Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1411

Regolamento (UE) 2016/1411 della Commissione, del 24 agosto 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1411

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento respinge l’autorizzazione di sette indicazioni sulla salute relative a caffeina, Clarinol®/Tonalin®, SYNBIO®, FRUIT UP®, una miscela di estratto di residui di melagrana e polvere di rizoma di galanga maggiore, Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 e caffè C21. La Commissione, tenendo conto dei pareri EFSA e delle osservazioni dei richiedenti, conclude che per tali indicazioni non è stato dimostrato un nesso causale sufficiente secondo il regolamento (CE) n. 1924/2006. Di conseguenza, tali claim non sono inseriti nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione.

Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute relative a specifici alimenti, sostanze e preparati, da non inserire nell’elenco UE delle indicazioni consentite.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore alimentare e, più in generale, alla disciplina UE delle indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1924/2006. Riguarda esclusivamente le indicazioni elencate nell’allegato del regolamento, tutte presentate ex articolo 13, paragrafo 5, e valutate dall’EFSA; le indicazioni in questione non possono essere incluse nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Rifiuto dell’autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari

Il regolamento attua il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006 per la valutazione e l’autorizzazione delle indicazioni sulla salute. La Commissione, sulla base dei pareri scientifici dell’EFSA, conclude che le indicazioni elencate non soddisfano i requisiti per l’autorizzazione e pertanto non possono essere incluse nell’elenco unionale delle indicazioni consentite.

Contesto normativo e criteri applicati

Il regolamento ricorda che, in base al regolamento (CE) n. 1924/2006, le indicazioni sulla salute sono vietate salvo autorizzazione della Commissione e inserimento in un elenco di indicazioni consentite. Le domande possono essere presentate dagli operatori del settore alimentare all’autorità nazionale competente, che le trasmette all’EFSA per la valutazione scientifica e, successivamente, alla Commissione e agli Stati membri per informazione. La decisione finale spetta alla Commissione, che tiene conto del parere dell’Autorità.

Indicazioni respinte e valutazione EFSA

Le indicazioni respinte riguardano, in particolare:

  • caffeina e aumento della lucidità mentale, per dosi comprese tra 40 mg per porzione e 75 mg per porzione;
  • Clarinol® e Tonalin® e riduzione della massa grassa;
  • SYNBIO® e mantenimento della normale funzione di defecazione;
  • FRUIT UP® e riduzione delle risposte glicemiche postprandiali;
  • una miscela di estratto di residui di melagrana e polvere di rizoma di galanga maggiore e aumento del numero di spermatozoi mobili nello sperma;
  • Bifidobacterium bifidum CNCM I-3426 e difesa dagli agenti patogeni nelle vie respiratorie superiori;
  • caffè C21 e mantenimento dell’integrità del DNA nelle cellule corporee.

Per tutte le domande l’EFSA ha concluso che i dati forniti non consentono di stabilire un nesso causale tra il consumo del prodotto/sostanza e l’effetto rivendicato. Nel caso della caffeina, l’EFSA ha inoltre richiamato una precedente valutazione favorevole limitata a prodotti contenenti almeno 75 mg di caffeina per porzione, ritenendo non sufficiente la dose minima di 40 mg per porzione proposta dal richiedente.

Effetti giuridici della decisione

L’articolo 1 dispone che le indicazioni riportate nell’allegato non sono inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Ciò comporta che tali claim non possono essere commercializzati come indicazioni sulla salute autorizzate nel mercato dell’Unione.

Procedura e osservazioni dei richiedenti

La Commissione indica di aver tenuto conto delle osservazioni presentate dai richiedenti in conformità dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Le misure adottate risultano inoltre conformi al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e portata applicativa

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua portata è limitata alle indicazioni specificamente elencate nell’allegato, senza incidere in via generale sul resto del sistema di autorizzazione delle indicazioni sulla salute previsto dal regolamento (CE) n. 1924/2006.

Disposizioni principali

Rifiuto dell’iscrizione nell’elenco UE delle indicazioni consentite

L’articolo 1 dispone che le indicazioni sulla salute elencate nell’allegato non sono inserite nell’elenco delle indicazioni consentite dell’Unione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1924/2006. L’effetto pratico è il divieto di utilizzo di tali claim come indicazioni autorizzate a livello UE.

Indicazioni respinte e motivazione scientifica

L’allegato elenca le indicazioni respinte e i relativi riferimenti EFSA, tutte presentate ex articolo 13, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Per ciascun caso l’EFSA ha concluso che i dati non consentono di stabilire un nesso causale tra consumo della sostanza/alimento e l’effetto dichiarato; per la caffeina, l’indicazione è stata ritenuta non supportata alle dosi proposte tra 40 mg e 75 mg per porzione.

Consultazione dei richiedenti e coerenza con il comitato permanente

Le misure sono state definite tenendo conto delle osservazioni dei richiedenti trasmesse alla Commissione ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1924/2006. Il regolamento afferma inoltre la conformità delle misure al parere del Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre specificato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieetichettatura alimentareindicazioni sulla salutesicurezza alimentarevalutazione scientificadiritto alimentare ue

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.