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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1426

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione, del 25 agosto 2016, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva etofumesate, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1426

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’etofumesate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009, sulla base della valutazione scientifica svolta nel procedimento di rinnovo. Contestualmente aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sostituendo la precedente iscrizione della sostanza nell’elenco delle sostanze approvate. Introduce inoltre condizioni specifiche, tra cui limiti per due impurezze tossicologicamente rilevanti e un’attenzione particolare al rischio per gli organismi acquatici.

Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva etofumesate e aggiornamento dell'elenco delle sostanze attive approvate nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla sostanza attiva etofumesate impiegata nei prodotti fitosanitari disciplinati dal regolamento (CE) n. 1107/2009. Produce effetti negli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria, a decorrere dal 1o novembre 2016; l’approvazione rinnovata scade il 31 ottobre 2031. La disciplina riguarda la sostanza tecnica e le condizioni di utilizzo nei prodotti fitosanitari, con particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici. Non emergono esclusioni territoriali o settoriali specifiche nel testo fornito.

Rinnovo dell’approvazione dell’etofumesate

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1426 della Commissione rinnova l’approvazione della sostanza attiva etofumesate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Il provvedimento si colloca nell’ambito della procedura di rinnovo avviata ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 e si fonda sulle valutazioni tecniche dell’autorità europea per la sicurezza alimentare e della Commissione.

Contesto della valutazione e presupposti del rinnovo

La sostanza attiva risultava già approvata nell’ambito dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, con scadenza inizialmente fissata al 31 luglio 2017, poi prorogata dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/950 per consentire il completamento della procedura di rinnovo. La domanda di rinnovo è stata presentata nei termini previsti; il richiedente ha depositato i fascicoli supplementari richiesti e la domanda è stata dichiarata completa dallo Stato membro relatore, che ha poi trasmesso la propria relazione di valutazione all’EFSA e alla Commissione.

Esito della valutazione scientifica

L’EFSA ha inviato le proprie conclusioni alla Commissione il 18 dicembre 2015. Dalla valutazione è emerso che, per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente etofumesate, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto opportuno rinnovare l’approvazione della sostanza.

Condizioni specifiche dell’approvazione rinnovata

Il regolamento precisa che il rinnovo non comporta il mantenimento della precedente restrizione agli impieghi come erbicida, poiché la valutazione dei rischi si è basata su un numero limitato di impieghi rappresentativi che non limitano gli impieghi autorizzabili dei prodotti fitosanitari contenenti etofumesate. Tuttavia, alla luce dell’articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, vengono stabilite condizioni e restrizioni tecniche.

In particolare:

  • il materiale tecnico deve presentare una purezza almeno pari a 970 g/kg;
  • due impurezze tossicologicamente rilevanti non devono superare 0,1 mg/kg ciascuna, e precisamente:
    • EMS, metanosolfonato di etile;
    • iBMS, metanosolfonato di isobutile.

Aggiornamento dell’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011

L’articolo 2 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. In particolare:

  • nella parte A viene soppressa la voce 29 relativa all’etofumesate;
  • nella parte B viene inserita una nuova voce per l’etofumesate, con numero 102, recante i dati identificativi della sostanza, la purezza richiesta, la data di approvazione, la scadenza al 31 ottobre 2031 e le disposizioni specifiche applicabili.

Obblighi degli Stati membri e profili ambientali

Nel dare attuazione ai principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II. Il regolamento segnala espressamente che l’attenzione deve concentrarsi sul rischio per gli organismi acquatici e che, ove necessario, le condizioni d’impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o novembre 2016. È inoltre ribadito che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione dell’etofumesate

L’approvazione della sostanza attiva etofumesate è rinnovata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il rinnovo si fonda sulla valutazione della domanda presentata nei termini del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, sulle conclusioni dell’EFSA e sulla verifica che, per uno o più impieghi rappresentativi, i criteri di approvazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 risultano soddisfatti.

Condizioni e restrizioni specifiche

L’approvazione rinnovata è subordinata a condizioni tecniche sulla purezza della sostanza: il materiale tecnico deve avere purezza almeno pari a 970 g/kg. Sono fissati limiti massimi per due impurezze tossicologicamente rilevanti: EMS (metanosolfonato di etile) e iBMS (metanosolfonato di isobutile), entrambi non superiori a 0,1 mg/kg.

Durata dell’approvazione

La nuova approvazione decorre dal 1o novembre 2016 e scade il 31 ottobre 2031.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è modificato: la voce relativa all’etofumesate è soppressa dalla parte A e inserita nella parte B con la nuova numerazione 102, comprensiva dei dati identificativi, della purezza richiesta, delle impurezze rilevanti e delle condizioni di impiego.

Valutazione del rischio e misure di mitigazione

Nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono tenere conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo, in particolare delle appendici I e II, prestando particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni di impiego devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Tuttavia, ai fini sostanziali del rinnovo, la data di applicazione è fissata al 1o novembre 2016.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitarisostanze attivesicurezza alimentaretutela ambientaleregolamentazione tecnica

Testo integrale

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