Sentenza del 21/03/2023 n. 217 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
NOTIFICAZIONE - Inesistenza solo quando l'attività è priva degli elementi costitutivi essenziali che la qualificano - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava un estratto di ruolo deducendo l'irregolarità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata per affissione all'albo comunale (per irreperibilità), lamentando in particolare omissione/inadeguatezza delle formalità del deposito e dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e mancanza di prova della ricezione della C.A.D.; chiedeva, altresì, di accertare la decadenza della pretesa fiscale. La resistente eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso (incerta individuazione dell'atto impugnato e termini di impugnazione), e dimostrava che atti successivi sottesi alle cartelle (preavviso fermo amministrativo, istanza di adesione alla definizione agevolata, richieste di rateazione, intimazioni) erano stati ricevuti dalla contribuente, comprovando la conoscenza della cartella e interrompendo i termini di decadenza.
La decisione
La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado: rigetto dell'appello della società e condanna alle spese per complessivi €2.100,00. Il giudice ha ritenuto che non sussistesse inesistenza della notifica (nessuna omissione totale dell'attività notificatoria), ma al più difformità formali sanabili; richiamando la SS.UU. n.14916/2016, ha affermato che la nullità è sanata quando la notifica ha raggiunto il suo scopo. Il comportamento della contribuente (adesione alla definizione agevolata, richiesta di rateazione e pagamenti parziali) è stato valutato come prova della conoscenza e dell'efficacia della notifica, con conseguente definitività della cartella e inammissibilità del gravame.
Norme richiamate
Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 14916/2016
“venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”
Distinzione tra inesistenza (solo quando manca totalmente l'attività notificativa) e nullità; la nullità è sanata se la notifica ha raggiunto lo scopo informativo (efficacia per raggiungimento dello scopo).
D.P.R. 29.9.1973 n. 602, art. 26, comma 2
Richiama le modalità tecniche di notificazione telematica delle cartelle (contestate dalla contribuente); la corte non ha ritenuto tale vizio idoneo a configurare inesistenza ove sia dimostrato il raggiungimento dello scopo della notifica.
D.P.R. 29.9.1973 n. 602, art. 25
Norma richiamata dalla ricorrente in tema di decadenza dalla facoltà di riscossione: la Corte ha ritenuto che gli atti interruttivi e il comportamento della contribuente impedivano l'effetto di decadenza lamentato.
D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 18, comma 2 e comma 4
Art.18 disciplina l'individuazione dell'atto impugnato; la resistente eccepiva violazione per incerta indicazione dell'atto (estratto di ruolo) e richiamava i limiti di impugnabilità; il giudice ha ammesso l'impugnazione dell'estratto solo perché era l'unico mezzo con cui la contribuente aveva conosciuto la cartella.
D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 21
Termini per proporre il ricorso: l'Ufficio allegava tardività dell'impugnazione, ma il giudice ha ritenuto ammissibile il ricorso in quanto l'estratto era stato l'atto che aveva portato a conoscenza della cartella; comunque la corte ha dato rilevanza temporale agli atti successivi prodotti dall'Ufficio.
D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 24, comma 2
Richiama l'ammissibilità di motivi aggiunti: la resistente ha eccepito che la ricorrente non aveva formulato motivi nuovi in primo grado, e che memorie successive non integravano nuovi motivi impugnatori.
D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 57
Testo sul divieto di introdurre nuove questioni in appello: la resistente ha eccepito l'inammissibilità dei motivi nuovi e dei documenti prodotti tardivamente.
Codice Civile, art. 2944
Richiamato in relazione agli effetti della richiesta di rateizzazione/ai pagamenti parziali: tali atti possono costituire riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione, con effetti incompatibili con l'allegazione di non aver mai ricevuto la notifica.
D.L. 19.10.2020 n. 146 (conv. L. 17.12.2020 n. 215) (richiamo normativo procedurale)
Richiamato dalla resistente per sostenere limiti procedurali sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e altre regole emergenziali; la corte ha valutato l'ammissibilità sul caso concreto, ammettendo l'impugnazione dell'estratto per ragioni di effettiva conoscenza.
Massime di principio
- L'inesistenza della notificazione si verifica solo quando manca totalmente ogni attività idonea a costituire una notificazione; le difformità formali ricadono nella nullità, che è sanabile se la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo informativo.
- Atti successivi riconducibili alla cartella (es. preavviso di fermo, adesione alla definizione agevolata, richiesta di rateazione, pagamenti parziali, intimazioni) costituiscono forte indizio di conoscenza della cartella da parte del contribuente e possono sanare vizi formali della notifica.
- La richiesta di rateazione o l'adesione a definizioni agevolate, pur non costituendo necessariamente acquiescenza sul 'nucleo' sostanziale della pretesa (an e quantum), sono spesso ritenute incompatibili con l'affermazione di non aver ricevuto la notifica e possono interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.).
- L'estratto di ruolo non è normalmente un titolo esecutivo né sempre autonomamente impugnabile; tuttavia può essere impugnato quando sia l'unico atto che ha portato a conoscenza della cartella e la notifica della cartella stessa risulti viziata/incerta.
- In sede di appello vanno attentamente valutate le eccezioni procedurali (termine di impugnazione, inammissibilità per nuovi motivi/documenti, violazioni di artt. 18/21/57 D.lgs. 546/92): introdurre motivi nuovi o documenti tardivi può comportare l'inammissibilità.
- Chi contesta la validità della notifica dovrebbe (a) documentare l'assenza totale di attività notificatoria o la mancata ricezione della C.A.D., (b) opporsi tempestivamente evitando comportamenti che possano essere interpretati come riconoscimento o manifestazione di conoscenza, e (c) chiedere e conservare prova documentale rigorosa (referti di notifica, ricevute CAD, accesso agli atti) per poter contrastare le deduzioni della parte avversa.
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