Sentenza del 21/03/2023 n. 120 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Umbria
Accertamento imposte - Verifica fiscale - Prevenzione riciclaggio - Attività lavorativa assente - Rapporti bancari e operazioni rilevanti - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Verifica fiscale finalizzata alla prevenzione del riciclaggio ai sensi dell'art. 9, co. 9, D.Lgs. n. 231/2007: il contribuente, pur non esercitando attività lavorativa, ha effettuato ingenti versamenti su conti correnti (2013-2015). Il contribuente ha dichiarato che le somme derivavano da vincite di scommesse e ha prodotto ricevute/ticket solo in parte. L'Ufficio ha ritenuto sussistente la presunzione di imponibilità ai sensi dell'art. 32, co. 1, n. 2, DPR 600/1973 per le somme non documentalmente giustificate e ha proceduto al recupero di euro 2.300,00 per il 2015 con irpef e sanzioni per omessa dichiarazione. Il contribuente ha impugnato sostenendo l'impossibilità materiale di produrre tutta la documentazione e che le vincite sono già tassate alla fonte; l'Ufficio ha eccepito la tardività e l'insufficienza delle prove e ha proposto una riduzione delle sanzioni in sede di mediazione.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di 2° grado dell'Umbria ha respinto l'appello del contribuente. Ha confermato il recupero della somma non giustificata di euro 2.300,00 per l'anno 2015 e l'obbligo dichiarativo con relativo debito IRPEF (circa euro 529,00 più addizionali). Ha inoltre escluso la riduzione delle sanzioni riconosciuta in primo grado dalla CTP, ritenendo che la riduzione ex art. 17‑bis D.Lgs. 546/92 si applica solo se l'accordo di mediazione si perfeziona, cosa che non è avvenuta; il contribuente è condannato alle spese di giudizio (euro 500,00).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 231/2007
I dati e le informazioni acquisiti nell'ambito delle attività antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini fiscali; il P.V.C. della Guardia di Finanza può integrare il materiale probatorio dell'accertamento fiscale.
D.Lgs. n. 90/2017
Ha aggiornato la normativa antiriciclaggio e confermato la possibilità di utilizzare ai fini fiscali le informazioni acquisite ai sensi della normativa antiriciclaggio.
D.P.R. n. 600/1973
Introduce una presunzione legale relativa (juris tantum) che i versamenti sui conti siano componenti positivi di reddito salvo che il contribuente dimostri specificamente la provenienza e la destinazione dei singoli movimenti.
D.P.R. n. 633/1972
Estende analoghe regole probatorie in materia di IVA: anche per l'IVA la riferibilità dei movimenti bancari a operazioni imponibili può essere presunta e richiede prova analitica per essere superata.
D.Lgs. n. 218/1997
Regole procedurali per l'instaurazione del procedimento di accertamento e di contraddittorio, utilizzate nel corso dell'istruttoria per acquisire documenti e giustificazioni.
T.U.I.R.
Norma che disciplina i redditi diversi; le somme recuperate sono state inquadrate come redditi diversi imponibili ai fini IRPEF, ove non dimostrata la diversa natura.
D.Lgs. n. 546/1992
Prevede la possibilità di riduzione delle sanzioni in caso di accordo di mediazione perfezionato; la riduzione non è applicabile se il procedimento di mediazione non si conclude positivamente.
Giurisprudenza Corte di Cassazione
v. es. ordinanza n. 24402/2022; sent. n. 14088/2017; n. 20668/2014; n. 6595/2013
Conferma il principio che la presunzione di cui all'art. 32 DPR 600/73 è relativa e può essere superata solo con prova contraria specifica e non generica; le presunzioni semplici sono ammissibili solo se ogni indizio è grave, preciso e concordante.
Massime di principio
- La presunzione di imponibilità dei versamenti bancari ex art. 32 DPR 600/1973 è juris tantum: il contribuente può superarla ma deve fornire prova specifica, analitica e riferita ai singoli movimenti.
- La mera affermazione generica che le somme derivano da vincite di gioco non è sufficiente; occorre documentazione idonea, riconducibile al contribuente e tempestiva.
- I documenti prodotti tardivamente o non nominativi (fotocopie di ticket non riconducibili) hanno scarso valore probatorio e possono non superare la presunzione legale.
- Le informazioni acquisite nell'ambito di attività antiriciclaggio possono essere utilizzate dall'Amministrazione finanziaria ai fini fiscali e rafforzano l'istruttoria.
- Se si valuta una proposta di mediazione che prevede riduzione delle sanzioni, la riduzione è ottenibile solo con il perfezionamento dell'accordo; in assenza di perfezionamento la riduzione non può essere riconosciuta dal giudice.
- Per evitare rischi di accertamento: conservare la documentazione ordinata e nominativa delle vincite e delle operazioni bancarie, produrla tempestivamente durante il contraddittorio, e spiegare analiticamente la provenienza e la destinazione di ogni movimentazione significativa.
- In caso di movimentazioni elevate e continuative senza attività dichiarata, l'onere probatorio si sposta sul contribuente: la strategia difensiva deve essere documentale e precisa, non basata su affermazioni generiche.
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