi di comunicazione alla Commissione e tutela della validità transfrontaliera dei titoli prorogati. Il regolamento si applica con effetto retroattivo in parte dal 28 maggio 2020 e in via generale dal 4 giugno 2020.

Misure temporanee Covid-19 per prorogare validità, rinnovi e controlli periodici di certificati, licenze e autorizzazioni nei trasporti stradali, ferroviari, per vie navigabili interne e nella sicurezza marittima.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, conducenti, imprese di trasporto, imprese ferroviarie, autorità competenti degli Stati membri e soggetti coinvolti nel rilascio, rinnovo, sostituzione, controllo o verifica di certificati, licenze e autorizzazioni nei settori dei trasporti stradali, ferroviari, della navigazione interna e della sicurezza marittima. L’ambito territoriale è l’Unione europea; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri e rilevante ai fini del SEE. Le misure operano, in via generale, per i titoli e gli adempimenti in scadenza nel periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, con differenziazioni per settore. Sono previste deroghe e facoltà di non applicazione per gli Stati membri che non abbiano riscontrato difficoltà o abbiano adottato misure nazionali adeguate, purché non sia ostacolata la circolazione transfrontaliera di operatori e cittadini che facciano affidamento sulle proroghe applicabili in altri Stati membri.

Misure specifiche e temporanee in considerazione dell’epidemia di Covid-19 con riguardo al rinnovo o alla proroga di taluni certificati, licenze e autorizzazioni e al rinvio di talune verifiche e attività formative periodiche in taluni settori della legislazione in materia di trasporti

Il regolamento adotta una disciplina emergenziale e temporanea per far fronte alle difficoltà operative e amministrative causate dal Covid-19 nei settori dei trasporti stradali, ferroviari e per vie navigabili interne, nonché della sicurezza marittima. La logica sottesa è quella di evitare interruzioni nei servizi e incertezza giuridica, prorogando automaticamente taluni termini e lasciando al contempo agli Stati membri, in casi specifici, la possibilità di chiedere alla Commissione ulteriori estensioni entro limiti predeterminati.

Quadro generale e logica delle deroghe

Il regolamento nasce dall’osservazione che le misure di contenimento e le restrizioni connesse alla pandemia hanno reso in molti casi impraticabili o gravosi i rinnovi di certificati, licenze e autorizzazioni, nonché le verifiche e la formazione periodica richieste dalla normativa di settore. I considerando evidenziano la necessità di bilanciare continuità del trasporto, certezza del diritto, sicurezza e tutela delle catene logistiche essenziali. In più punti è riconosciuto agli Stati membri il potere di non applicare le deroghe laddove le difficoltà non sussistano o siano state adeguatamente mitigate, purché non venga ostacolata la validità transfrontaliera dei titoli prorogati in altri Stati membri.

Ambito temporale e meccanismo di proroga

La maggior parte delle proroghe riguarda titoli o adempimenti in scadenza tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, oppure tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, con differenze a seconda del settore. Le proroghe automatiche sono in genere di 6 o 7 mesi; in alcuni casi, come per la sicurezza marittima, la finestra è chiusa da una data finale massima, cioè il 30 novembre 2020 o il 31 dicembre 2020. Il regolamento prevede inoltre un meccanismo uniforme: lo Stato membro che ritenga impraticabile l’adempimento anche dopo il 31 agosto 2020 può presentare una richiesta motivata alla Commissione entro il 1o agosto 2020, e la Commissione può autorizzare una proroga ulteriore, comunque non superiore a 6 mesi, con decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Trasporto stradale: qualificazione professionale, patenti, tachigrafi e accesso al mercato

Nel trasporto stradale, il regolamento incide sulla formazione periodica dei conducenti professionali e sui relativi titoli: i CIP, la marcatura del codice armonizzato "95" e le carte di qualificazione del conducente beneficiano di una proroga di 7 mesi. Restano salve le misure nazionali adottate tra il 1o febbraio e il 28 maggio 2020. Anche le patenti di guida sono prorogate di 7 mesi se in scadenza nel medesimo intervallo. Quanto ai tachigrafi, le ispezioni periodiche sono rinviate di 6 mesi e il rinnovo o la sostituzione delle carte del conducente devono avvenire entro 2 mesi; nel frattempo il conducente può continuare a guidare, se prova di aver richiesto il rinnovo o la sostituzione e, nel caso di carta danneggiata o non funzionante, di averla restituita all’autorità competente.

