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Sentenza

Sentenza del 21/03/2023 n. 127 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte

IVA - Artt. 6, c. 4, 11, c. 1, DPR 633/1972 - Convenzioni urbanistiche - Non riconducibilità alla nozione tributaria di operazione permutativa

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava che la convenzione urbanistica (15/04/2015) costituisse un'operazione permutativa ai sensi dell'art. 11, c.1, DPR 633/1972 e che quindi la prestazione imponibile della società (realizzazione autorimesse) fosse da fatturare e assoggettare a IVA sin dalla stipula della convenzione (art. 6, c.4 DPR 633/1972). La società sosteneva invece che la convenzione è un atto endo-procedimentale di pianificazione pubblica, privo di carattere corrispettivo/permutativo, e che l'obbligo di fatturazione e l'esigibilità dell'IVA sorgono solo al momento dell'effettiva realizzazione e collaudo dell'opera.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla società. I giudici hanno ritenuto che la convenzione urbanistica sia un atto endo-procedimentale collegato al procedimento di pianificazione pubblica e non una permuta ai fini IVA; pertanto l'obbligo di fatturazione non sorge alla data di stipula della convenzione ma solo al momento dell'effettiva esecuzione e collaudo dell'opera. L'appellante è stato condannato alle spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 6, comma 4

    se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nei precedenti commi o indipendentemente da essi sia emessa fattura, o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento

    L'Ufficio sosteneva che la convenzione avesse valore di pagamento in natura anticipato; il giudice ha ritenuto che tale anticipazione non possa essere presunta quando la convenzione ha natura endo-procedimentale e gli obblighi sono condizionati e non eseguiti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 11, comma 1

    le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi ... sono soggette all'imposta separatamente

    L'Ufficio invocava l'art. 11 per qualificare la fattispecie come permuta imponibile separatamente. Il giudice ha escluso l'applicazione normativa perché è venuta meno la corrispettività reale tipica della permuta: la convenzione è stata qualificata come atto endo-procedimentale senza immediata funzione corrispettiva.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 4, comma 2, n.1

    Riferimento alla presunzione di esercizio d'impresa per le società, richiamato dall'Ufficio per sostenere imponibilità della prestazione della società; il giudice ha ritenuto che la qualificazione giuridica della convenzione prevale sull'automatica presunzione in presenza di atti endo-procedimentali non eseguiti.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - Art. 26, comma 2

    Richiamato in punto di rimedio: se una fattispecie fosse stata assoggettata a IVA e successivamente annullata o sostituita, il corretto rimedio è la nota di variazione ai sensi di tale norma.

  • Codice Civile - Art. 1552

    Definizione civilistica di permuta; il giudice ha evidenziato che la disciplina IVA (art. 11) ha portata diversa e più ampia ma che, nel caso di convenzioni urbanistiche, viene meno il requisito della corrispettività rilevante ai fini IVA.

  • Cass. Sezioni Unite, ordinanza 17/02/2017 n. 4217

    La giurisprudenza di legittimità ha qualificato le convenzioni urbanistiche come atti endo-procedimentali, parte del procedimento pubblicistico di pianificazione del territorio, e non come meri negozi privatistici permutativi.

  • Cass. Civ., Sez. Trib., 22/06/2018 n. 16533

    Stabilisce che, quando la convenzione urbanistica prevede opere asoggettabili a IVA, l'obbligo di fatturazione sorge al compimento delle opere e al loro collaudo e non alla data della convenzione.

  • Cass. Civ., Sez. V, Ord. 30/11/2017 n. 28724

    Richiamata dall'Ufficio per la nozione ampia di permuta ai fini IVA; il giudice territoriale ha comunque distinto i casi tra convenzioni private di scambio e convenzioni urbanistiche pubblicistiche.

Massime di principio

  • Le convenzioni urbanistiche stipulate tra Comune e privato si qualificano, di regola, come atti endo-procedimentali pubblicistici e non come permute privatistiche; pertanto non sussiste automaticamente la corrispettività necessaria per applicare art. 11 DPR 633/1972.
  • Quando la convenzione costituisce un impegno condizionato legato al rilascio di titoli edilizi, l'esigibilità dell'IVA sulle opere a carico del privato sorge al momento dell'effettiva esecuzione dell'opera e del collaudo, non alla semplice stipula della convenzione.
  • L'art. 6, comma 4 DPR 633/1972 (anticipazione dell'esigibilità per fattura o pagamento) opera solo se vi è un effettivo pagamento o fatturazione anticipata riconoscibile come corrispettivo; non può essere fatto valere automaticamente quando la pattuizione ha natura procedimentale e gli obblighi restano sospesi o condizionati.
  • Se una convenzione originaria viene successivamente annullata o sostituita e si fosse incorsa in obblighi IVA, il rimedio fiscale corretto è la nota di variazione ai sensi dell'art. 26 DPR 633/1972, non l'esenzione ex ante.
  • Nel valutare questioni analoghe occorre documentare con precisione: natura formale della convenzione (endo-procedimentale vs. privatistica), esecuzione reale delle opere, pagamenti o scomputi effettivamente effettuati, e il momento di rilascio di eventuali titoli edilizi.
  • La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite 2017; Cass. 2018) fornisce orientamento favorevole alla qualificazione pubblicistica delle convenzioni urbanistiche e al differimento dell'esigibilità IVA fino all'esecuzione/collaudo delle opere.

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