Sentenza n. 5083/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima bis) n. 553 dell’11 gennaio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. I bis, che aveva annullato il verbale della commissione valutatrice e, nei limiti dell’interesse del ricorrente, la graduatoria del concorso per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica militare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nell’ambito del concorso per titoli per l’accesso al Centro sportivo dell’Aeronautica militare, l’appellante aveva ottenuto inizialmente un punteggio inferiore rispetto al controinteressato. La commissione, dopo avere acquisito chiarimenti dalla federazione sportiva, aveva rivalutato il titolo conseguito dall’appellante, consistente nella vittoria della Coppa del Mondo juniores di skeet, attribuendogli 20 punti anziché 1,5 e collocandolo al primo posto. Il controinteressato aveva impugnato tale rivalutazione e il TAR aveva annullato il verbale della commissione e la graduatoria nella parte lesiva. L’appellante ha dedotto due motivi: il TAR avrebbe dovuto disapplicare il verbale n. 1 del 2023, ritenuto illegittimo perché la commissione avrebbe modificato il bando introducendo la distinzione tra titoli assoluti e titoli di categoria e inserendo il punto 14-bis; inoltre, il TAR avrebbe erroneamente ritenuto ragionevole la differenziazione tra la Coppa del Mondo assoluta e quella di categoria, con conseguente attribuzione di punteggi diversi non previsti dal bando. È stata altresì chiesta la sospensione del giudizio in attesa della definizione di altro giudizio pendente davanti al TAR Lazio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta di sospensione, non ravvisando un’ipotesi di sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c. e ritenendo la causa decidibile sulla base degli atti. Ha omesso l’esame delle eccezioni preliminari di inammissibilità, improponibilità e tardività dell’appello, in ragione della sua manifesta infondatezza nel merito. Nel merito, ha ritenuto legittima l’attività della commissione. L’art. 7, comma 1, del bando attribuiva infatti alla commissione il compito di definire i criteri di valutazione dei titoli e di assegnare i relativi punteggi. La distinzione tra titoli di valenza assoluta e titoli di categoria è stata considerata una specificazione generale, uniforme e coerente dei criteri già previsti dal bando, non una modifica della lex specialis. La stessa distinzione era stata applicata anche ad altri titoli, quali le medaglie ai campionati europei, italiani e alle universiadi o competizioni similari, così da escludere una valutazione arbitraria o mirata al caso concreto. Il Collegio ha inoltre ribadito che le valutazioni delle commissioni di concorso costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili soltanto per travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità, irragionevolezza, abnormità, non intellegibilità o difetto di trasparenza dei criteri, ovvero errori procedurali riscontrabili dall’esterno. Nel caso concreto tali vizi non sono stati ravvisati. La federazione sportiva aveva il compito di attestare la natura e la tipologia del titolo, mentre spettava alla commissione stabilire il punteggio da attribuire. Il riferimento contenuto nei chiarimenti federali alla riconducibilità della vittoria juniores alla Coppa del Mondo non ha quindi sostituito la valutazione amministrativa, ma ha fornito elementi sulla natura del titolo. È stato inoltre richiamato il limite derivante dall’art. 34, comma 2, c.p.a. quanto alla disapplicazione degli atti direttamente lesivi. La sentenza del TAR è stata confermata e le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7, comma 1, del bando di concorso
La commissione di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) provvederà a definire i criteri di valutazione dei titoli indicati nell'allegato C al bando e ad assegnare il relativo punteggio.
La disposizione attribuisce alla commissione il potere di specificare i criteri di valutazione dei titoli previsti dal bando e di assegnare i relativi punteggi, senza consentire modifiche sostanziali della lex specialis.
art. 10, comma 1, del bando di concorso
È indicato dalla sentenza quale ulteriore fondamento del potere della commissione di definire i criteri di valutazione dei titoli.
art. 34, comma 2, c.p.a.
Il giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, non può disapplicare gli atti direttamente lesivi della posizione giuridica del ricorrente; il Collegio ha comunque escluso che il verbale della commissione avesse illegittimamente modificato il bando.
art. 295 c.p.c.
La sospensione necessaria non ricorre quando il giudizio può essere deciso sulla base delle risultanze in atti e non sussiste un rapporto di pregiudizialità necessario.
Massime di principio
- Quando il bando attribuisce alla commissione di un concorso per titoli il compito di definire i criteri di valutazione e assegnare i punteggi, la commissione può specificare e articolare i criteri mediante distinzioni generali e uniformi, purché non alteri la struttura sostanziale dei titoli o dei punteggi fissati dalla lex specialis.
- La distinzione tra titoli assoluti e titoli di categoria costituisce esercizio legittimo della discrezionalità tecnica della commissione quando sia applicata in modo generale e coerente a più categorie di titoli e consenta di graduarne la diversa rilevanza, senza introdurre una disciplina arbitraria o riferita esclusivamente a un candidato.
- Le valutazioni delle commissioni esaminatrici e la predeterminazione dei criteri di valutazione sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di travisamento dei fatti, violazione delle regole procedurali, manifesta illogicità o irragionevolezza, abnormità, criteri non intellegibili o non trasparenti, ovvero errori procedurali riscontrabili dall’esterno.
- Nelle procedure selettive, la federazione o l’organismo tecnico competente può attestare la natura e la tipologia del titolo sportivo, ma la qualificazione giuridico-valutativa del titolo ai fini dell’attribuzione del punteggio spetta alla commissione prevista dal bando.
- La sospensione necessaria del processo amministrativo non è dovuta quando la controversia può essere definita sulla base degli atti disponibili e il giudizio pendente in altro procedimento non determina una pregiudizialità necessaria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.
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