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Sentenza

Sentenza n. 172/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensiva della relativa efficacia, - della nota prot. ASPI T82025 0000835/EU 08.05.2025- ASPI/T8/2025 - 000835/EU 08.05.2025 del 07.05.2025, notificata a mezzo p.e.c. il giorno 08.05.2025, a firma della direzione di Autostrade per l'Italia dell'VIII Tronco Bari, di diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari della ricorrente, installati nel Comune di Andria, in asserita corrispondenza dello svincolo autostradale della città di Andria A14, Km 626+900; - nonché della ulteriore nota, prot. ASPI/T8/2025/0001517/EU 27/08/2025 del 26.08.2025, notificata a mezzo p.e.c. il giorno 27.08.2025, a firma della direzione di Autostrade per l'Italia dell'VIII Tronco Bari, di rinnovo della diffida alla rimozione degli impianti pubblicitari della ricorrente, installati nel Comune di Andria, in asserita corrispondenza dello svincolo autostradale della città di Andria A14, Km 626+900; - nonché, ancora, di ciascun ulteriore atto presupposto, pregresso, successivo e/o comunque connesso a quelli gravati, ancorché non conosciuto, poiché mai reso noto e/o notificato alla ricorrente, ivi compresa, ove occorra: la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, richiamata nella nota del 27.08.2025, in quanto recante la prescrizione, anch'essa, della rimozione dal suolo dei manufatti pubblicitari e, dunque, lesiva per la sfera giuridica della stessa; - nonché, infine, per l'accertamento e la declaratoria della possibilità, per la ricorrente, di poter continuare a operare sul territorio comunale di Andria, a mezzo del titolo abilitativo riconosciutole relativamente ai mezzi pubblicitari attinti dalle determinazioni di rimozione, in presenza degli effettivi presupposti di osservanza del dettato normativo di settore.

Giustizia amministrativa202501919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diffide alla rimozione di impianti pubblicitari collocati in corrispondenza dello svincolo autostradale di Andria sull'A14

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ente proprietario della strada e amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le diffide adottate dalla direzione dell'VIII Tronco di Autostrade per l'Italia, nonché gli atti presupposti e connessi, deducendo che gli impianti erano stati installati previo rilascio di un titolo autorizzativo comunale. Ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del codice della strada e delle disposizioni relative alla collocazione della pubblicità lungo le strade, l'erronea presupposizione dei fatti e del diritto, l'illegittima lesione della posizione di vantaggio derivante dal titolo comunale, la violazione della legge n. 241/1990 sotto i profili della motivazione, della contraddittorietà, della partecipazione procedimentale e del preavviso, nonché eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta e incompetenza e violazione degli artt. 41 e 97 Cost. Autostrade per l'Italia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, declinando la giurisdizione in favore del giudice ordinario. Ha rilevato che le controversie relative all'impugnazione dell'ordine di rimozione di impianti pubblicitari adottato dall'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater, del d.lgs. n. 285/1992 appartengono alla giurisdizione ordinaria, sia perché l'ordine è correlato alle sanzioni amministrative previste dal codice della strada, sia perché l'amministrazione si limita ad applicare disposizioni legislative chiare senza esercitare un potere autoritativo discrezionale. La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando venga in rilievo soltanto la sanzione accessoria della rimozione della pubblicità abusiva. La declaratoria di difetto di giurisdizione ha precluso l'esame dei motivi di merito. Il processo può essere riproposto davanti al giudice ordinario competente, con conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la rapida definizione in rito.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 13-quater, d.lgs. n. 285/1992

    L'ordine di rimozione degli impianti pubblicitari adottato dall'ente proprietario della strada rientra nell'applicazione di una disciplina sanzionatoria del codice della strada e la relativa controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 23, commi 1, 4, 7 e 13-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Disposizioni invocate dalla ricorrente in relazione alla legittimità della collocazione degli impianti pubblicitari; il TAR non ne ha esaminato il merito per difetto di giurisdizione.

  • art. 11 c.p.a.

    Consente la riproposizione del processo davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione, conservando gli effetti processuali e sostanziali della domanda, nei termini previsti dalla norma.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.

Massime di principio

  • Le controversie aventi a oggetto l'impugnazione dell'ordine di rimozione di un impianto pubblicitario adottato dall'ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23, comma 13-quater, del codice della strada appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
  • La giurisdizione ordinaria sussiste anche quando l'ordine di rimozione costituisce la sola sanzione accessoria applicata per la pubblicità abusiva.
  • La controversia resta devoluta al giudice ordinario perché, nell'applicare una disciplina legislativa chiara in materia di rimozione della pubblicità abusiva, l'amministrazione non esercita un potere autoritativo discrezionale.

Come è indicizzato

MaterieCircolazione stradale e viabilitàGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiTrasporti e circolazioneProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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