Cassazione Civile, Ordinanza n. 03559/2024 del 07/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Il cliente aveva affidato al professionista, per gli anni 2000-2006, la tenuta della contabilità fiscale della propria azienda di elettricità. In giudizio deduceva che il professionista non aveva svolto l'incarico con la dovuta diligenza, con particolare riferimento all'omessa presentazione della dichiarazione Unico 2003, a indebite compensazioni in tale dichiarazione e a errori relativi alla dichiarazione Unico 2006, da cui era derivata una cartella di pagamento di oltre 13.000 euro. Il Tribunale accoglieva la domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale e la Corte d'appello confermava. Il professionista ricorreva per cassazione con cinque motivi: 1) nullità per asserita rimessione in termini illegittima e tardiva produzione documentale della controparte, con violazione del diritto di difesa; 2) vizio di motivazione e travisamento delle risultanze istruttorie sulla prova del pagamento del danno; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. per asserita errata distribuzione dell'onere della prova e intromissione del giudice; 4) omessa considerazione del concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. per mancata attivazione della procedura tributaria di rimborso; 5) erronea affermazione che nell'incarico di predisporre il modello Unico 2003 fosse incluso anche l'invio telematico della dichiarazione e che tale adempimento rientrasse nella diligenza professionale dovuta.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato. Ha osservato che il ricorso era costruito con tecnica di assemblaggio, e ha comunque escluso che le censure incidessero utilmente sulla ratio della decisione di merito: la Corte territoriale aveva ritenuto non decisiva la tardiva produzione documentale, avendo il danno già trovato supporto in altre risultanze; la doglianza sull'onere della prova mirava in realtà a rivalutare il merito; l'art. 1227 c.c. non impone al danneggiato di promuovere un'azione giudiziaria gravosa e rischiosa per contenere il danno; l'invio telematico della dichiarazione Unico rientrava nella normale diligenza del commercialista ex art. 1176, comma 2, c.c. Ha quindi rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dando atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Le censure prospettate come vizi di motivazione o violazioni di legge sono state ritenute in parte mal formulate o non più deducibili quando dirette, in sostanza, a sollecitare una rivalutazione del merito o della prova.
art. 183 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la rimessione in termini e la produzione documentale tardiva, ma la censura è stata considerata non decisiva rispetto alla prova del danno.
art. 190 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla produzione tardiva e alle preclusioni processuali.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato per denunciare motivazioni asseritamente apparenti o contraddittorie; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure e ha rilevato, per alcuni profili, l'inammissibilità del vizio di motivazione così prospettato.
art. 115 c.p.c.
La doglianza è stata ritenuta, in concreto, un tentativo di contestare la valutazione delle prove, non una vera violazione delle regole di disponibilità della prova.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per contestare la valutazione del materiale probatorio; la Corte ha escluso che la censura integrasse una violazione deducibile in cassazione nei termini prospettati.
art. 2697 c.c.
La violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice lo pone a carico della parte sbagliata; non quando si contesta il convincimento raggiunto sulla base delle prove valutate nel merito.
art. 1227 c.c.
Il dovere del creditore di attivarsi per non aggravare il danno non impone di iniziare un'azione giudiziaria gravosa o rischiosa; richiede invece una condotta che abbia probabilità certa di evitare o ridurre il danno.
art. 21 d.lgs. 546/1992
Il rimedio tributario richiamato non comporta, nella specie, un obbligo del danneggiato di promuovere iniziative giudiziarie ai fini del concorso colposo ex art. 1227 c.c.
art. 37 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel quinto motivo per contestare l'esistenza dell'incarico relativo all'invio della dichiarazione Unico 2003, ma la Corte ha confermato l'accertamento di merito sull'estensione dell'incarico professionale.
art. 1176 c.c.
Il commercialista deve adempiere con la diligenza qualificata richiesta dal professionista; l'invio telematico della dichiarazione rientra nella normale diligenza esigibile nell'incarico di predisposizione del modello.
art. 348-ter c.p.c.
È stata richiamata la preclusione al vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme di merito.
art. 13 d.P.R. n. 115/2002
comma 1 quater e comma 1 bis
La reiezione del ricorso comporta l'obbligo per il ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 370 c.p.c.
Per i ricorsi notificati dopo il 1° gennaio 2023 non è più necessaria la notifica del controricorso, sicché la costituzione del controricorrente è stata ritenuta rituale.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesti l'apprezzamento delle prove già acquisite.
- Il dovere del danneggiato di non aggravare il pregiudizio ex art. 1227 c.c. non si estende fino a imporre l'avvio di azioni giudiziarie gravose, costose o rischiose: è richiesto solo un comportamento idoneo, con certezza ragionevole, a evitare o ridurre il danno.
- Nel rapporto con il professionista, l'incarico di predisposizione di una dichiarazione fiscale può comprendere anche gli adempimenti accessori e strumentali normalmente necessari, come l'invio telematico, se ciò rientra nella diligenza qualificata esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c.
- In presenza di doppia conforme di merito, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è precluso nei limiti previsti dall'art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03449/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03450/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03454/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03455/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03456/2024 del 07/02/2024
- ordinanza_civile · 7 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03457/2024 del 07/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →