Cassazione Penale, Sentenza n. 19509/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza sostenendo violazione dell'art. 47, ultimo comma, cod. pen., lamentando di aver ignorato che il provvedimento di indulto (legge 31 luglio 2006, n. 241) applicato alla sua condanna non si estendesse alle pene accessorie, in particolare all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale per dieci anni, e dunque che egli non fosse a conoscenza dell'effetto sulle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la normativa sull'indulto sia norma penale (non norma extrapenale) e che, secondo l'art. 174 cod. pen., l'indulto condona la pena principale e, salvo diverso disposto del decreto, non estingue le pene accessorie. La legge 31 luglio 2006, n. 241 non prevedeva estensione alle pene accessorie, pertanto non è configurabile un errore su norma extrapenale che giustifichi il ricorso. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato anche condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Legge 31 luglio 2006, n. 241 (indulto)
Ha stabilito le condizioni e il quantum dell'indulto in attuazione della disposizione codicistica; non ha previsto estensione automatica dell'indulto alle pene accessorie
art. 174 cod. pen.
L'indulto condona, in tutto o in parte, la pena; salvo che il decreto non disponga altrimenti, non estingue le pene accessorie
art. 47 cod. pen.
Norma richiamata dal ricorrente (ultimo comma) come presunta violata per ignoranza sull'effetto dell'indulto; la Corte ha però ritenuto che la questione attiene a norma penale
art. 5 cod. pen.
Richiamata in relazione alla applicazione delle norme penali che disciplinano l'apparato sanzionatorio, confermando che l'indulto incide sul diritto penale
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato
I. 23 giugno 2017, n. 103 (modifica art. 616 c.p.p.)
Richiamata quale modifica normativa rilevante per la determinazione delle sanzioni pecuniarie in caso di inammissibilità
Corte cost. 13/6/2000 n.186
Giurisprudenza citata quale riferimento per l'equità nella determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- L'indulto è una norma penale: di regola condona la pena principale ma non estingue le pene accessorie, salvo espressa disposizione normativa.
- La convinzione dell'imputato che un indulto abbia eliminato anche le pene accessorie non costituisce automaticamente un errore su norma extrapenale o motivo valido per cassazione se la norma penale/il decreto non prevedono tale effetto.
- In ricorsi basati sulla portata di un indulto è cruciale verificare il testo del decreto/legge che lo ha disposto per accertare se estenda o meno l'effetto alle pene accessorie; l'interpretazione difensiva contraria, quando infondata, può rendere il ricorso inammissibile.
- Chi propone ricorso deve tenere conto del rischio di condanna alle spese e di sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.) se il motivo è manifestamente infondato o dimostra colpa nella proposizione dell'impugnazione.
- In situazioni simili, prima di impugnare è consigliabile acquisire parere giuridico mirato sull'operatività dell'indulto rispetto alle pene accessorie e valutare eventuali rimedi alternativi o motivi di impugnazione fondati su errori di fatto rilevanti.
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