Regolamento (UE) 2024/1317
Regolamento (UE) 2024/1317 della Commissione, del 15 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per quanto riguarda il Principio contabile internazionale n. 7 e l’International Financial Reporting Standard 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il corpus degli IAS/IFRS adottati nell’Unione introducendo nuovi obblighi informativi sugli accordi di finanziamento per le forniture. L’obiettivo è aumentare la trasparenza su effetti patrimoniali, finanziari e di liquidità di tali accordi, consentendo agli utilizzatori del bilancio di valutarne la rilevanza economica. La disciplina si applica agli esercizi con inizio dal 1° gennaio 2024 ed è integrata da regole transitorie specifiche.
Modifica il regolamento (UE) 2023/1803 per integrare nello IAS 7 e nell’IFRS 7 nuovi obblighi di informativa sugli accordi di finanziamento per le forniture.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione europea, limitatamente alle modifiche introdotte nello IAS 7 Rendiconto finanziario e nell’IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative. L’applicazione è obbligatoria per gli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o successivamente; per le imprese che adottano anticipatamente le modifiche sono previste specifiche indicazioni transitorie e di informativa. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dello IAS 7 e dell’IFRS 7 in materia di accordi di finanziamento per le forniture
Il regolamento (UE) 2024/1317 della Commissione aggiorna il regolamento (UE) 2023/1803 per recepire nel diritto dell’Unione le modifiche pubblicate dall’IASB il 25 maggio 2023 allo IAS 7 e all’IFRS 7. L’intervento risponde all’esigenza di migliorare la trasparenza informativa sugli accordi di finanziamento per le forniture, così da consentire agli utilizzatori del bilancio di valutare meglio effetti su passività, flussi finanziari e rischio di liquidità.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che la Commissione, dopo consultazione dell’EFRAG, ha ritenuto soddisfatte le condizioni di adozione previste dal regolamento (CE) n. 1606/2002. Le nuove regole mirano a far emergere in bilancio le conseguenze economiche di tali accordi, anche sotto il profilo dell’eventuale dipendenza dell’impresa da tali strumenti di finanziamento.
Ambito applicativo
Il regolamento si applica alle imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili internazionali adottati nell’Unione, per effetto della modifica dell’allegato al regolamento (UE) 2023/1803. La decorrenza operativa è fissata, per le imprese, non oltre il primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2024 o successivamente. Il testo ha efficacia generale nell’Unione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Definizione di accordi di finanziamento per le forniture
Lo IAS 7, come modificato, chiarisce che gli accordi di finanziamento per le forniture ricorrono quando uno o più finanziatori pagano gli importi dovuti dall’entità ai fornitori e l’entità si impegna a rimborsare secondo termini concordati alla stessa data del pagamento ai fornitori o in una data successiva. Tali accordi consentono, in sostanza, di prorogare i termini di pagamento all’entità o di anticiparli ai fornitori rispetto alla scadenza della fattura. Non rientrano nella definizione gli strumenti che svolgono esclusivamente funzione di supporto del credito, come garanzie finanziarie e lettere di credito usate come garanzie, né gli strumenti usati per regolare direttamente i debiti verso fornitori, come le carte di credito.
Nuovi obblighi di informativa nello IAS 7
Il nuovo paragrafo 44F impone all’entità di presentare informazioni sugli accordi di finanziamento per le forniture in modo da consentire agli utilizzatori di valutarne gli effetti sulle passività e sui flussi finanziari, nonché sull’esposizione al rischio di liquidità. Il paragrafo 44H specifica che le informazioni devono essere fornite in forma aggregata e includere:
- i termini e le condizioni degli accordi, con indicazione separata se vi sono condizioni diverse;
- alla data di apertura e alla data di chiusura dell’esercizio, i valori contabili delle passività finanziarie comprese negli accordi e le voci correlate nello stato patrimoniale;
- la parte di tali passività per le quali i fornitori hanno già ricevuto pagamento dai finanziatori, con le relative voci di bilancio;
- l’intervallo delle date di scadenza dei pagamenti sia per le passività incluse negli accordi sia per i debiti commerciali comparabili non rientranti negli accordi;
- il tipo e l’effetto delle variazioni non in disponibilità liquide dei valori contabili delle passività rilevanti, incluse quelle derivanti da aggregazioni aziendali, differenze di cambio o altre operazioni senza impiego di cassa o mezzi equivalenti.
