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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13693/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ingiunto)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il regresso ex art. 6, ultimo comma, L. n. 689/1981: alla parte ricorrente, indicata come autore della violazione, era stata notificata un'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti e nei confronti della società coobbligata in solido; la società aveva pagato la sanzione in misura ridotta e poi aveva chiesto il rimborso di quanto versato. L'opposizione al decreto ingiuntivo fu proposta con atto di citazione e, nei gradi di merito, fu dichiarata tardiva perché depositata oltre il termine di quaranta giorni, ritenendosi inapplicabile la sospensione feriale in ragione della natura lavoristica della controversia. Nel ricorso per cassazione la parte ingiunta ha dedotto: (1) la natura decisoria dell'ordinanza emessa nel giudizio di opposizione e il relativo giudicato interno sulla tempestività dell'opposizione, con violazione degli artt. 177 e 279 c.p.c., 2909 c.c., 111 Cost. e del principio del ne bis in idem; (2) la violazione delle norme sul procedimento monitorio e sul rito del lavoro, sostenendo che l'opposizione non fosse tardiva; (3) la violazione delle norme sul procedimento monitorio e sul rito applicabile, assumendo che, dichiarata l'incompetenza del giudice funzionalmente competente, il giudizio avrebbe dovuto riguardare solo la cognizione ordinaria della pretesa creditoria.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il primo motivo per difetto di autosufficienza e perché introduce per la prima volta in cassazione una questione nuova non trattata nel merito. Accoglie invece il secondo motivo, affermando che, quando il decreto ingiuntivo relativo a una controversia rientrante negli artt. 409 e 442 c.p.c. è emesso e notificato da un giudice civile non in funzione di giudice del lavoro, l'opponente può seguire le regole del rito ordinario, anche ai fini del termine per proporre opposizione e della sospensione feriale. Il terzo motivo resta assorbito. La sentenza d'appello viene cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 6, ultimo comma, L. n. 689/1981

    richiamato come base del regresso nei confronti dell'autore della violazione da parte del coobbligato che abbia pagato la sanzione in misura ridotta

  • art. 177 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la decisorietà dell'ordinanza nel giudizio di opposizione

  • art. 279 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la natura decisoria del provvedimento reso in corso di causa

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per sostenere l'efficacia del giudicato interno formatosi sull'ordinanza

  • art. 32 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente insieme al tema del giudicato interno, ma senza svolgimento autonomo nella decisione

  • art. 111 Cost.

    richiamato dal ricorrente a sostegno del preteso giudicato e del divieto di reiterazione della decisione

  • art. 395 n. 4 c.p.c.

    richiamato in collegamento con il principio del ne bis in idem e il giudicato

  • art. 39 c.p.c.

    richiamato in collegamento con il principio del ne bis in idem e il giudicato

  • artt. 633, 637, 638, 641, 642, 643, 645 c.p.c.

    norme sul procedimento monitorio e sull'opposizione a decreto ingiuntivo, utilizzate per verificare il rito applicabile e il termine per l'opposizione

  • artt. 413, 414, 415 c.p.c.

    richiamati dal ricorrente per sostenere l'applicabilità del rito del lavoro e le relative scansioni procedimentali

  • art. 1 L. 742/1969

    richiamato in tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale

  • art. 3 L. 742/1969

    richiamato per escludere, secondo i giudici di merito, la sospensione feriale nel rito lavoristico; la Corte di cassazione ne valorizza invece l'applicabilità quando il rito di riferimento è ordinario

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato per la conversione del rito e il deposito di difese integrative nel rito del lavoro

  • art. 426 c.p.c.

    richiamato nel precedente giurisprudenziale citato per il mutamento del rito

  • art. 409 c.p.c.

    utilizzato per individuare i rapporti di lavoro soggetti al rito speciale del lavoro

  • art. 442 c.p.c.

    richiamato per delimitare le controversie soggette a rito speciale in materia di previdenza e assistenza, rilevante ai fini del rito applicabile al monitorio

  • art. 118, comma primo, disp. att. c.p.c.

    richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti pronunce di legittimità

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    richiamato come parametro di impugnazione per violazione di legge

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato come parametro di impugnazione per nullità processuale

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    richiamato come parametro di impugnazione per omesso esame o vizio motivazionale

  • art. 645 c.p.c.

    la Corte ne ribadisce il carattere funzionale e inderogabile della competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma lo coordina con il principio di apparenza e con il rito concretamente enunciato dal giudice che ha emesso il decreto

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine e le modalità di proposizione dell'opposizione vanno individuati anche in base al rito concretamente enunciato dal giudice che ha emesso il decreto, per effetto del principio di apparenza e dell'ultrattività del rito, quando il provvedimento monitorio sia stato emesso da un giudice civile non in funzione di giudice specializzato.
  • Se il decreto ingiuntivo relativo a una controversia riconducibile agli artt. 409 o 442 c.p.c. è stato emesso dal tribunale civile ordinario e notificato come tale, l'opponente può legittimamente fare affidamento sulle regole del rito ordinario per la proposizione dell'opposizione, incluso il regime della sospensione feriale dei termini, salvo che il decreto contenga indicazioni idonee a far emergere un diverso rito.
  • In cassazione non possono essere dedotte per la prima volta questioni nuove di diritto o nuovi temi di contestazione non compresi nel thema decidendum del giudizio di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve rispettare l'autosufficienza, indicando e producendo gli atti processuali rilevanti su cui si fonda la censura, altrimenti è inammissibile.
  • La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo conserva carattere funzionale e inderogabile, ma la regola va applicata tenendo conto dell'organo che ha emesso il decreto e dell'affidamento processuale ingenerato nel destinatario del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenza
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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