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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1338

Regolamento (UE) 2024/1338 del Consiglio, del 14 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) 2023/1529, concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina

Normativa europea32024R1338

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio UE contro l’Iran in considerazione del sostegno militare fornito alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Estende il congelamento dei beni a nuovi soggetti collegati al programma missilistico o UAV iraniano e ai trasferimenti di missili, UAV e tecnologie connesse verso la Russia, gruppi armati regionali o soggetti in violazione della risoluzione ONU 2216 (2015). Inoltre amplia l’elenco dei prodotti soggetti a divieto di esportazione verso l’Iran, con un focus su componenti elettroniche, sensori, sistemi avionici, propulsione e tecnologie correlate agli UAV.

Modifica il regolamento (UE) 2023/1529 rafforzando le misure restrittive dell’UE contro soggetti collegati al sostegno militare dell’Iran alla guerra della Russia contro l’Ucraina e ampliando il divieto di esportazione di componenti e tecnologie per UAV verso l’Iran.

Ambito di applicazione

Si applica nell’Unione europea a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi elencati negli allegati del regolamento (in particolare l’allegato III per il congelamento dei beni), nonché agli operatori economici soggetti alla disciplina UE in materia di esportazioni, vendite, trasferimenti e forniture verso l’Iran. Riguarda in particolare beni, componenti, tecnologie e attrezzature connessi a missili e veicoli aerei senza equipaggio (UAV), oltre ai soggetti coinvolti nel loro trasferimento alla Russia, a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso, o in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza ONU. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Misure restrittive contro il sostegno militare dell’Iran

Il regolamento (UE) 2024/1338 del Consiglio modifica il regolamento (UE) 2023/1529, adottato nel quadro delle misure restrittive UE in risposta al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina. Il provvedimento dà seguito alla decisione (PESC) 2024/1336 del 14 maggio 2024 e mira ad ampliare la pressione sanzionatoria sui soggetti e sui flussi di beni/tecnologie collegati al programma missilistico e ai veicoli aerei senza equipaggio (UAV) iraniani.

Finalità e contesto normativo

I considerando evidenziano che il Consiglio ha ritenuto necessaria una revisione del quadro sanzionatorio, alla luce della gravità della situazione. Il regolamento UE attua, sul piano dell’ordinamento dell’Unione, talune misure adottate in ambito PESC con la decisione corrispondente. Viene inoltre sottolineata l’esigenza di modificare anche il titolo del regolamento originario, per riflettere l’estensione materiale delle misure restrittive.

Congelamento dei beni

L’articolo 3, paragrafo 1, viene integralmente sostituito. Il nuovo testo prevede il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone fisiche o giuridiche, entità e organismi elencati nell’allegato III che rientrano in una delle seguenti categorie:

  • soggetti responsabili del programma missilistico o UAV iraniano, ovvero che lo sostengono o vi partecipano;
  • soggetti che forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse, oppure che sono altrimenti implicati nel loro trasferimento:
    • alla Russia, a sostegno della guerra di aggressione contro l’Ucraina;
    • a gruppi ed entità armati che minano la pace e la sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso;
    • a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;
  • soggetti associati alle persone o entità di cui sopra.

Aggiornamento del titolo del regolamento 2023/1529

Il titolo del regolamento originario viene modificato per includere esplicitamente, oltre al contesto ucraino, anche il sostegno militare dell’Iran a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso. Si tratta di un adeguamento testuale coerente con l’ampliamento della ratio delle misure restrittive.

Divieto di esportazione verso l’Iran di componenti e tecnologie per UAV

L’allegato II del regolamento 2023/1529 è sostituito e contiene un elenco aggiornato di prodotti di cui all’articolo 2, soggetti a restrizioni all’esportazione, vendita, trasferimento o fornitura all’Iran. L’elenco si concentra su beni e tecnologie che possono essere impiegati nello sviluppo e nella produzione di UAV e sistemi associati, tra cui:

  • materiali elettronici: circuiti integrati, microcontrollori, microprocessori, processori di segnale, regolatori di tensione, memorie, condensatori e cristalli piezoelettrici;
  • sensori e laser: apparecchi da ripresa per rilevazione aerea, sensori termici, apparecchi per visione notturna, telemetri laser avionici, batterie ad alta densità energetica;
  • materiale avionico e di navigazione: sistemi inerziali, accelerometri, giroscopi, antenne, apparecchiature GNSS, registratori di dati di volo, radar per UAV, apparecchi di radionavigazione e telecomunicazione per aeromobili, unità di controllo di volo e a distanza per UAV;
  • materiale aerospaziale e propulsione: UAV diversi da quelli destinati al trasporto passeggeri, motori aeronautici a turbina a gas, motori a pistone per aeromobili, servomotori, sistemi di lancio e apparecchiature di supporto a terra;
  • tecnologie specificamente concepite o adattate per testare, sviluppare o produrre tali prodotti.

Definizioni rilevanti

L’allegato II contiene anche definizioni funzionali utili all’interpretazione dell’elenco dei prodotti, tra cui quelle di:

  • aeromobile;
  • circuito integrato monolitico a microonde (MMIC);
  • cella primaria;
  • sistema di navigazione via satellite;
  • veicolo aereo senza equipaggio (UAV).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico degli atti UE di questo tipo, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica del titolo del regolamento 2023/1529

Il titolo è aggiornato per includere, oltre al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, anche il riferimento ai gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso.

Congelamento dei fondi e delle risorse economiche

L’articolo 3, paragrafo 1, è sostituito. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell’allegato III che: sono responsabili del programma missilistico o UAV iraniano o lo sostengono/vi partecipano; forniscono o vendono UAV o missili iraniani o tecnologie connesse, o ne sono altrimenti implicati nel trasferimento, alla Russia, a gruppi ed entità armati che minano pace e sicurezza nel Medio Oriente e Mar Rosso, oppure a soggetti che agiscono in violazione della risoluzione 2216 (2015) del Consiglio di sicurezza ONU; oppure sono associati a tali persone o entità.

Aggiornamento degli allegati

L’allegato II del regolamento 2023/1529 è sostituito con un nuovo elenco di prodotti soggetti a restrizioni all’esportazione, comprendente categorie di materiali elettronici, sensori e laser, materiale avionico e di navigazione, materiale aerospaziale e propulsione, nonché tecnologie connesse.

Divieto di esportazione di ulteriori componenti e tecnologie per UAV

Il nuovo allegato II include, tra l’altro, circuiti integrati, memorie, condensatori, sensori termici, apparecchi di ripresa, telemetri laser, batterie ad alta densità energetica, sistemi di navigazione inerziale e satellitare, radar e apparecchi di radionavigazione per aeromobili, unità di controllo di volo e a distanza per UAV, UAV diversi da quelli destinati al trasporto passeggeri, motori aeronautici e tecnologie specificamente adattate per testare, sviluppare o produrre tali beni.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionalesanzioni economichecontrollo delle esportazioni

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