Sul piano dell’accesso al mercato, le licenze comunitarie del trasporto internazionale di merci e di passeggeri su strada, le copie certificate conformi e gli attestati di conducente sono prorogati di 6 mesi se in scadenza tra il 1o marzo e il 31 agosto 2020. Il regolamento stabilisce anche la possibilità di proroga ulteriore tramite decisione della Commissione e una facoltà di non applicazione nazionale con obbligo di tutela delle attività transfrontaliere affidatesi alle deroghe applicabili in altri Stati membri. Per il trasporto internazionale di passeggeri con autobus, la disciplina incide inoltre sui termini di decisione sulle autorizzazioni ai servizi regolari: la decisione va adottata entro 6 mesi dalla domanda, mentre il consenso degli Stati membri consultati si presume dopo 3 mesi; per le domande ricevute dopo il 27 marzo 2020 si applica il termine di 3 mesi per la risposta degli Stati membri consultati.

Requisiti finanziari delle imprese di trasporto su strada

Il regolamento affronta anche le difficoltà di liquidità nel settore dell’autotrasporto. Se, sulla base dei conti annuali e delle attestazioni previste dal regolamento (CE) n. 1071/2009, l’autorità competente accerta che un’impresa non soddisfa il requisito dell’idoneità finanziaria, il termine concesso per regolarizzare la situazione non può superare 12 mesi. Se la non conformità è accertata entro il 28 maggio 2020 e il termine non è ancora scaduto a tale data, l’autorità può prorogarlo fino a 12 mesi complessivi.

Trasporto ferroviario: sicurezza, licenze e macchinisti

Nel settore ferroviario, il regolamento introduce una pluralità di proroghe. I certificati di sicurezza unici e le autorizzazioni di sicurezza disciplinati dalla direttiva (UE) 2016/798 sono prorogati di 6 mesi se in scadenza tra il 1o marzo e il 31 agosto 2020. In parallelo, la disciplina previgente della direttiva 2004/49/CE continua a ricevere una tutela simile negli Stati membri in cui essa resta applicabile.

La validità delle licenze dei macchinisti è prorogata di 6 mesi, così come i termini per le verifiche periodiche previste dalla direttiva 2007/59/CE. Anche le licenze ferroviarie disciplinate dalla direttiva 2012/34/UE beneficiano di proroghe: i riesami periodici slittano di 6 mesi, le licenze temporanee in scadenza nel periodo interessato sono prorogate di 6 mesi, e il termine per decidere sulle domande presentate tra il 12 gennaio e il 31 agosto 2020 passa a 9 mesi dalla disponibilità delle informazioni necessarie. Inoltre, se una verifica svolta tra il 1o marzo e il 31 agosto 2020 accerta l’insussistenza dei requisiti di capacità finanziaria, l’autorità può decidere, prima del 31 agosto 2020, di non sospendere o revocare la licenza, purché non vi siano rischi per la sicurezza e vi sia una prospettiva realistica di risanamento entro 6 mesi.

Navigazione interna

Per la navigazione interna, il regolamento proroga di 6 mesi i termini per sottoporsi alle visite mediche richieste ai titolari di certificati di conduzione di navi, con conseguente estensione della validità dei certificati interessati. Inoltre, i certificati dell’Unione per la navigazione interna e taluni documenti rilasciati prima del 6 ottobre 2018 ai sensi della previgente disciplina sono prorogati di 6 mesi se in scadenza nel periodo rilevante. Anche qui è previsto un meccanismo di richiesta alla Commissione per un’ulteriore proroga e la relativa decisione autorizzativa.

