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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 813/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per il reato di furto e reati connessi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 125 c.p.p., 624, 625 n.7, 648 c.p. per presunta errata valutazione delle prove probatorie. In particolare contesta l'impiego dei tabulati telefonici e l'attribuzione di una certa utenza a suo carico: sostiene che il cellulare in suo possesso al momento del controllo, avvenuto oltre due settimane dopo il fatto, aveva un'utenza diversa e che la sua autovettura era stata denunciata come rubata, cosicché la ricostruzione che lo colloca sul luogo del furto sarebbe illogica e infondata. Denuncia inoltre errata applicazione dell'art. 192 c.p.p. (valutazione probatoria).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, ritenendo che le censure investissero valutazioni di merito insindacabili in sede di legittimità e che la Corte territoriale avesse fornito motivazione congrua e logica. La Corte ha ritenuto adeguatamente provata la responsabilità del Munteanu sulla base di: appartenenza al veicolo (proprietà della Fiat Marea) visto insieme all'autocarro Movano rubato; rinvenimento di un cellulare collegato all'utenza 3890113807 i cui tabulati lo collocavano nei pressi del luogo del furto e dell'abbandono dei mezzi; incompatibilità della tesi della vettura rubata con i dati telefonici e la conseguente denuncia falsa per allontanare i sospetti. È stata confermata la condanna alle spese processuali e inflitta la sanzione di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. (Si segnala che la Corte d'appello aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale disponendo la non punibilità per prescrizione in relazione al capo B, art. 367 c.p.)

Norme richiamate

  • art. 367 cod. pen.

    Richiamata in relazione alla declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione su uno dei capi (capo B).

  • art. 81, comma finale (cpv.) cod. pen.

    Richiamato in combinato disposto per la responsabilità a titolo di concorso di persone nel medesimo disegno criminoso.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato per il concorso di persone nell'esecuzione del reato.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice del furto aggravato (esercitata nel capo A) sulla quale si è fondata la responsabilità dell'imputato.

  • art. 625, n. 7 cod. pen.

    Aggravante applicata per le modalità o circostanze previste dal numero 7, considerata nella valutazione della responsabilità.

  • art. 648 cod. pen.

    Richiamata per il reato di ricettazione connesso alla vicenda degli automezzi e dei beni trafugati.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato in relazione alle censure sull'applicazione delle norme processuali e sulla valutazione delle prove, richiamato dal ricorrente ma ritenuto non idoneo a sovvertire le valutazioni di merito.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione dei tabulati telefonici; la Corte ha ritenuto che la valutazione e l'interpretazione dei tabulati rientrassero nella discrezionalità del giudice di merito correttamente motivata.

Massime di principio

  • La Cassazione non è sede per rinnovare la valutazione del fatto: le critiche che investono la valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili se la motivazione di merito è congrua e logica.
  • I dati di localizzazione e i tabulati telefonici possono costituire elemento probatorio valido per collocare una persona in un luogo, purché il giudice di merito spieghi adeguatamente il nesso tra tali dati e la responsabilità penale.
  • La presenza invero di un telefonino con utenza diversa trovata in possesso dell'imputato tempo dopo il fatto non esclude automaticamente l'attendibilità dei tabulati; per contrastare l'attribuzione di un'utenza è necessario produrre elementi specifici (es. prova di utilizzo, titolarità della SIM, pedinamenti cronologici, testimonianze) che mettano in dubbio la ricostruzione fondata sui tabulati.
  • La presentazione di una denuncia di furto da parte dell'imputato può essere valutata dal giudice come elemento indiziario di volontà di eludere responsabilità qualora risulti contraddittoria rispetto agli altri elementi probatori.
  • Per impugnare efficacemente una sentenza in Cassazione è preferibile dedurre vizi di diritto, violazioni procedurali o macroscopici errori logici nella motivazione, non il mero dissenso sulla valutazione delle prove di fatto.

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