Regolamento (UE) 2016/1427
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1427 della Commissione, del 25 agosto 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Tali valori sono fissati in un allegato per specifici codici NC e origini di paesi terzi. L'atto è di esecuzione, ha applicazione immediata in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli freschi individuati nell'allegato del regolamento, classificati secondo i codici NC indicati e distinti per origine da paesi terzi. I valori si utilizzano ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1427 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione quotidiana di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base giuridica e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Secondo i considerando, il sistema dei valori forfettari si ricollega ai risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round e serve a fissare parametri uniformi per le importazioni dai paesi terzi nei settori e periodi indicati dalla normativa di base.
Ambito applicativo
L'atto riguarda specifici prodotti ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato tramite codici NC e associati a determinate origini di paesi terzi. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per origine geografica; il codice 'ZZ' indica le 'altre origini' secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili ai fini dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli contenuti nell'allegato. L'allegato elenca, per ciascun codice NC, i valori corrispondenti alle origini interessate; tra i prodotti figurano, ad esempio, le voci 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10 e 0809 30 90.
Entrata in vigore e efficacia
L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata per gli operatori interessati dalle importazioni dei prodotti indicati.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e variano in funzione del codice NC del prodotto e del codice paese terzo di origine.
Base giuridica e criterio di calcolo
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare sull'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale tenendo conto di dati giornalieri variabili, in coerenza con i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Elenco dei valori nell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione per una serie di prodotti ortofrutticoli identificati dai codici NC, tra cui 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 50 10, 0806 10 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 30 10 e 0809 30 90, con indicazione delle origini ammesse e del valore corrispondente. Il codice 'ZZ' è definito come 'altre origini' secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012.
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