Sicurezza marittima e sicurezza dei porti

Per la sicurezza marittima, il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 725/2004 e sulla direttiva 2005/65/CE. Le valutazioni di sicurezza degli impianti portuali sono rinviate fino al 30 novembre 2020 se la scadenza cade tra il 1o marzo e il 31 agosto 2020. Le esercitazioni di sicurezza che non possono svolgersi nei tempi previsti nel 2020 devono comunque essere effettuate almeno due volte nel corso dell’anno, con intervallo non superiore a 6 mesi. Gli intervalli di 18 mesi previsti per determinate attività di addestramento sono prorogati di 6 mesi, ma non oltre il 31 dicembre 2020 nel caso del regolamento (CE) n. 725/2004 e non oltre il 30 novembre 2020 per la direttiva 2005/65/CE. Il regolamento chiarisce inoltre che le attività svolte nel 2021, nel periodo autorizzato, si considerano anche svolte nel 2020 ai fini dell’obbligo annuale.

Ruolo della Commissione e facoltà degli Stati membri

In numerosi articoli il regolamento prevede che lo Stato membro possa chiedere alla Commissione una proroga supplementare, motivando l’impraticabilità dell’adempimento oltre il 31 agosto 2020 a causa delle misure anti-Covid. La Commissione deve valutare la richiesta e, se accolta, adottare una decisione pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Parallelamente, per taluni ambiti gli Stati membri possono decidere di non applicare la proroga automatica, ma devono comunicarlo alla Commissione; quest’ultima informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso in GUUE. In ogni caso, lo Stato membro che opti per la non applicazione non può ostacolare le attività transfrontaliere basate sulle deroghe vigenti in un altro Stato membro.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 4 giugno 2020. Tuttavia, alcune disposizioni si applicano dal 28 maggio 2020, e il testo precisa che questa disciplina non incide sugli effetti retroattivi espressamente previsti dagli articoli da 2 a 17. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

L’articolo 1 stabilisce misure specifiche e temporanee per il rinnovo e la proroga del periodo di validità di certificati, licenze e autorizzazioni, nonché per il rinvio di verifiche e attività di formazione/addestramento periodiche, in risposta alle circostanze straordinarie determinate dal Covid-19 nei trasporti stradali, ferroviari, per vie navigabili interne e nella sicurezza marittima.

Formazione periodica e titoli professionali del trasporto stradale

L’articolo 2 proroga di 7 mesi i termini per la formazione periodica dei titolari di certificato di idoneità professionale (CIP) di cui alla direttiva 2003/59/CE, per i CIP stessi, per la marcatura del codice armonizzato "95" e per le carte di qualificazione del conducente in scadenza tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Le misure nazionali adottate tra il 1o febbraio 2020 e il 28 maggio 2020 restano valide. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un’ulteriore proroga, presentando richiesta motivata entro il 1o agosto 2020; la Commissione può autorizzarla con decisione pubblicata in GUUE, per un periodo massimo di 6 mesi.

Patenti di guida

L’articolo 3 proroga di 7 mesi la validità delle patenti di guida in scadenza tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione una proroga ulteriore, mediante richiesta motivata da trasmettere entro il 1o agosto 2020; la Commissione può autorizzarla con decisione pubblicata in GUUE, per un massimo di 6 mesi. È inoltre prevista la facoltà per gli Stati membri di non applicare la proroga, con comunicazione alla Commissione, se non hanno incontrato difficoltà o hanno adottato misure nazionali adeguate; gli altri Stati membri devono continuare a riconoscere le patenti prorogate ai fini transfrontalieri.

Tachigrafi e carte del conducente

L’articolo 4 proroga di 6 mesi le ispezioni periodiche dei tachigrafi che avrebbero dovuto svolgersi tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Per il rinnovo e la sostituzione delle carte del conducente, le autorità rilasciano la nuova carta o la carta sostitutiva entro 2 mesi dalla richiesta; fino al rilascio opera, mutatis mutandis, l’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 165/2014, a condizione che il conducente dimostri di aver presentato domanda o restituito la carta danneggiata/non funzionante. Sono possibili ulteriori proroghe tramite decisione della Commissione su richiesta dello Stato membro, con limite massimo di 6 mesi, e facoltà di non applicazione nazionale con obbligo di salvaguardare gli effetti transfrontalieri delle proroghe altrui.

