Cassazione Penale, Sentenza n. 29563/2023 del 07/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, in sede di riesame, aveva riformato l'ordinanza del GIP rinviando la qualificazione dei fatti dal reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod.pen.) all'illecita, e in gran parte amministrativa, indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter cod.pen., comma 2). Il ricorso sosteneva che la condotta dell'indagato e dei correi aveva utilizzato artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente erogatore (MIBACT/CONSAP) attraverso il reclutamento massivo di beneficiari, la simulazione di vendite e false fatturazioni, e che pertanto i fatti dovevano essere qualificati come truffa aggravata ai sensi dell'art. 640-bis e non come mera indebita percezione ex art. 316-ter; in subordine si contestava la qualificazione alternativa adottata dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore (motivo principale) ritenendolo fondato. Ha censurato il giudice di merito per non aver valutato nel loro insieme tutti gli elementi di natura fraudolenta (artifici, raggiri, la vasta organizzazione e le modalità di operazione) e per aver adottato una lettura formalistica della normativa sui controlli dell'ente erogatore. La Corte ha rilevato che la disciplina del "bonus cultura" (legge n.208/2015 e decreti attuativi) prevede controlli connessi al riscontro delle fatture da parte di CONSAP e della piattaforma, ossia una forma di controllo previo rispetto alla liquidazione, e che dunque gli artifici e raggiri contestati potevano aver indotto in errore l'ente erogatore integrando la fattispecie di truffa aggravata ex art. 640-bis. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Napoli per nuovo giudizio, indicando al giudice del rinvio di tener conto della qualificazione ex art. 640-bis e delle conseguenze sulla tutela cautelare e sull'eventuale sussistenza dell'associazione per delinquere. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
La Corte ritiene che, ove risultino artifici e raggiri idonei ad indurre in errore l'ente erogatore e a determinare l'erogazione del beneficio, la condotta debba essere qualificata come truffa aggravata ex art. 640-bis; pertanto tale norma prevale sull'applicazione residuale dell'art. 316-ter quando i presupposti della truffa siano configurabili.
art. 316-ter cod. pen. (indebita percezione di erogazioni pubbliche)
La Corte ribadisce il carattere residuale della fattispecie; va applicata solo quando la condotta si esaurisca nella presentazione di dichiarazioni false in contesti in cui l'ente non è posto ad effettuare un controllo preventivo e non sia stato indotto in errore dagli artifici/ raggiri complessivi.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (introduzione del "bonus cultura 18app")
Norma che istituisce il bonus e demanda le modalità operative a decreti attuativi; la Corte ne richiama la disciplina per valutare le modalità di controllo dell'ente erogatore.
D.P.C.M. 15 settembre 2016, n. 187 - art. 8
"1. A seguito dell'accettazione del buono di spesa al momento dell'acquisto secondo le modalità di cui all'articolo 2, è riconosciuto un credito di pari importo al soggetto registrato e inserito nell'elenco di cui all'articolo 7, che ha ricevuto il buono di spesa medesimo. Il credito è registrato nell'apposita area disponibile sulla piattaforma dedicata. 2. In seguito ad emissione di fattura elettronica, il soggetto ottiene l'accredito di un importo pari a quello del credito maturato. A tal fine, CONSAP, mediante acquisizione dei dati dall'apposita area disponibile sulla piattaforma informatica dedicata, nonché dalla piattaforma di fatturazione elettronica della pubblica amministrazione, provvede al riscontro delle fatture e alla liquidazione delle stesse."
La Corte interpreta il meccanismo del riscontro delle fatture operato da CONSAP come un controllo idoneo a precedere la liquidazione e quindi come un controllo preventivo rilevante ai fini dell'accertamento dell'induzione in errore dell'ente.
D.P.C.M. 4 agosto 2017, n. 136
Decreto attuativo richiamato come parte della disciplina operativa del bonus; contribuisce alla valutazione complessiva delle modalità di erogazione e controllo.
SS.UU. n. 16568 del 19/04/2007 (Carchivi)
Richiamata per i principi che: la distinzione tra truffa e indebita percezione va valutata caso per caso; l'art. 316-ter ha natura residuale e la sua applicazione deve essere limitata a situazioni marginali in cui l'ente non viene effettivamente indotto in errore.
SS.UU. n. 7537 del 16/12/2010 (Pizzuto)
Conferma i principi di carattere residuale dell'art. 316-ter e la necessità di valutare concretamente la sussistenza di artifici e raggiri idonei a indurre in errore l'ente.
Massime di principio
- La distinzione tra truffa aggravata per erogazioni pubbliche (art. 640-bis) e indebita percezione (art. 316-ter) va effettuata caso per caso; non è automatica e richiede valutazione della totalità della condotta
- L'art. 316-ter ha natura residuale: si applica quando la condotta si esaurisce nella presentazione di dichiarazioni false e l'ente non è indotto in errore da artifici o raggiri; non deve essere usato per assorbire condotte organizzate e fraudolente complesse
- Per qualificare la truffa è rilevante non solo la presenza di una dichiarazione mendace, ma anche l'esistenza di artifici e raggiri idonei a ingenerare nell'ente la falsa rappresentazione dei presupposti dell'erogazione
- La presenza di meccanismi di controllo dell'ente (anche informatizzati o delegati, come il riscontro fatture da parte di CONSAP) può trasformare il controllo in un momento preventivo rilevante ai fini dell'accertamento dell'induzione in errore
- In procedimenti con erogazioni di massa o procedure semplificate è essenziale esaminare le modalità concrete di svolgimento per stabilire se l'ente sia stato effettivamente indotto in errore
- Nel caso di associazione per delinquere finalizzata a commissione di più delitti, la corretta qualificazione dei delitti-fine (truffa vs indebita percezione) è decisiva per valutare la sussistenza dell'elemento oggettivo e del fine associativo
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