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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1302

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1302 della Commissione, del 14 maggio 2024, che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo CaO PT03 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32024R1302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento della Commissione concede a Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CaO PT03" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. L’autorizzazione si fonda sul parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto le differenze rispetto al biocida di riferimento meramente amministrative e compatibile il prodotto con i requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento biocidi. L’atto approva un sommario dettagliato delle caratteristiche del prodotto, con usi autorizzati in ambito di igiene veterinaria e specifiche misure di gestione del rischio. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rilascio di un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CaO PT03" (tipo di prodotto 3 – igiene veterinaria) a favore di Lhoist.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla messa a disposizione sul mercato e all’uso, nell’Unione europea e direttamente in ciascuno Stato membro, dello stesso biocida singolo "CaO PT03", contenente ossido di calcio/calce viva/quicklime come principio attivo approvato per il tipo di prodotto 3. L’autorizzazione riguarda gli usi descritti nel sommario delle caratteristiche del prodotto biocida allegato e vale dal 4 giugno 2024 al 30 novembre 2033, in coerenza con la scadenza del biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23".

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CaO PT03"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1302 rilascia a Lhoist un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "CaO PT03" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi. L’atto si fonda sulla procedura per lo "stesso biocida singolo" prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 e recepisce il parere favorevole dell’ECHA, che ha ritenuto il prodotto conforme ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento biocidi.

Genesi della procedura e rapporto con il biocida di riferimento

La domanda è stata presentata da Lhoist il 12 aprile 2018 all’Agenzia europea per le sostanze chimiche. La Commissione evidenzia che il biocida "CaO PT03" è lo stesso biocida singolo del prodotto di riferimento "EuLA oxi-lime 23", successivamente autorizzato con regolamento di esecuzione (UE) 2023/2703. Secondo il parere dell’Agenzia, le differenze tra i due prodotti sono limitate a elementi di carattere amministrativo, modificabili ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013; pertanto, sulla base della valutazione del prodotto di riferimento e subordinatamente alla conformità al sommario delle caratteristiche del biocida, il prodotto soddisfa i presupposti per l’autorizzazione unionale.

Oggetto dell’autorizzazione e periodo di validità

L’articolo 1 attribuisce a Lhoist l’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del prodotto, con numero EU-0029492-0000. La validità decorre dal 4 giugno 2024 e termina il 30 novembre 2033, data che coincide con la scadenza dell’autorizzazione del biocida di riferimento.

Composizione e classificazione del prodotto

Il principio attivo è l’ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, inserito nell’elenco dei principi attivi approvati per il tipo di prodotto 3. Il prodotto è composto al 100% dal principio attivo indicato ed è formulato come polvere idonea alla polverizzazione. Nel sommario delle caratteristiche del prodotto sono riportate le indicazioni di pericolo H315, H318, H335 ed EUH014, insieme a un’articolata serie di consigli di prudenza relativi a esposizione cutanea, oculare, inalatoria, alla reazione con l’acqua e allo smaltimento.

Usi autorizzati: igiene veterinaria

L’autorizzazione riguarda il tipo di prodotto 3, "Igiene veterinaria", con tre usi specifici:

  • disinfezione del letame, in ambiente chiuso, tramite applicazione diretta automatica;
  • disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, in ambiente chiuso, tramite applicazione diretta manuale o automatizzata;
  • disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto, tramite applicazione diretta manuale o automatizzata.

Per tutti gli usi, gli organismi bersaglio includono batteri, lieviti, funghi e virus; nel caso della disinfezione del letame sono indicati anche gli endoparassiti, sotto forma di uova di elminti.

Parametri di applicazione, dosi e tempi di contatto

Per la disinfezione del letame, il prodotto è pronto all’uso, con tempo di contatto di 24 ore; la dose deve essere sufficiente a mantenere pH > 12 e temperatura > 60°C per tutta la durata del contatto, e non può essere superato il limite di 100 kg di prodotto per m3 di letame. Per la disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, la dose è pari a 800 g/m2, con aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua e tempo di contatto di 48 ore. Per i recinti all’aperto, la dose è pari a 600-800 g/m2, con aggiunta di 0,9 litri/m2 di acqua, tempo di contatto di 48 ore e massimo due applicazioni l’anno.

