Sentenza n. 578/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del Questore della Provincia di Ferrara N. -OMISSIS-, notificato in data 15 gennaio 2026, con cui è stata rigettata l'istanza di aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. 114490522 ed è stata disposta la revoca del medesimo titolo e contestualmente concesso un permesso di soggiorno per la durata di anni due (all. 1-provvedimento impugnato); nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresa, ove occorra, la comunicazione di avvio del procedimento Prot. -OMISSIS- del 17/11/2025 – Cat. A. 12/2025/2^.am.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di aggiornamento e revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, con contestuale rilascio di un permesso di soggiorno biennale
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Questura, valorizzando una condanna irrevocabile del 2024 alla pena di due anni e otto mesi di reclusione per rapina aggravata, ha rigettato l'istanza di aggiornamento e revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, concedendo contestualmente un permesso di soggiorno della durata di due anni. Ha dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, nonché violazione degli artt. 9, commi 4 e 7, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. In particolare, ha sottolineato l'unicità dell'episodio criminoso, la lunga permanenza in Italia, la presenza nel Paese dei genitori, delle sorelle e della moglie, la cittadinanza italiana del padre e l'avvenuta richiesta di affidamento in prova al servizio sociale. Ha inoltre contestato il mancato adeguato esame delle osservazioni presentate nel procedimento e la sproporzione della revoca.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio, oltre accessori se dovuti. Ha escluso la violazione delle garanzie procedimentali rilevando che, nonostante l'errore della Questura nell'affermare l'assenza di osservazioni, le deduzioni del ricorrente erano state concretamente esaminate. Ha ritenuto adeguata l'istruttoria e la motivazione, poiché il provvedimento aveva esplicitato le ragioni per cui la presenza della famiglia, indicata come unico elemento di bilanciamento, doveva recedere rispetto alla gravità della condanna per rapina aggravata. Il giudice ha inoltre escluso la sproporzione della misura, desumendo dal rilascio contestuale di un permesso biennale che la situazione personale e familiare era stata comunque ponderata dalla Questura. La natura particolarmente grave del reato è stata ritenuta incompatibile con il mantenimento del titolo UE per soggiornanti di lungo periodo, qualificato come titolo lato sensu premiale. L'aggiornamento decennale è stato interpretato anche come occasione per verificare la permanenza dei presupposti del titolo e l'assenza di pericolosità sociale, sicché la condanna poteva legittimamente fondare la revoca del titolo rafforzato, pur senza impedire il rilascio di un titolo ordinario biennale.
Norme richiamate
art. 9 d.lgs. 286/1998
La disciplina del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo consente di verificare, anche in occasione dell'aggiornamento, la permanenza dei presupposti del titolo e l'assenza di elementi di pericolosità sociale incompatibili con il suo mantenimento.
art. 5 d.lgs. 286/1998
La valutazione del titolo di soggiorno deve tenere conto della situazione personale e familiare dello straniero, mediante un bilanciamento con la gravità dei reati commessi; nel caso concreto tale bilanciamento è stato ritenuto adeguatamente effettuato.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, in ragione dei suoi effetti particolarmente favorevoli, ha natura lato sensu premiale; il suo mantenimento presuppone quindi la permanenza delle condizioni di affidabilità e l'assenza di pericolosità sociale incompatibile con il titolo.
- La verifica connessa all'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo può riguardare non soltanto l'aggiornamento formale del documento, ma anche la permanenza dei presupposti sostanziali per il mantenimento del titolo e l'eventuale sopravvenienza di condotte penalmente rilevanti.
- La condanna irrevocabile per un reato particolarmente grave può giustificare la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, anche quando costituisca l'unico episodio criminoso, se l'amministrazione espone adeguatamente le ragioni per cui la gravità del fatto prevale sugli elementi di integrazione personale e familiare.
- Il bilanciamento tra la gravità della condanna e la situazione personale e familiare dello straniero può risultare anche dalla concessione contestuale di un diverso titolo di soggiorno di durata determinata, quando il provvedimento dia conto delle ragioni per cui il titolo rafforzato non può essere mantenuto.
- L'erronea affermazione dell'amministrazione circa l'assenza di osservazioni procedimentali non determina l'illegittimità del provvedimento se dal suo contenuto emerge che le deduzioni dell'interessato sono state comunque effettivamente esaminate e ponderate.
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