Cassazione Civile, Ordinanza n. 15685/2022 del 17/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte Irpef trattenute dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando il beneficio previsto per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in Sicilia. A fronte del silenzio dell'Amministrazione, aveva impugnato il silenzio-diniego. La CTP aveva accolto la domanda solo per il 1990 e il 1991, rigettandola per il 1992 per difetto di prova dell'effettivo versamento. La CTR, invece, aveva accolto integralmente l'originaria domanda, ritenendo sufficiente che l'Ufficio non avesse contestato l'ammontare delle somme trattenute, e aveva riconosciuto il rimborso anche per il 1992. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, entrambi per violazione di legge: ha sostenuto che, ai sensi dell'art. 9, comma 17, l. n. 289/2002 e dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, la domanda di rimborso avrebbe potuto essere presentata dal solo sostituto d'imposta (datore di lavoro) e non dal sostituito-lavoratore.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha richiamato un orientamento già consolidato secondo cui il rimborso previsto per i soggetti colpiti dal sisma siciliano può essere richiesto sia dal sostituto d'imposta che ha effettuato il versamento, sia dal percipiente delle somme assoggettate a ritenuta, nella qualità di lavoratore dipendente. Ha quindi confermato la legittimazione del contribuente a chiedere il rimborso e ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione soccombente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato il parametro formale dei due motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 9, comma 17, L. n. 289/2002
"I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 ... possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni 1990, 1991 e 1992 ... diminuendo al 10 per cento"
La disposizione speciale sul sisma siciliano è stata letta come fonte del beneficio fiscale oggetto della domanda di rimborso.
art. 1, comma 665, L. n. 190/2014
"compresi i titolari di redditi di lavoro dipendente, nonché i titolari di redditi equiparati e assimilati a quelli di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite"
La norma è stata interpretata nel senso che legittima al rimborso anche il lavoratore dipendente che abbia subito le ritenute, non solo il sostituto d'imposta che abbia effettuato il versamento.
art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992
Richiamato come disposizione che disciplina il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso la sua applicazione all'Amministrazione soccombente, perché parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.
art. 16-octies, D.L. n. 91/2017
È stato richiamato come conferma della legittimazione del sostituito, incidendo sulle modalità di esecuzione del rimborso e includendo i titolari di redditi di lavoro dipendente tra i beneficiari.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni fiscali conseguenti al sisma siciliano del 1990, il rimborso del 90% delle imposte versate può essere richiesto anche dal lavoratore dipendente che abbia subito le ritenute, e non solo dal sostituto d'imposta che le abbia materialmente versate.
- La legittimazione al rimborso del sostituito trova fondamento nell'unitarietà del rapporto sostanziale presupposto dalla sostituzione d'imposta, sicché il diritto al rimborso non resta riservato al soggetto che ha eseguito il versamento.
- Quando una norma sopravvenuta richiama espressamente i titolari di redditi di lavoro dipendente in relazione alle ritenute subite, essa conferma la possibilità per il percipiente di agire per il rimborso delle somme indebitamente versate.
- Se la questione è già stata risolta da un orientamento di legittimità consolidato, la Corte può fare applicazione di tale orientamento per rigettare il ricorso che ne contesti la portata.
- Le doglianze che contestano esclusivamente la titolarità del diritto al rimborso sono infondate se la disciplina speciale ricomprende espressamente, o comunque per interpretazione sistematica, anche il sostituito tra i soggetti beneficiari.
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