Regime transitorio e prima applicazione
Per la prima applicazione delle modifiche allo IAS 7, l’entità non deve presentare informazioni comparative per gli esercizi precedenti l’inizio dell’esercizio di prima applicazione. Inoltre, non è tenuta a fornire, all’inizio del primo esercizio di applicazione, le informazioni di dettaglio richieste dal paragrafo 44H, lettera b), punti ii) e iii), né l’informativa dei paragrafi 44F-44H per i periodi intermedi dell’esercizio di prima applicazione. È espressamente consentita l’applicazione anticipata, che deve però essere indicata.
Modifiche all’IFRS 7
L’IFRS 7 è coordinato con lo IAS 7 mediante l’aggiunta del paragrafo 44JJ e la modifica del paragrafo B11F dell’appendice B. Il nuovo paragrafo 44JJ prevede che le modifiche introdotte con il documento "Accordi di finanziamento per le forniture" del maggio 2023, che ha modificato anche lo IAS 7, debbano essere applicate contestualmente alle modifiche allo IAS 7.
Implicazioni sull’informativa relativa al rischio di liquidità
Nel paragrafo B11F dell’appendice B dell’IFRS 7, tra gli elementi che l’entità può considerare per fornire l’informativa sul rischio di liquidità, viene inserito anche il fatto di avere o di poter accedere ad accordi di finanziamento per le forniture che assicurino proroghe dei pagamenti ai debitori o anticipi ai fornitori. La previsione rafforza il collegamento tra tali accordi e l’analisi del rischio di liquidità nell’ambito dell’informativa sugli strumenti finanziari.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del regolamento (UE) 2023/1803
L’allegato del regolamento (UE) 2023/1803 è modificato per recepire le variazioni allo IAS 7 e all’IFRS 7 relative agli accordi di finanziamento per le forniture.
Definizione e perimetro degli accordi di finanziamento per le forniture
Lo IAS 7 definisce tali accordi come quelli in cui uno o più finanziatori pagano gli importi dovuti ai fornitori di un’entità e l’entità rimborsa secondo i termini concordati alla data del pagamento ai fornitori o successivamente. Sono esclusi gli strumenti che fungono solo da supporto del credito per l’entità (ad esempio garanzie finanziarie o lettere di credito usate come garanzie) e gli strumenti usati per regolare direttamente con il fornitore gli importi dovuti, come le carte di credito.
Nuovi obblighi informativi nello IAS 7
L’entità deve fornire informazioni aggregate sugli accordi di finanziamento per le forniture per consentire di valutarne gli effetti su passività, flussi finanziari ed esposizione al rischio di liquidità. Le informazioni richieste includono: termini e condizioni degli accordi; valori contabili delle passività finanziarie incluse negli accordi alla data di apertura e chiusura dell’esercizio e relative voci di bilancio; quota di tali passività per le quali i fornitori sono già stati pagati dai finanziatori; intervalli delle date di scadenza dei pagamenti per le passività incluse e per i debiti commerciali comparabili non soggetti ad accordi; tipo ed effetto delle variazioni non in disponibilità liquide delle passività finanziarie rilevanti.
Informazioni comparative e regime transitorio IAS 7
Per l’applicazione iniziale, l’entità non è tenuta a presentare informazioni comparative per gli esercizi anteriori all’inizio del primo esercizio di applicazione; non deve inoltre fornire, all’inizio del primo esercizio di applicazione, le informazioni di cui al paragrafo 44H, lettera b), punti ii) e iii), né le informazioni richieste dai paragrafi 44F-44H per i periodi intermedi dell’esercizio di prima applicazione. È consentita l’applicazione anticipata, purché indicata.
Modifiche all’IFRS 7
L’IFRS 7 è modificato con l’aggiunta del paragrafo 44JJ e la modifica del paragrafo B11F dell’appendice B. L’entità deve applicare tali modifiche quando applica le modifiche corrispondenti allo IAS 7.
Integrazione dei fattori di rischio di liquidità nell’IFRS 7
Nel paragrafo B11F della guida operativa sono aggiunti, tra i fattori che l’entità può considerare per l’informativa sul rischio di liquidità, anche l’esistenza o l’accesso a accordi di finanziamento per le forniture che consentono la proroga dei termini di pagamento o l’anticipo dei termini di pagamento ai fornitori.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Le imprese applicano le modifiche al più tardi a partire dal primo esercizio finanziario che inizi il 1° gennaio 2024 o successivamente.
Come è indicizzato
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