Regolamento (UE) 2024/1319
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1319 della Commissione, del 15 maggio 2024, relativo alle deroghe alle regole sui prodotti originari di cui all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda che si applicano entro i limiti dei contingenti annui per taluni prodotti provenienti dalla Nuova Zelanda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione disciplina la gestione nell’Unione dei contingenti di origine previsti dall’appendice 3-B-1 dell’accordo di libero scambio tra UE e Nuova Zelanda. Stabilisce quali prodotti possono beneficiare della deroga alle regole di origine, le modalità di prova dell’origine e le regole di amministrazione dei contingenti secondo il codice doganale dell’Unione. Prevede inoltre un meccanismo di aumento di alcuni contingenti quando il loro utilizzo supera l’80% in un anno civile. Il regolamento si applica dal 1° maggio 2024, in coerenza con l’entrata in vigore dell’accordo.
Deroghe alle regole di origine dell’accordo UE-Nuova Zelanda applicabili entro contingenti annui per taluni prodotti originari della Nuova Zelanda.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di taluni prodotti originari della Nuova Zelanda elencati nell’allegato del regolamento, per i quali l’appendice 3-B-1 dell’accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda prevede regole di origine alternative entro limiti quantitativi annui. L’applicazione riguarda gli operatori che importano tali prodotti in regime preferenziale e richiede la gestione dei contingenti secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica. Sono esclusi, quanto al meccanismo di esenzione immediata da dazi, i prodotti del codice 0303.69, per i quali la soppressione dei dazi avviene in otto tappe annuali uguali a decorrere dall’entrata in vigore dell’accordo, se sussistono le condizioni dell’appendice 3-B-1.
Deroghe alle regole di origine per contingenti annui UE-Nuova Zelanda
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1319 disciplina l’attuazione nell’ordinamento doganale dell’Unione delle deroghe alle regole di origine previste dall’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda. La misura è adottata per garantire una gestione efficace e tempestiva dei contingenti di origine fissati dall’appendice 3-B-1 dell’accordo, entrato in vigore il 1° maggio 2024.
Contesto e fonte normativa
La Commissione interviene ai sensi dell’articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, cioè il codice doganale dell’Unione. Il regolamento si coordina con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che contiene le regole operative per la gestione dei contingenti tariffari e, in particolare, gli articoli da 49 a 54 richiamati espressamente dal testo.
Ambito di applicazione e prodotti interessati
Le deroghe si applicano solo ai prodotti originari della Nuova Zelanda elencati nell’allegato del regolamento e solo entro i limiti dei contingenti annui ivi indicati. L’allegato distingue tra:
- prodotti della tabella 1, individuati da codici NC e descrizioni merceologiche, con contingenti espressi in euro;
- prodotti della tabella 2, principalmente prodotti ittici congelati e seppie/calamari congelati, con contingenti espressi in chilogrammi di peso netto.
Il testo precisa che, ai fini dell’allegato, l’ambito del regime preferenziale è determinato dalla combinazione del codice NC e della descrizione del prodotto. Per il codice 0303.69, la soppressione dei dazi non opera in esenzione immediata, ma avviene in otto tappe annuali uguali a partire dall’entrata in vigore dell’accordo, purché siano soddisfatte le condizioni dell’appendice 3-B-1.
Gestione doganale dei contingenti
I contingenti sono gestiti secondo il criterio cronologico di presentazione e accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica, in linea con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Ciò implica che l’accesso al beneficio tariffario dipende dalla disponibilità residua del contingente al momento dell’accettazione della dichiarazione.
Prova dell’origine e attestazione richiesta
Per ottenere il trattamento contingentale, i prodotti devono essere accompagnati da un’attestazione di origine compilata dall’esportatore. Tale attestazione deve certificare che i prodotti soddisfano le condizioni dell’appendice 3-B-1 dell’accordo.
Il regolamento impone inoltre formule testuali specifiche:
- per i prodotti della tabella 1, la menzione deve essere: "Contingenti di origine — Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1";
- per i prodotti della tabella 2, la menzione deve includere anche il riferimento alla cattura da nave straniera a noleggio, alla zona economica esclusiva della Nuova Zelanda e al numero di permesso di pesca.
Meccanismo di aumento dei contingenti
Per i contingenti con numeri d’ordine 09.7914, 09.7915 e 09.7916, è previsto un incremento automatico se, nel corso di un anno civile, viene utilizzato più dell’80% del contingente assegnato a un determinato prodotto. In tal caso, il contingente per l’anno civile successivo aumenta del 10% rispetto al livello dell’anno precedente.
Il testo chiarisce che la disposizione di aumento prevista dalla tabella 2 dell’appendice 3-B-1 si applica per la prima volta al termine del primo anno civile completo successivo all’entrata in vigore dell’accordo e si applica per tre anni complessivi nei primi sei anni civili completi dopo tale data. L’eventuale aumento è concretamente attuato nel primo trimestre dell’anno civile successivo.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° maggio 2024. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Oggetto e limiti dei contingenti di origine
Le deroghe previste dall’appendice 3-B-1 dell’accordo UE-Nuova Zelanda si applicano solo entro i limiti dei contingenti indicati nell’allegato del regolamento per i prodotti ivi elencati (art. 1).
Gestione dei contingenti
I contingenti sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, quindi sulla base dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica (art. 2 e considerando 5).
Prova dell’origine e menzioni obbligatorie
Per beneficiare del contingente, le merci devono essere accompagnate da un’attestazione di origine compilata dall’esportatore che certifichi il rispetto delle condizioni dell’appendice 3-B-1. La menzione da inserire varia a seconda della tabella applicabile: per la tabella 1, la formula è "Contingenti di origine — Prodotto originario conformemente all'appendice 3-B-1"; per la tabella 2, la formula include anche il riferimento alla cattura da nave straniera a noleggio nella zona economica esclusiva della Nuova Zelanda e al numero di permesso di pesca (art. 3).
Aumento automatico di alcuni contingenti
Per i contingenti con numeri d’ordine 09.7914, 09.7915 e 09.7916, se in un anno civile è utilizzato più dell’80% del contingente assegnato, l’assegnazione aumenta per l’anno civile successivo del 10% del contingente dell’anno precedente. La regola della tabella 2 dell’appendice 3-B-1 si applica per la prima volta al termine del primo anno civile completo dopo l’entrata in vigore dell’accordo ed è applicata per tre anni complessivi nei primi sei anni civili completi successivi a tale data; l’aumento è attuato nel primo trimestre dell’anno civile successivo (art. 4).
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1° maggio 2024, in coerenza con l’entrata in vigore dell’accordo UE-Nuova Zelanda. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (art. 5).
Contingenti e prodotti interessati
L’allegato individua i contingenti annui e i prodotti interessati: tabella 1 per tessuti impregnati/spalmati/ricoperti di materie plastiche (codice NC 5903) e per articoli di abbigliamento a maglia o all’uncinetto (capitolo 61) e non a maglia o all’uncinetto (capitolo 62), con valori annui espressi in euro; tabella 2 per taluni prodotti ittici e molluschi/crostacei congelati, con valori annui espressi in chilogrammi di peso netto, inclusi i contingenti 09.7914, 09.7915 e 09.7916 soggetti al meccanismo di incremento.
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