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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 794/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con misura meno afflittiva (arresti domiciliari). L'imputato contestava vizi procedurali relativi allo svolgimento dell'udienza camerale in modalità "da remoto" durante l'emergenza COVID-19 (assenza dei difensori in aula e presunta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza difensore) e, in via subordinata, la mancanza di adeguata motivazione circa il pericolo di reiterazione dei reati, la non considerazione dei presunti mezzi di sostentamento economico per gli arresti domiciliari (redditi della moglie e liberalità di un terzo) e la sproporzione della custodia cautelare in carcere rispetto alle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha rilevato che il ricorrente, con atto del 29 settembre 2021, ha comunicato la sostituzione della misura cautelare con gli arresti domiciliari a far data dal 12 agosto 2021 e ha dichiarato la rinuncia al ricorso. Sulla base di ciò la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia dell'avente diritto. Tuttavia la Corte ha osservato che la sostituzione della misura non soddisfaceva pienamente la richiesta originaria (che prioritariamente mirava all'annullamento della misura) e quindi la rinuncia non poteva essere considerata giustificata da una piena soddisfazione preventiva dell'interesse dedotto. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Misure cautelari (custodia cautelare in carcere e arresti domiciliari)

    La Corte ha ritenuto che, pur escluso il pericolo di inquinamento probatorio, sussisteva il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie, giustificando la custodia cautelare in carcere; la sola età avanzata dell'indagato non è sufficiente a escludere la misura quando le esigenze cautelari sono particolarmente rilevanti.

  • Pericolo di reiterazione e inquinamento probatorio

    Il giudice d'appello ha confermato che la permanenza del pericolo di reiterazione può legittimare il mantenimento di una misura cautelare più afflittiva anche se il pericolo di inquinamento probatorio è stato escluso.

  • Effetto della rinuncia all'impugnazione

    La rinuncia all'impugnazione rende il ricorso inammissibile; tuttavia la Corte segnala che la rinuncia è giustificata solo se l'interesse dedotto è stato effettivamente soddisfatto. Se l'oggetto principale del ricorso era l'annullamento della misura e non solo la sua sostituzione, la mera sostituzione successiva non equivale necessariamente a piena soddisfazione dell'interesse.

  • Norme processuali relative alle udienze "da remoto" in emergenza COVID-19

    Anche se sono state lamentate violazioni procedurali (difensori non ammessi in aula, dichiarazioni rese dall'imputato senza assistenza), la Corte non ha ritenuto tali profili decisivi alla luce dell'esito per rinuncia; in generale l'osservanza delle garanzie difensive resta valutata caso per caso e deve emergere un vizio insanabile per determinare nullità o riforma.

Massime di principio

  • La sostituzione successiva della misura cautelare con una meno afflittiva può rendere improseguibile un ricorso per cassazione se l'interessato rinuncia espressamente all'impugnazione, ma la rinuncia è pienamente efficace solo se corrisponde alla totale soddisfazione dell'interesse dedotto nel ricorso; se l'obiettivo principale era l'annullamento, la sola sostituzione potrebbe non soddisfare tale interesse.
  • La sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa natura può giustificare il mantenimento di una misura cautelare più afflittiva anche quando altre esigenze cautelari (es. inquinamento probatorio) sono escluse; l'età avanzata non è di per sé sufficiente a escludere la custodia cautelare.
  • Elementi economici proposti per dimostrare la fattibilità degli arresti domiciliari (redditi del coniuge, liberalità di terzi) richiedono prova convincente e continuità: elementi incerti o non adeguatamente documentati possono essere ritenuti insufficienti.
  • Le contestazioni procedurali connesse allo svolgimento di udienze in modalità remota durante l'emergenza COVID-19 devono essere oggetto di specifica valutazione; per ottenere l'annullamento di un provvedimento è necessario dimostrare un vizio processuale grave e la lesione delle garanzie difensive.
  • Anche in caso di rinuncia al ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad una somma a titolo di ammenda; la rinuncia non evita automaticamente tali conseguenze economiche.

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