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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16189/2024 del 18/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP su beni contestati per reati edilizi e paesaggistici (art. 44 lett. c) DPR 380/01, art. 181 D.lgs. 42/04 e art. 323 c.p.). Il ricorso articolava sei motivi: 1) violazione delle norme sulla notifica del decreto di sequestro e pregiudizio al diritto di difesa per mancata notifica al terzo; 2) vizi di legge e omessa motivazione nella ordinanza del GIP non sanati dal tribunale (fumus e periculum); 3) motivazione apparente del tribunale che avrebbe semplicemente riproposto i motivi del GIP senza confutare i rilievi difensivi sul fumus e sul venuto meno della tutela paesaggistica; 4) violazione del principio di uguaglianza per concessioni d'uso di beni sequestrati a terzi e contraddittorietà nella valutazione del periculum; 5) mancata considerazione della buona fede della ricorrente e della proporzionalità del sequestro, nonché assenza di prova del rischio di rendere inattuabile una futura confisca/espropriazione; 6) omessa risposta del tribunale sulla carenza motivazionale in punto di periculum in mora.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: la mancata notifica del decreto di sequestro non determina nullità ma solo un differimento del termine per impugnare; molte delle censure erano nuove rispetto al riepilogo dei motivi in sede di riesame o generiche/aspecifiche e pertanto inammissibili; la valutazione sulla sussistenza del fumus e del periculum è stata considerata sufficientemente motivata dal tribunale anche richiamando e integrando le argomentazioni del GIP; la dedotta buona fede non era dimostrata ictu oculi e non mutava la legittimità del sequestro impeditivo, proporzionato agli interessi pubblici da tutelare. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato mantenuto, la ricorrente è stata condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al pagamento, in via equitativa, della somma di euro 3.000,00 (il testo fornito non specifica il beneficiario della somma).

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Competenza del tribunale del riesame in materia di misure cautelari reali; riconoscimento della legittimazione del terzo a dedurre in sede di riesame l'insussistenza del fumus e del periculum, fatte salve le limitazioni a evitare interventi ad adiuvandum.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    comma 3-bis, comma 3-ter, ultimo comma

    La mancata notifica del decreto di sequestro al terzo non comporta nullità del provvedimento né sua inefficacia salvo che si tratti di sequestro d'urgenza con violazione dei termini di trasmissione o di mancata convalida; il ritardo nella notifica differisce solo la decorrenza del termine d'impugnazione.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nelle censure processuali relative alla motivazione e alla ricostruzione dei fatti; la Corte ha valutato la mancata puntuale allegazione come causa di inammissibilità quando la doglianza non era coerente con il riepilogo dei motivi.

  • art. 171 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai mezzi di impugnazione e al contenuto del gravame; la Corte ha richiamato il principio che il ricorrente deve specificamente contestare il riepilogo dei motivi nel provvedimento impugnato, pena la dichiarazione di novità e inammissibilità.

  • art. 148 cod. proc. pen.

    Richiamato in tema di termini e regole processuali sull'impugnazione; utilizzato per valutare la correttezza formale delle censure e la tempestività/ammissibilità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento cautelare: la Corte ha posto a carico della ricorrente le spese e la somma equitativa indicata.

  • art. 44 lett. c) DPR 380/01

    Norma richiamata come fattispecie di reato edilizio ipotizzato a carico degli indagati; la presenza di gravi violazioni urbanistiche ha supportato la motivazione sull'esigenza cautelare.

  • art. 181 D.lgs. 42/2004

    Norma del codice dei beni culturali e del paesaggio relativa alla tutela paesaggistica; la possibile incidenza del vincolo paesaggistico è stata valutata nel giudizio sul fumus e sul periculum.

  • art. 323 cod. pen.

    Norma penale eventualmente richiamata tra i capi di imputazione; contestazioni penali rilevanti per giustificare il sequestro preventivo.

  • art. 2 e 3 Cost.

    Richiamate con riferimento al diritto all'abitazione e all'equilibrio tra diritti fondamentali: la Corte ha ricordato che il diritto all'abitazione non è assoluto e va contemperato con l'interesse pubblico all'ordinato sviluppo del territorio.

  • art. 8 CEDU

    Citato nel confronto sui diritti della persona (abitazione) rispetto a interessi pubblici: la tutela dell'abitazione è bilanciata con valori costituzionali e pubblicistici nel caso di misure cautelari reali.

Massime di principio

  • Un terzo che reclama la restituzione di beni sottoposti a sequestro preventivo può impugnare in sede di riesame non solo la titolarità ma anche l'insussistenza del "fumus commissi delicti" e del "periculum in mora", benché non possa trasformare l'intervento in un sostegno alla difesa dell'indagato (no adiuvandum).
  • La mancata notifica del decreto di sequestro al terzo non determina automaticamente la nullità del provvedimento; al massimo differisce la decorrenza del termine per proporre impugnazione, salvo che ricorrano specifiche ipotesi di sequestro d'urgenza con violazione dei termini di convalida/trasmissione previsti dall'art. 321 c.p.p.
  • In sede di riesame e, ancor più, in cassazione, sono inammissibili censure nuove rispetto al riepilogo dei motivi già proposti e deduzioni generiche o aspecifiche che non contestino puntualmente la motivazione del provvedimento impugnato.
  • Il sindacato della Corte di legittimità sulle misure cautelari reali è limitato a profili di diritto (in particolare omessa motivazione); valutazioni di merito e ricostruzioni fattuali ampie sono, salvo palesi carenze, difficilmente sindacabili.
  • La buona fede del terzo può rilevare in tema di misure cautelari reali solo se emergente 'ictu oculi' (ovvero evidente alla semplice ispezione); altrimenti rimane una questione di merito non idonea a compromettere la legittimità di un sequestro impeditivo motivato.
  • Il sequestro preventivo impeditivo è strumento proporzionale per tutelare l'interesse pubblico all'assetto urbanistico/paesaggistico: limita temporaneamente le facoltà dispositive del proprietario senza configurare una confisca e può essere giustificato da gravi e manifeste violazioni edilizie o paesaggistiche.
  • Per evitare l'inammissibilità delle censure, chi impugna deve specificamente contestare nel proprio atto le ragioni addotte dal giudice a fondamento del provvedimento, indicando chiaramente i punti di doglianza e fornendo argomentazioni puntuali.

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