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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1314

Regolamento (UE) 2024/1314 della Commissione, del 15 maggio 2024, che modifica l’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ditianon in o su determinati prodotti

Normativa europea32024R1314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i limiti massimi di residui di ditianon previsti dal regolamento (CE) n. 396/2005, alla luce del parere motivato dell’EFSA e delle consultazioni con Stati membri, laboratori di riferimento e partner commerciali. La Commissione riduce in particolare gli LMR per mele e pere, per evitare il superamento della dose acuta di riferimento, e adegua numerosi altri valori, spesso fissandoli al limite di determinazione analitica. Il testo tiene conto dell’incertezza su alcuni dati relativi al metabolita 1,4-naftochinone e rinvia un riesame complessivo dopo il completamento della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.

Modifica dei livelli massimi di residui di ditianon nell’allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 per determinati prodotti alimentari e mangimi.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui (LMR) di ditianon nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale elencati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005, con particolare impatto su numerosi prodotti ortofrutticoli, cereali, semi oleaginosi e alcuni prodotti di origine animale. Rileva per Stati membri, operatori del settore alimentare, paesi terzi esportatori verso l’Unione e laboratori di controllo; non introduce un regime autonomo per tutti i prodotti, ma sostituisce la voce relativa al ditianon nell’allegato III. L’applicazione materiale decorre dal 5 dicembre 2024, dopo l’entrata in vigore al ventesimo giorno dalla pubblicazione.

Modifica dei livelli massimi di residui di ditianon in determinati prodotti

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è aggiornare i limiti massimi di residui (LMR) del ditianon alla luce del riesame EFSA e delle valutazioni di rischio connesse, nonché garantire un livello elevato di tutela dei consumatori e la coerenza del quadro analitico e commerciale.

Contesto e motivazioni della modifica

Secondo i considerando, gli LMR del ditianon erano già fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. L’EFSA ha emesso un parere motivato sul riesame degli LMR vigenti e ha evidenziato che il potenziale mutageno del metabolita 1,4-naftochinone rimane incerto, in attesa di ulteriori studi; per questo motivo i valori di DGA e DAR del metabolita sono considerati provvisori e i responsabili della gestione del rischio devono riesaminare tutti gli LMR del ditianon superiori ai limiti di determinazione dopo il completamento della procedura di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva.

Modifiche principali ai limiti massimi di residui

La misura più significativa riguarda mele e pere: l’EFSA ha riscontrato un superamento della DAR e, a seguito della consultazione con gli Stati membri, sono state individuate buone pratiche agricole alternative che consentono di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori. Per questo motivo i nuovi LMR per mele e pere sono fissati a 1,5 mg/kg.

L’allegato sostituito contiene un ampio numero di valori per gruppi di prodotti, con livelli differenziati in funzione della matrice alimentare. In molti casi i nuovi limiti sono pari al limite inferiore di determinazione analitica, indicato in tabella con (*1), mentre per altri prodotti sono previsti livelli espressi in mg/kg più elevati, tra cui:

  • agrumi: fino a 1 mg/kg per varie specie e 3 mg/kg per mandarini;
  • frutta a guscio: 0,05 mg/kg per mandorle dolci e noci comuni, 0,01 mg/kg per molte altre specie;
  • drupacee: 0,5 mg/kg per albicocche, pesche e prugne, 2 mg/kg per ciliegie dolci e altri prodotti della categoria;
  • bacche e piccola frutta: valori differenziati, con alcuni prodotti a 3 mg/kg e altri al limite di determinazione;
  • ortaggi: diversi valori specifici per patate, carote, pomodori, peperoni, spinaci e piselli senza baccello;
  • cereali: 0,05 mg/kg per riso e frumento, 0,01 mg/kg per altri cereali;
  • luppolo: 100 mg/kg.

Incertezza scientifica e riesame futuro

Il regolamento sottolinea che, al momento del riesame, mancavano alcune informazioni sul metabolita 1,4-naftochinone. La Commissione stabilisce che, al successivo riesame degli LMR, si terrà conto delle informazioni eventualmente presentate nel corso della procedura di rinnovo dell’approvazione del ditianon, oppure, in mancanza, della persistenza del vuoto informativo. Ciò conferma il carattere dinamico e subordinato della disciplina dei residui rispetto all’evoluzione della valutazione del rischio.

Consultazioni e profili commerciali

Prima dell’adozione, la Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari al fine di verificare l’esigenza di adattare alcuni limiti di determinazione. I partner commerciali dell’Unione sono stati inoltre consultati attraverso l’Organizzazione mondiale del commercio, e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. Il regolamento segnala quindi un bilanciamento tra esigenze di sicurezza alimentare, fattibilità analitica e compatibilità con gli scambi internazionali.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi dal 5 dicembre 2024. La scelta di una data differita consente a Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare di adeguarsi ai nuovi LMR prima della loro efficacia pratica.

Effetti operativi per i professionisti

Per gli avvocati e i commercialisti che assistono operatori agroalimentari, importatori ed esportatori, il regolamento impone di verificare le nuove soglie applicabili ai prodotti interessati, in particolare per mele, pere e le altre matrici elencate nell’allegato. Occorre inoltre considerare che i limiti più favorevoli o pari al limite di determinazione possono incidere su controlli ufficiali, contrattualistica di fornitura, gestione della conformità e documentazione tecnica relativa ai residui di ditianon.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli LMR di ditianon

L’articolo 1 sostituisce la colonna relativa al ditianon nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento. La modifica incide su un ampio elenco di prodotti vegetali e di origine animale, fissando nuovi LMR espressi in mg/kg, in molti casi pari al limite inferiore di determinazione analitica indicato con (*1).

Riduzione dei limiti per mele e pere

Sulla base del parere EFSA, la Commissione riduce i livelli massimi di residui per mele e pere a 1,5 mg/kg, per tenere conto del superamento della DAR (dose acuta di riferimento) riscontrato per tali prodotti. La misura è giustificata dall’individuazione di buone pratiche agricole alternative in grado di evitare un rischio inaccettabile per i consumatori.

Gestione dell’incertezza sul metabolita 1,4-naftochinone

L’EFSA ha segnalato che il potenziale mutageno del metabolita 1,4-naftochinone resta incerto e che i valori di DGA e DAR per tale metabolita sono provvisori. Il regolamento prevede che il riesame degli LMR tenga conto delle informazioni mancanti qualora siano presentate nella procedura di rinnovo dell’approvazione del ditianon, altrimenti della loro assenza.

Adeguamento di specifici LMR e dei limiti di determinazione

La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea, che hanno proposto limiti di determinazione specifici e rilevabili in analisi. L’allegato riflette pertanto una pluralità di valori differenziati per gruppi di prodotti, con numerose soglie pari a 0,01 mg/kg o 0,05 mg/kg e con valori più elevati per alcuni prodotti specifici, come agrumi, uve, spinaci, pomodori, peperoni, riso, frumento e luppolo.

Consultazione commerciale e periodo transitorio

I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati tramite l’OMC e le loro osservazioni sono state considerate. Il regolamento prevede inoltre un periodo ragionevole prima dell’applicazione dei nuovi LMR per consentire l’adeguamento di Stati membri, paesi terzi e operatori del settore alimentare.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 5 dicembre 2024. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareprodotti fitosanitariresidui di antiparassitaricommercio internazionalecontrolli alimentari

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