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Sentenza

Sentenza del 21/03/2023 n. 217 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

NOTIFICAZIONE - Inesistenza solo quando l'attività è priva degli elementi costitutivi essenziali che la qualificano - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente impugnava un estratto di ruolo deducendo l'irregolarità/inesistenza della notifica della cartella di pagamento effettuata per affissione all'albo comunale (per irreperibilità), lamentando in particolare omissione/inadeguatezza delle formalità del deposito e dell'invio della comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.) e mancanza di prova della ricezione della C.A.D.; chiedeva, altresì, di accertare la decadenza della pretesa fiscale. La resistente eccepiva in via preliminare l'inammissibilità del ricorso (incerta individuazione dell'atto impugnato e termini di impugnazione), e dimostrava che atti successivi sottesi alle cartelle (preavviso fermo amministrativo, istanza di adesione alla definizione agevolata, richieste di rateazione, intimazioni) erano stati ricevuti dalla contribuente, comprovando la conoscenza della cartella e interrompendo i termini di decadenza.

La decisione

La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado: rigetto dell'appello della società e condanna alle spese per complessivi €2.100,00. Il giudice ha ritenuto che non sussistesse inesistenza della notifica (nessuna omissione totale dell'attività notificatoria), ma al più difformità formali sanabili; richiamando la SS.UU. n.14916/2016, ha affermato che la nullità è sanata quando la notifica ha raggiunto il suo scopo. Il comportamento della contribuente (adesione alla definizione agevolata, richiesta di rateazione e pagamenti parziali) è stato valutato come prova della conoscenza e dell'efficacia della notifica, con conseguente definitività della cartella e inammissibilità del gravame.

Norme richiamate

  • Cassazione, Sezioni Unite, sent. n. 14916/2016

    “venga posta in essere una attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità”

    Distinzione tra inesistenza (solo quando manca totalmente l'attività notificativa) e nullità; la nullità è sanata se la notifica ha raggiunto lo scopo informativo (efficacia per raggiungimento dello scopo).

  • D.P.R. 29.9.1973 n. 602, art. 26, comma 2

    Richiama le modalità tecniche di notificazione telematica delle cartelle (contestate dalla contribuente); la corte non ha ritenuto tale vizio idoneo a configurare inesistenza ove sia dimostrato il raggiungimento dello scopo della notifica.

  • D.P.R. 29.9.1973 n. 602, art. 25

    Norma richiamata dalla ricorrente in tema di decadenza dalla facoltà di riscossione: la Corte ha ritenuto che gli atti interruttivi e il comportamento della contribuente impedivano l'effetto di decadenza lamentato.

  • D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 18, comma 2 e comma 4

    Art.18 disciplina l'individuazione dell'atto impugnato; la resistente eccepiva violazione per incerta indicazione dell'atto (estratto di ruolo) e richiamava i limiti di impugnabilità; il giudice ha ammesso l'impugnazione dell'estratto solo perché era l'unico mezzo con cui la contribuente aveva conosciuto la cartella.

  • D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 21

    Termini per proporre il ricorso: l'Ufficio allegava tardività dell'impugnazione, ma il giudice ha ritenuto ammissibile il ricorso in quanto l'estratto era stato l'atto che aveva portato a conoscenza della cartella; comunque la corte ha dato rilevanza temporale agli atti successivi prodotti dall'Ufficio.

  • D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 24, comma 2

    Richiama l'ammissibilità di motivi aggiunti: la resistente ha eccepito che la ricorrente non aveva formulato motivi nuovi in primo grado, e che memorie successive non integravano nuovi motivi impugnatori.

  • D.lgs. 31.12.1992 n. 546, art. 57

    Testo sul divieto di introdurre nuove questioni in appello: la resistente ha eccepito l'inammissibilità dei motivi nuovi e dei documenti prodotti tardivamente.

  • Codice Civile, art. 2944

    Richiamato in relazione agli effetti della richiesta di rateizzazione/ai pagamenti parziali: tali atti possono costituire riconoscimento del debito e interrompere la prescrizione, con effetti incompatibili con l'allegazione di non aver mai ricevuto la notifica.

  • D.L. 19.10.2020 n. 146 (conv. L. 17.12.2020 n. 215) (richiamo normativo procedurale)

    Richiamato dalla resistente per sostenere limiti procedurali sull'impugnabilità dell'estratto di ruolo e altre regole emergenziali; la corte ha valutato l'ammissibilità sul caso concreto, ammettendo l'impugnazione dell'estratto per ragioni di effettiva conoscenza.

Massime di principio

  • L'inesistenza della notificazione si verifica solo quando manca totalmente ogni attività idonea a costituire una notificazione; le difformità formali ricadono nella nullità, che è sanabile se la notifica ha comunque raggiunto il suo scopo informativo.
  • Atti successivi riconducibili alla cartella (es. preavviso di fermo, adesione alla definizione agevolata, richiesta di rateazione, pagamenti parziali, intimazioni) costituiscono forte indizio di conoscenza della cartella da parte del contribuente e possono sanare vizi formali della notifica.
  • La richiesta di rateazione o l'adesione a definizioni agevolate, pur non costituendo necessariamente acquiescenza sul 'nucleo' sostanziale della pretesa (an e quantum), sono spesso ritenute incompatibili con l'affermazione di non aver ricevuto la notifica e possono interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.).
  • L'estratto di ruolo non è normalmente un titolo esecutivo né sempre autonomamente impugnabile; tuttavia può essere impugnato quando sia l'unico atto che ha portato a conoscenza della cartella e la notifica della cartella stessa risulti viziata/incerta.
  • In sede di appello vanno attentamente valutate le eccezioni procedurali (termine di impugnazione, inammissibilità per nuovi motivi/documenti, violazioni di artt. 18/21/57 D.lgs. 546/92): introdurre motivi nuovi o documenti tardivi può comportare l'inammissibilità.
  • Chi contesta la validità della notifica dovrebbe (a) documentare l'assenza totale di attività notificatoria o la mancata ricezione della C.A.D., (b) opporsi tempestivamente evitando comportamenti che possano essere interpretati come riconoscimento o manifestazione di conoscenza, e (c) chiedere e conservare prova documentale rigorosa (referti di notifica, ricevute CAD, accesso agli atti) per poter contrastare le deduzioni della parte avversa.

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