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Ordinanza

Ordinanza n. 56/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione del Consiglio Accademico n.200 del 30/10/2025 pubblicata il 3.11.2025

Giustizia amministrativa202600156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione del Consiglio Accademico del Conservatorio n. 200 del 30 ottobre 2025, pubblicata il 3 novembre 2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la deliberazione del Consiglio Accademico del Conservatorio Statale di Musica Vincenzo Bellini di Catania. Il testo dell'ordinanza non espone il contenuto analitico dei motivi di ricorso, riservandone l'esame alla sede di merito. Il giudizio riguarda l'utilizzazione congiunta di un docente titolare di ruolo di una cattedra presso il Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, nei confronti del quale il contraddittorio deve essere integrato.

La decisione

Il TAR ha riservato all'apposita sede di merito l'esame dei profili di illegittimità dedotti e non ha definito la domanda cautelare nel merito. Ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Conservatorio Arcangelo Corelli di Messina, da effettuarsi mediante notificazione del ricorso introduttivo e dell'ordinanza entro venti giorni dalla comunicazione della decisione, con deposito della prova della notifica entro i successivi dieci giorni dal suo perfezionamento. Ha inoltre disposto un incombente istruttorio a carico del Conservatorio Vincenzo Bellini, che dovrà fornire entro trenta giorni chiarimenti documentati sulla tipologia della cattedra da ricoprire e, in particolare, sull'impegno orario richiesto al docente, a tempo pieno o a tempo definito. È stata fissata l'udienza pubblica di merito del 27 maggio 2026. Ogni pronuncia in rito, nel merito e sulle spese è stata riservata; spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per fissare direttamente la data dell'udienza di merito, riservando l'esame dei profili di illegittimità alla fase di merito.

Massime di principio

  • Quando la decisione sulla domanda cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la fase sommaria, il giudice può riservare l'esame dei profili di illegittimità alla sede di merito e fissare l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
  • Se la controversia incide sulla posizione di un'amministrazione titolare del rapporto o dell'organizzazione direttamente coinvolta nell'oggetto della causa, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti.
  • Quando ai fini della decisione occorre chiarire la natura dell'incarico e il relativo impegno orario, il giudice può disporre l'acquisizione di chiarimenti documentati dall'amministrazione interessata, assegnando un termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processualeMobilità, trasferimenti e comandi
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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