Misure operative e gestione del rischio

L’allegato impone condizioni di utilizzo molto dettagliate. In particolare:

  • il carico del prodotto, l’applicazione e lo smaltimento dei sacchi vuoti devono avvenire, per gli usi che lo richiedono, in modo completamente automatico, con sollevatore telescopico e cabina chiusa;
  • durante le operazioni di carico, applicazione e smaltimento devono essere impiegati DPI con RPE di almeno APF 40 e filtro P3 o equivalente, guanti EN 374 e tuta protettiva EN 13982;
  • per taluni usi è raccomandata protezione respiratoria specifica contro gas di ammoniaca in assenza di misure collettive idonee a contenere l’esposizione oltre l’OEL UE di 14 mg/m3;
  • durante la movimentazione manuale del letame trattato o dei residui, devono essere adottati ulteriori DPI, inclusa tuta EN 14126 per la protezione da agenti infettivi;
  • le disposizioni in materia di DPI non incidono sull’applicazione della direttiva 98/24/CE e della restante normativa UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per l’uso all’aperto, il prodotto non deve essere applicato in caso di pioggia o vento; inoltre, gli animali devono essere assenti per tutta la durata del trattamento, mentre mangime e acqua potabile devono essere coperti o rimossi. Prima del rientro degli animali, i residui devono essere rimossi mediante spazzolatura.

Smaltimento e stoccaggio

Il regolamento prescrive che il prodotto non utilizzato non sia disperso nel suolo, nelle acque, nelle tubazioni o nelle fognature. Lo smaltimento del prodotto, dell’imballaggio e degli altri rifiuti deve avvenire secondo le norme locali. In materia di conservazione, il prodotto non deve essere mantenuto a temperature superiori a 30°C e deve essere protetto dall’umidità; il periodo di conservazione è fissato in 15 mesi.

Entrata in vigore e natura dell’atto

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’Unione e durata

Alla società Lhoist è rilasciata un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "CaO PT03", con numero di autorizzazione EU-0029492-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida allegato. L’autorizzazione è valida dal 4 giugno 2024 al 30 novembre 2033.

Presupposti tecnici e parere ECHA

La domanda è stata presentata il 12 aprile 2018 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’ECHA ha trasmesso il proprio parere il 20 settembre 2022, concludendo che le differenze rispetto al biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23" sono limitate a informazioni modificabili in via amministrativa e che il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento biocidi.

Biocida di riferimento e allineamento della scadenza

Il biocida singolo autorizzato è qualificato come "stesso biocida singolo" rispetto al corrispondente biocida di riferimento "EuLA oxi-lime 23". La Commissione precisa che la data di scadenza della presente autorizzazione coincide con quella dell’autorizzazione del biocida di riferimento.

Uso autorizzato e ambito operativo

L’allegato autorizza l’uso del prodotto per il tipo di prodotto 3, igiene veterinaria, in tre scenari: disinfezione del letame, disinfezione delle superfici interne dei pavimenti degli alloggi e dei trasporti degli animali, e disinfezione dei pavimenti dei recinti per animali all’aperto. Gli usi sono riservati a utilizzatori professionali, con applicazione in ambiente chiuso o all’aperto secondo il caso, e con descrizione puntuale di organismi bersaglio, dosaggi, tempi di contatto e modalità di applicazione.

Composizione, formulazione e classificazione di pericolo

Il prodotto è composto al 100% da ossido di calcio/calce/calce viva/quicklime, principio attivo con numero CAS 1305-78-8 e numero CE 215-138-9. La formulazione è indicata come polvere idonea alla polverizzazione. Sono riportate le principali indicazioni di pericolo H315, H318, H335 ed EUH014, insieme ai consigli di prudenza pertinenti, inclusi dispositivi di protezione individuale e cautele contro l’esposizione a polvere, acqua e condizioni di stoccaggio improprie.

Misure di mitigazione del rischio e condizioni d’uso

Per tutti gli usi sono imposti requisiti stringenti di protezione degli operatori, tra cui respiratori con APF 40 e filtro P3 o equivalente, guanti chimico-resistenti EN 374 e tute protettive EN 13982; in alcuni casi è raccomandata protezione respiratoria specifica contro ammoniaca. È richiesto l’uso di sistemi completamente automatici per il carico e lo smaltimento dei sacchi/big bag in specifiche operazioni, il divieto di presenza di animali durante il trattamento, la protezione o rimozione di mangime e acqua, il divieto di applicazione con pioggia o vento negli usi esterni e il rispetto di limiti di dose e frequenza, compreso il massimo di due applicazioni annue per l’uso sui recinti esterni.

Primo soccorso, smaltimento e stoccaggio

L’allegato fornisce istruzioni dettagliate di primo soccorso per inalazione, ingestione, contatto con la pelle e con gli occhi. Il prodotto non utilizzato non deve essere scaricato nel suolo, nei corsi d’acqua, nelle tubazioni o nelle fognature; lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa locale. Il prodotto va conservato a temperatura non superiore a 30°C, protetto dall’umidità, con durata di conservazione di 15 mesi.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiigiene veterinariasalute e sicurezza sul lavorochimicamercato interno

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