Regolamento (UE) 2024/1320
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1320 della Commissione, del 15 maggio 2024, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 per quanto riguarda l’elenco delle zone infette per il contenimento della Xylella fastidiosa (Wells et al.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di contenimento di Xylella fastidiosa previsto dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. A seguito delle indagini svolte dall’Italia ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento, la Commissione prende atto che l’eradicazione dell’organismo nocivo non è più possibile in alcuni comuni delle province di Bari e Taranto. Viene quindi modificato l’allegato III, parte A, con l’inserimento di Fasano e la nuova elencazione dei comuni della provincia di Bari.
Modifica l’elenco delle zone infette soggette a contenimento per Xylella fastidiosa nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, aggiornando l’allegato III per le province di Taranto e Bari.
Ambito di applicazione
Si applica ai territori italiani interessati dalle misure fitosanitarie contro Xylella fastidiosa, in particolare ai comuni delle province di Taranto e Bari elencati nell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. Il regolamento incide sulla classificazione delle zone infette sottoposte a contenimento, a seguito di indagini che hanno accertato che l’eradicazione non è più possibile in alcuni comuni specifici. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, ma l’effetto pratico riguarda la delimitazione delle aree soggette a misure nel territorio italiano.
Modifica dell’elenco delle zone infette per Xylella fastidiosa
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1320 della Commissione interviene sul regime di contenimento della Xylella fastidiosa disciplinato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201. La modifica si fonda sugli esiti delle indagini svolte dall’Italia ai sensi dell’articolo 10 del regolamento del 2020, dalle quali è emerso che l’eradicazione dell’organismo nocivo non è più possibile in alcuni comuni pugliesi.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento del 2020 è applicato dall’agosto 2020 per prevenire l’introduzione e l’ulteriore diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.), qualificata come "organismo nocivo specificato". La Commissione aggiorna dunque l’elenco delle zone infette sottoposte a contenimento per adeguarlo alla situazione fitosanitaria rilevata sul territorio italiano.
Presupposti dell’intervento
Dai considerando risulta che, a seguito delle indagini previste dall’articolo 10 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, l’Italia ha confermato che l’eradicazione non è più possibile nei comuni di:
- Alberobello
- Castellana Grotte
- Monopoli
- Polignano a Mare
- Putignano, nella provincia di Bari
- Fasano, nella provincia di Taranto
Tali comuni devono quindi essere ricompresi nelle zone infette sottoposte a contenimento.
Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2020/1201
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento in esame. In concreto:
- nel punto 3 dell’allegato III, parte A, relativo ai comuni della provincia di Taranto, dopo "Faggiano" viene inserito "Fasano";
- il punto 4 viene sostituito integralmente con l’elenco dei comuni della provincia di Bari: Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano.
Entrata in vigore ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità e obbligatorietà in tutti gli Stati membri, con effetti immediati sulla delimitazione delle zone soggette a contenimento per Xylella fastidiosa.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 è modificato secondo l’allegato del regolamento. In particolare, nell’allegato III, parte A, il punto 3 relativo ai comuni della provincia di Taranto viene integrato con "Fasano" dopo "Faggiano"; il punto 4 è sostituito con l’elenco dei comuni della provincia di Bari: Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Monopoli, Polignano a Mare e Putignano.
Contesto fitosanitario e presupposto della modifica
I considerando spiegano che il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, applicato dall’agosto 2020, mira a prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa. A seguito delle indagini svolte ai sensi dell’articolo 10 di tale regolamento, l’Italia ha confermato che l’eradicazione dell’organismo nocivo nei comuni indicati non è più possibile, rendendo necessario l’aggiornamento delle zone infette soggette a contenimento.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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