Ordinanza n. 1398/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o incompleta esecuzione di una sentenza della Corte d’appello di Palermo, confermata dalla Corte di cassazione, relativa alla stabilizzazione del rapporto di lavoro e al pagamento delle retribuzioni e degli accessori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza alla sentenza della Corte d’appello di Palermo che aveva dichiarato il suo diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro con la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, con costituzione del rapporto a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2010 e corresponsione, a titolo risarcitorio, delle retribuzioni correlate sino all’effettiva riassunzione. La pronuncia era stata confermata dalla Corte di cassazione. Il ricorrente ha dedotto tre profili di mancata esecuzione: la corretta e integrale corresponsione delle competenze stipendiali relative al periodo dal 1° gennaio 2010 al febbraio 2015; il pagamento delle spese legali liquidate nel giudizio di cassazione; la costituzione del rapporto a tempo indeterminato senza la clausola risolutiva prevista dal contratto e la conseguente ricostruzione giuridica ed economica della carriera, anche ai fini pensionistici, con corresponsione degli accessori dovuti. Il Ministero si è costituito, ma non ha prodotto la documentazione prevista dall’art. 46, comma 2, c.p.a. Dagli atti del ricorrente risultava la stipula del contratto di lavoro nel febbraio 2015, contenente una condizione risolutiva collegata all’eventuale accoglimento del ricorso per cassazione, e il pagamento nel 2022 di euro 115.875,41 lordi, senza indicazione della relativa imputazione alle singole poste risarcitorie.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la Scuola, destinataria della pronuncia da eseguire, sia stata soppressa e che il Ministero dell’Interno le sia succeduto a titolo universale, sicché la costituzione in giudizio della Scuola deve intendersi riferita all’ente succedente. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale limitatamente alla domanda relativa alle spese legali liquidate dalla Corte di cassazione. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a., l’ottemperanza di una pronuncia del giudice ordinario deve essere proposta davanti al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la pronuncia; per le pronunce della Corte di cassazione è quindi competente il TAR Lazio, sede di Roma. Il ricorrente è stato indicato quale soggetto che potrà riassumere il giudizio davanti a tale TAR entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Quanto alle domande relative alle retribuzioni arretrate e alla ricostruzione del rapporto di lavoro, il TAR ha trattenuto la controversia, ma ha rilevato che la documentazione disponibile non consentiva ancora il necessario vaglio di ammissibilità, anche perché il giudice dell’ottemperanza non può integrare le statuizioni del giudice ordinario. Ha quindi ordinato al Ministero di chiarire il regime patrimoniale e contabile della Scuola soppressa, di produrre il decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 e gli atti presupposti e richiamati, nonché di documentare i pagamenti effettuati, precisandone date, titoli e imputazione alle singole poste risarcitorie. Il termine assegnato è di quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione della parte trattenuta è stata rinviata all’udienza camerale del 7 luglio 2026. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese della fase, in ragione della parziale incompetenza rilevata d’ufficio e del carattere istruttorio dell’ordinanza.
Norme richiamate
art. 104 d.lgs. 267/2000
Individua la Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale, destinataria originaria della pronuncia da eseguire.
art. 10, comma 2, d.l. 174/2012, convertito dalla l. 213/2012
La Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ... è soppressa ... Il Ministero dell’interno succede a titolo universale alla predetta Scuola.
La soppressione della Scuola e la successione universale del Ministero dell’Interno giustificano la riferibilità al Ministero della costituzione in giudizio e degli obblighi derivanti dalla pronuncia ottemperanda.
art. 25, comma 1, d.l. 75/2023, convertito dalla l. 112/2023
Il personale ... proveniente dai ruoli ... della Scuola superiore ... confluisce definitivamente ... nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
Conferma il definitivo assorbimento nell’Amministrazione dell’interno del personale proveniente dalla Scuola soppressa.
art. 113, comma 1, c.p.a.
Disciplina la competenza territoriale per l’ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo; tale criterio non si applica all’ottemperanza di pronunce del giudice ordinario.
art. 113, comma 2, c.p.a.
Per l’ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario attribuisce la competenza al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha emesso la pronuncia.
art. 15, comma 4, c.p.a.
Consente al giudice di indicare il giudice territorialmente competente e il termine per la riassunzione del processo.
art. 46, comma 2, c.p.a.
Pone a carico dell’amministrazione costituita l’obbligo di depositare gli atti e i documenti necessari ai fini della decisione; la mancata produzione ha impedito il vaglio di ammissibilità delle domande di ottemperanza.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale fondamento dell’avviso preventivo alle parti in ordine alla questione rilevata d’ufficio relativa all’incompetenza territoriale.
Massime di principio
- Nell’ottemperanza di una pronuncia del giudice ordinario, la competenza territoriale spetta al TAR nella cui circoscrizione ha sede il giudice ordinario che ha emesso la pronuncia da eseguire, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.a.; quando la pronuncia da eseguire è della Corte di cassazione, è competente il TAR Lazio, sede di Roma.
- La competenza prevista per l’ottemperanza delle sentenze del giudice amministrativo non può essere estesa all’ottemperanza delle pronunce del giudice ordinario sulla base dell’identità del contenuto delle decisioni o di altri elementi estranei al criterio stabilito dall’art. 113, comma 2, c.p.a.
- Il giudice dell’ottemperanza non può integrare o ampliare il contenuto precettivo della pronuncia del giudice ordinario posta in esecuzione; deve invece verificare se le attività richieste rientrino nelle statuizioni già rese e se l’amministrazione vi abbia dato esecuzione.
- Quando l’ente destinatario della pronuncia è stato soppresso e un’altra amministrazione gli è succeduta a titolo universale, l’obbligo di esecuzione della pronuncia e la legittimazione processuale passiva si trasferiscono all’ente successore.
- Se la documentazione disponibile non consente di individuare la corrispondenza tra somme pagate dall’amministrazione e poste risarcitorie previste dalla sentenza, il giudice dell’ottemperanza può disporre specifici chiarimenti e produzioni documentali prima di decidere sull’ammissibilità e sul merito delle pretese esecutive.
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