Controlli tecnici periodici dei veicoli

L’articolo 5 proroga di 7 mesi i controlli tecnici periodici e la validità dei certificati di revisione in scadenza tra il 1o febbraio 2020 e il 31 agosto 2020. Gli Stati membri possono chiedere una proroga supplementare alla Commissione entro il 1o agosto 2020; la Commissione può autorizzarla fino a un massimo di 6 mesi. È prevista la possibilità di non applicare la proroga con comunicazione alla Commissione, se le difficoltà non sussistono o sono state mitigate a livello nazionale, fermo il riconoscimento transfrontaliero delle deroghe altrui.

Idoneità finanziaria dei trasportatori su strada

L’articolo 6 estende da 6 a 12 mesi il termine massimo per regolarizzare la non conformità al requisito dell’idoneità finanziaria ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009, per valutazioni riferite a esercizi che coprono in tutto o in parte il periodo 1o marzo 2020 - 30 settembre 2020. Se la non conformità è accertata entro il 28 maggio 2020 e il termine concesso non è ancora scaduto, l’autorità competente può prorogarlo fino a un massimo complessivo di 12 mesi.

Trasporto internazionale di merci e di passeggeri su strada

L’articolo 7 proroga di 6 mesi la validità delle licenze comunitarie e delle copie certificate conformi in scadenza tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, nonché degli attestati di conducente in scadenza nello stesso periodo. Gli Stati membri possono chiedere una proroga ulteriore alla Commissione entro il 1o agosto 2020; la Commissione può autorizzarla con decisione pubblicata in GUUE, entro il limite di 6 mesi. È prevista la facoltà di non applicazione nazionale con salvaguardia delle attività transfrontaliere basate sulle deroghe vigenti in altri Stati membri.

Autorizzazioni per servizi regolari di autobus

L’articolo 8 proroga la validità delle licenze comunitarie in scadenza tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 di 6 mesi e introduce un meccanismo speciale per le domande di autorizzazione di servizi regolari presentate tra il 12 dicembre 2019 e il 31 agosto 2020: la decisione va adottata entro 6 mesi dalla domanda e il parere degli Stati membri consultati va reso entro 3 mesi; in mancanza di risposta, si presume il consenso. Le domande di accordo ricevute dopo il 27 marzo 2020 beneficiano della proroga del termine a 3 mesi. È possibile chiedere ulteriori proroghe alla Commissione entro il 1o agosto 2020, con limite massimo di 6 mesi; prevista anche la facoltà di non applicazione nazionale con tutela degli operatori transfrontalieri.

Sicurezza ferroviaria: certificati e autorizzazioni

L’articolo 9 proroga di 6 mesi i termini per il rinnovo dei certificati di sicurezza unici e la validità delle autorizzazioni di sicurezza in scadenza tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, ai sensi della direttiva (UE) 2016/798. Le richieste di ulteriore proroga devono essere trasmesse alla Commissione entro il 1o agosto 2020; la Commissione può autorizzare proroghe fino a 6 mesi con decisione pubblicata in GUUE.

Sicurezza ferroviaria: regime previgente della direttiva 2004/49/CE

L’articolo 10 estende di 6 mesi i termini per il rinnovo dei certificati e delle autorizzazioni di sicurezza previsti dalla direttiva 2004/49/CE, per le scadenze comprese tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Sono previste richieste di ulteriore proroga alla Commissione entro il 1o agosto 2020 e decisioni autorizzative fino a un massimo di 6 mesi, pubblicate in GUUE.

Macchinisti ferroviari

L’articolo 11 proroga di 6 mesi la validità delle licenze dei macchinisti in scadenza tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020 e di 6 mesi i termini per i controlli periodici previsti dalla direttiva 2007/59/CE; le licenze e i certificati correlati restano validi per il medesimo periodo. Gli Stati membri possono chiedere ulteriori proroghe alla Commissione entro il 1o agosto 2020, con decisione autorizzativa fino a 6 mesi e facoltà di non applicazione nazionale, purché non siano ostacolate le attività transfrontaliere basate su deroghe in altri Stati membri.

