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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15685/2022 del 17/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte Irpef trattenute dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. A fronte del silenzio dell'Amministrazione, aveva impugnato il silenzio-diniego. La CTP aveva accolto la domanda solo per il 1990 e il 1991, rigettandola per il 1992 per difetto di prova dell'effettivo versamento. La CTR, invece, aveva accolto integralmente l'originaria domanda, ritenendo sufficiente che l'Ufficio non avesse contestato l'ammontare delle somme trattenute, e aveva riconosciuto il rimborso anche per il 1992. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi per violazione di legge: ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, la domanda di rimborso avrebbe potuto essere presentata dal solo sostituto d'imposta (datore di lavoro) e non dal sostituito-lavoratore.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui il rimborso previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano può essere richiesto sia dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, nella qualità di lavoratore dipendente. Ha quindi confermato la legittimazione del contribuente a chiedere il rimborso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro formale dei due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 9, comma 17, L. n. 289/2002

    "I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 ... diminuendo al 10 per cento"

    La disposizione speciale sul sisma siciliano è stata letta come fonte del beneficio fiscale oggetto della domanda di rimborso.

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    "compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite"

    La norma è stata interpretata nel senso che legittima al rimborso anche il lavoratore dipendente che abbia subito le ritenute, non solo il sostituto d'imposta che abbia effettuato il versamento.

  • art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Richiamato come disposizione che disciplina il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha escluso la sua applicazione all'Amministrazione soccombente, perché parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • art. 16-octies, D.L. n. 91/2017

    È stato richiamato come conferma della legittimazione del sostituito, incidendo sulle modalità di esecuzione del rimborso e includendo i titolari di redditi di lavoro dipendente tra i beneficiari.

Massime di principio

  • In materia di agevolazioni fiscali conseguenti al sisma siciliano del 1990, il rimborso del 90% delle imposte versate può essere richiesto anche dal lavoratore dipendente che abbia subito le ritenute, e non solo dal sostituto d'imposta che le abbia materialmente versate.
  • La legittimazione al rimborso del sostituito trova fondamento nell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta, sicché il diritto al rimborso non resta riservato al soggetto che ha eseguito il versamento.
  • Quando una norma sopravvenuta richiama espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, essa conferma la possibilità per il percipiente di agire per il rimborso delle somme indebitamente versate.
  • Se la questione è già stata risolta da un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può fare applicazione di tale orientamento per rigettare il ricorso che ne contesti la portata.
  • Le doglianze che contestano esclusivamente la titolarità del diritto al rimborso sono infondate se la disciplina speciale ricomprende espressamente, o comunque per interpretazione sistematica, anche il sostituito tra i soggetti beneficiari.

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