Regolamento (UE) 2024/1318
Regolamento (UE) 2024/1318 della Commissione, del 15 maggio 2024, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di protioconazolo in o su determinati prodotti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per introdurre nuovi livelli massimi di residui di protioconazolo in e su determinati prodotti. La modifica deriva da una domanda di revisione presentata ai sensi del regolamento quadro, valutata dallo Stato membro interessato, dalla Commissione e dall’EFSA. La Commissione conclude che le variazioni richieste sono sicure per i consumatori e conformi ai criteri dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Modifica degli allegati del regolamento (CE) n. 396/2005 per aggiornare i livelli massimi di residui di protioconazolo in e su determinati prodotti alimentari e mangimi.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera agroalimentare interessati ai residui di antiparassitari nei prodotti di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, con effetto sui livelli massimi di residui (LMR) del protioconazolo nell’allegato II. Riguarda i prodotti elencati nell’allegato del regolamento, inclusi numerosi prodotti vegetali, alcuni prodotti di origine animale e, più in generale, i prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale ai sensi del regolamento quadro. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Modifica dei livelli massimi di residui di protioconazolo
Il regolamento (UE) 2024/1318 della Commissione interviene sul quadro dei residui di antiparassitari disciplinato dal regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando l’allegato II con riferimento al protioconazolo. La modifica è adottata all’esito della procedura di riesame richiesta per taluni prodotti e sulla base del parere motivato dell’EFSA, che ha considerato accettabili le modifiche proposte sotto il profilo della sicurezza dei consumatori.
Origine della modifica e base valutativa
La Commissione ricorda che i LMR del protioconazolo erano già fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Una domanda di modifica è stata presentata, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, per le barbabietole da zucchero e le radici di cicoria. La domanda è stata esaminata dallo Stato membro interessato secondo gli articoli 8 e 9 ed è stata poi trasmessa alla Commissione e all’EFSA, che ha valutato i rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali.
Valutazione del rischio e conclusioni dell’EFSA
L’EFSA ha ritenuto rispettate tutte le prescrizioni relative ai dati e ha concluso che, sulla base della valutazione dell’esposizione di 27 gruppi di consumatori europei, le modifiche richieste erano accettabili. La valutazione ha tenuto conto delle più recenti proprietà tossicologiche del protioconazolo e ha escluso, sia per l’esposizione a lungo termine sia per quella acuta, il superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Presupposti giuridici della modifica
Facendo leva sul parere EFSA e sui fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione conclude che le modifiche dei LMR soddisfano i requisiti applicabili. Per questo motivo l’allegato II del regolamento quadro viene aggiornato in conformità all’allegato del regolamento 2024/1318.
Contenuto dell’allegato: nuovi LMR
L’allegato sostituisce la colonna relativa al protioconazolo con una tabella dettagliata di LMR espressi in mg/kg per numerose categorie di prodotti.
Tra i principali valori indicati figurano:
- 0,01 mg/kg per molti prodotti vegetali, inclusi diversi agrumi, pomacee, drupacee, numerose bacche, ortaggi e spezie;
- 0,02 mg/kg per talune categorie, tra cui alcune frutta a guscio, patate, mais dolce, alcune piante da zucchero e alcuni semi oleaginosi;
- 0,05 mg/kg o 0,1 mg/kg per taluni ortaggi specifici, cereali e altre categorie;
- 0,15-0,3 mg/kg per alcune colture oleaginose, come semi di colza, semi di girasole, semi di soia e semi di cotone;
- limiti specifici per prodotti di origine animale, con valori pari a 0,01 mg/kg per muscolo e grasso di varie specie e 0,5 mg/kg per fegato, rene e altre frattaglie di suini, bovini, ovini, caprini, equidi e altri animali terrestri d’allevamento.
Note tecniche e annotazioni
Il testo contiene note a piè di pagina rilevanti per l’interpretazione dei limiti. In particolare, il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica. La nota (F) qualifica il residuo come liposolubile. L’allegato richiama inoltre alcune lacune informative segnalate dall’EFSA in merito a sperimentazioni sui residui, stabilità all’immagazzinamento e metodi di analisi, da considerare in sede di riesame dei LMR secondo le indicazioni riportate nel testo.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica normativa
L’articolo 1 sostituisce la colonna relativa al protioconazolo nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 con quella riportata nell’allegato del regolamento UE 2024/1318, aggiornando i LMR per numerosi prodotti.
Valutazione scientifica e sicurezza dei consumatori
La modifica si fonda sulla domanda presentata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005, sulla valutazione dello Stato membro interessato e sul parere motivato dell’EFSA. La Commissione richiama che l’EFSA ha ritenuto le modifiche accettabili dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, senza rischio di superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.
Conformità ai criteri del regolamento (CE) n. 396/2005
Sulla base del parere EFSA e dei fattori pertinenti di cui all’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione conclude che le modifiche proposte sono conformi alle prescrizioni applicabili e possono essere adottate.
Nuovi livelli massimi di residui nell’allegato II
L’allegato stabilisce i LMR per il protioconazolo-destio (somma di isomeri) per una vasta serie di prodotti. Tra i valori indicati figurano, a titolo esemplificativo, 0,01 mg/kg per molti prodotti vegetali, 0,02 mg/kg o 0,05 mg/kg per alcune categorie, valori più elevati per specifiche colture come semi di cotone (0,3 mg/kg), semi di girasole e soia (0,2 mg/kg), e limiti dedicati per prodotti di origine animale (ad esempio 0,5 mg/kg per fegato, rene e altre frattaglie di taluni animali terrestri, 0,01 mg/kg per muscolo e grasso in diverse specie).
Note tecniche e limiti di quantificazione
Le note a piè di pagina precisano che il simbolo (*1) indica il limite inferiore di determinazione analitica. La nota (F) segnala che il protioconazolo è liposolubile. Sono inoltre richiamate lacune informative individuate dall’EFSA su sperimentazioni sui residui, stabilità all’immagazzinamento e metodi di analisi, con rinvio al riesame degli LMR e al termine del 27 gennaio 2018 per la presentazione di informazioni integrative, secondo quanto riportato nel testo dell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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