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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36183/2024 del 27/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Di Costanzo ha impugnato la sentenza del Giudice di pace di Latina (sentenza del 27/10/2020, depositata il 19/4/2021) depositando l'atto di appello presso la cancelleria del Tribunale di Latina il 4/5/2021. Il Tribunale aveva dichiarato l'appello inammissibile ritenendo che l'atto andava depositato presso la cancelleria del Giudice di pace che aveva emesso il provvedimento. In Cassazione il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 582 c.p.p., sostenendo che la nozione di "parti private e loro difensori" non comprende l'imputato e dunque l'appello depositato in tribunale sarebbe stato legittimo ai sensi del comma 2 dell'art. 582.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto applicabile l'art. 582 c.1 c.p.p. (deposito presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento) e ha escluso la possibilità di utilizzare la deroga del comma 2 quando il deposito avviene presso il Tribunale della stessa sede del Giudice di pace che ha emesso la pronuncia. Ha altresì precisato che la trasmissione d'ufficio dell'atto da parte della cancelleria del Tribunale alla cancelleria del Giudice di pace non sanava l'irregolarità perché la spedizione non è stata effettuata dalla parte che ha proposto l'impugnazione. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità dell'appello e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen. (c.1)

    "salvo che la legge non disponga altrimenti, l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità di cui all'art. 111 bis nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato"

    Stabilisce la regola generale secondo cui l'impugnazione va depositata nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento; obbligo finalizzato a celerità e concentrazione del processo.

  • art. 582 cod. proc. pen. (c.2) - testo vigente all'epoca

    "le parti ed i loro difensori potevano presentare l'atto di impugnazione anche nella cancelleria del tribunale del luogo nel quale si trovano, pur se incompetente a riceverlo, ma solo 'se tale luogo è diverso da quello in cui è stato emesso il provvedimento impugnato'"

    Deroga limitativa alla regola generale: consentiva il deposito in una cancelleria diversa solo se il luogo in cui la parte si trovava era diverso da quello che ha emesso il provvedimento; non si applica quando il Tribunale e il Giudice di pace sono nella stessa sede.

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Riferito dal giudice come norma sulle modalità tecniche di deposito dell'atto di impugnazione; richiamato per specificare come deve essere effettuato il deposito.

  • art. 98 comma 1 lett. a) D.Lvo 10/10/2022 n. 150

    Norma citata per segnalare che il comma 2 dell'art. 582 è stato successivamente abrogato da questa disposizione normativa.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ossia la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende; applicata nel caso con determinazione equitativa di euro 3.000.

Massime di principio

  • L'atto di impugnazione va depositato, di regola, nella cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato; la forma è tassativa e la violazione determina inammissibilità.
  • La deroga che consente il deposito in cancelleria del Tribunale si applica solo quando il Tribunale è in un luogo diverso da quello del giudice che ha emesso il provvedimento; non è possibile utilizzarla se Tribunale e giudice di pace sono della stessa sede.
  • L'imputato è ricompreso nella nozione di "parte" ai fini dell'art. 582: quindi le limitazioni/formalità si applicano anche alle impugnazioni proposte dall'imputato.
  • La trasmissione d'ufficio dell'atto da una cancelleria che lo ha ricevuto irregolarmente non sanifica l'irregolarità: è rilevante che la parte non abbia effettuato il deposito nella cancelleria competente.
  • In caso di deposito irregolare l'impugnazione è inammissibile e il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle Ammende; per evitare sanzioni, verificare sempre la cancelleria competente prima del deposito.
  • Poiché alcune deroghe normative possono essere state modificate o abrogate (es. comma 2 art. 582), verificare la normativa vigente al momento della proposizione dell'impugnazione.

Testo integrale

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