Licenze ferroviarie e riesami periodici

L’articolo 12 proroga di 6 mesi i termini per i riesami periodici delle licenze ferroviarie previsti dalla direttiva 2012/34/UE e di 6 mesi la validità delle licenze temporanee in scadenza tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Per le domande presentate tra il 12 gennaio 2020 e il 31 agosto 2020, la decisione dell’autorità deve intervenire entro 9 mesi dalla fornitura delle informazioni necessarie. Sono possibili ulteriori proroghe su richiesta dello Stato membro alla Commissione entro il 1o agosto 2020, con limite massimo di 6 mesi.

Non sospensione o revoca delle licenze ferroviarie per crisi finanziaria

L’articolo 13 consente, in deroga all’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, che l’autorità preposta al rilascio delle licenze non sospenda o revochi la licenza di un’impresa ferroviaria che, sulla base di verifiche effettuate tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020, non soddisfi più i requisiti di capacità finanziaria, purché non vi siano rischi per la sicurezza e vi sia una prospettiva realistica di risanamento finanziario entro i 6 mesi successivi.

Navigazione interna: visite mediche dei conducenti

L’articolo 14 proroga di 6 mesi i termini per le visite mediche dei titolari di certificati di conduzione di navi che sarebbero scaduti o scadrebbero tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020; i certificati restano validi per lo stesso periodo. È ammessa richiesta di ulteriore proroga alla Commissione entro il 1o agosto 2020, con possibile decisione autorizzativa fino a 6 mesi.

Navigazione interna: certificati e documenti tecnici

L’articolo 15 proroga di 6 mesi la validità dei certificati dell’Unione per la navigazione interna e dei documenti rilasciati prima del 6 ottobre 2018 ai sensi della direttiva 2006/87/CE, se in scadenza tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. È prevista la possibilità di richiedere ulteriori proroghe alla Commissione entro il 1o agosto 2020, con decisione autorizzativa fino a 6 mesi.

Sicurezza marittima: impianti portuali

L’articolo 16 proroga fino al 30 novembre 2020 la revisione periodica delle valutazioni di sicurezza degli impianti portuali che sarebbero scadute o scadrebbero tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Se le esercitazioni previste per il 2020 non possono essere svolte nei rispettivi intervalli, esse devono comunque essere effettuate almeno due volte nel 2020, a distanza non superiore a 6 mesi. Gli intervalli di 18 mesi per determinate attività di addestramento sono prorogati di 6 mesi, ma non oltre il 31 dicembre 2020; le attività svolte nel 2021 nel periodo autorizzato sono considerate anche svolte nel 2020 ai fini dell’obbligo annuale. Sono previste ulteriori proroghe su richiesta dello Stato membro alla Commissione entro il 1o agosto 2020, fino a 6 mesi.

Sicurezza dei porti

L’articolo 17 proroga di 6 mesi, ma non oltre il 30 novembre 2020, i termini per il riesame delle valutazioni di sicurezza e dei piani di sicurezza dei porti e gli intervalli di 18 mesi per le attività di addestramento previsti dalla direttiva 2005/65/CE, per le scadenze comprese tra il 1o marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Le attività di addestramento svolte nel 2021 nel periodo autorizzato sono considerate svolte anche nel 2020 ai fini dell’obbligo annuale. Gli Stati membri possono chiedere ulteriori proroghe alla Commissione entro il 1o agosto 2020, con decisione autorizzativa fino a 6 mesi.

Entrata in vigore, applicazione e retroattività

L’articolo 18 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione dal 4 giugno 2020. Tuttavia, l’articolo 3, paragrafo 4, l’articolo 4, paragrafo 6, l’articolo 5, paragrafo 5, l’articolo 7, paragrafo 5, l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 11, paragrafo 5, si applicano dal 28 maggio 2020. Il regolamento precisa che tali previsioni non incidono sugli effetti retroattivi degli articoli da 2 a 17.

Come è indicizzato

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