Cassazione Penale, Sentenza n. 10214/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale della Libertà di Messina che aveva confermato il sequestro preventivo disposto dal GIP (navi "Helga", "Bridge", "Ulisse" e somme per €28.980.307,60) nell'ambito di indagini per truffa aggravata (art. 640-bis c.p.) e frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.), nonché dell'illecito amministrativo ex d.lgs. 231/2001. I motivi di impugnazione (dieci) contestavano, tra l'altro: omissione di valutazione autonoma di elementi difensivi e atti pretermessi (artt. 309/9 e 324/7 c.p.p.); inutilizzabilità di atti d'indagine svolti dopo la scadenza del termine delle indagini (art. 407 c.p.p.); nullità/illegittimità delle ispezioni e della relazione dei consulenti del PM; illegittimità del decreto di sequestro in presenza di un precedente diniego non impugnato; errata interpretazione della normativa tecnica sulle dotazioni per persone a mobilità ridotta (Circolare n.10 S/M del 04/01/2007) e applicazione difettosa della legge sostanziale (art. 640-bis e art. 483 c.p.); apparente motivazione in relazione al dolo e al periculum in mora ai fini del sequestro impeditivo e della confisca per equivalente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati o inammissibili. Ha ritenuto che il giudice del riesame avesse adeguatamente motivato: ha valutato le certificazioni di sicurezza ma motivato perché queste non escludevano la mancanza delle specifiche dotazioni per PMR previste dall'allegato tecnico e dalla Circolare 10 S/M; ha richiamato la consulenza tecnica dell'accusa e segnalato carenze tecniche concrete (percorsi, rampe, servizi igienici, formazione del personale ecc.); ha ritenuto sussistente il fumus sia per la truffa aggravata che per la frode nelle pubbliche forniture (anche il silenzio su circostanze rilevanti può integrare il raggiro). Altre censure sono state respinte come generiche o inammissibili (es. mancata indicazione dell'incidenza probatoria di atti eventualmente illegittimi). Quanto al periculum in mora e alla confisca per equivalente, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale: movimentazioni bancarie e l'incapienza dei conti giustificavano l'anticipazione dell'effetto ablatorio e la misura cautelare; il profitto confiscabile è stato individuato nell'intero ammontare dei contributi pubblici erogati. Infine, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche può concorrere con la frode nelle pubbliche forniture; la condotta omissiva o il silenzio su circostanze rilevanti può integrare l'elemento del raggiro. Il profitto confiscabile, in caso di finanziamento pubblico ottenuto con attestazioni false, può essere individuato nell'intero importo erogato.
art. 356 cod. pen. (frode nelle pubbliche forniture)
Il delitto non richiede artifici o raggiri propri della truffa né un evento di danno coincidente con il profitto dell'agente: è sufficiente la dolosa inesecuzione del contratto pubblico di fornitura. Può concorrere con la truffa quando sussistano entrambi gli elementi.
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione concisa anche sul "periculum in mora" e sulle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio della confisca; il giudice può considerare anche movimentazioni patrimoniali che rendono necessario il sequestro.
art. 240 cod. pen.
Riguarda la confisca del profitto del reato; nel caso di finanziamento pubblico ottenuto con frode, la Corte ha ritenuto che l'intero contributo erogato possa costituire profitto confiscabile.
artt. 53 e 19 d.lgs. n. 231/2001
artt. 53 e 19 d.lgs. n. 231/2001
Riferimento alla responsabilità amministrativa e alla possibilità di sequestro diretto/ per equivalente nei confronti della società per l'illecito amministrativo connesso.
Circolare n.10 S/M prot. 151 del 04/01/2007 (Ministero dei Trasporti)
Circolare n.10 S/M prot. 151 del 4/1/2007
Fornisce i requisiti tecnici relativi alle dotazioni per persone a mobilità ridotta (PMR) che, se non rispettati, possono rendere inidonee le unità navali anche in presenza di certificati generici di sicurezza; la Corte ha ritenuto che la normativa non distingua categorie di PMR e richieda l'adeguamento delle navi alle esigenze di tutte le persone a mobilità ridotta.
artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000
artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000
Riguardano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa in sede di gara: false attestazioni in tali dichiarazioni possono integrare gli elementi di reato (rilevanti per la truffa contrattuale).
art. 407 comma 3 cod. proc. pen.
art. 407, comma 3, cod. proc. pen.
La scadenza del termine per le indagini preliminari non rende automaticamente inutilizzabili tutti gli atti compiuti dopo la scadenza; sono esclusi gli atti di indagine compiuti oltre i termini solo se consistono in attività tipiche d'indagine volte all'acquisizione della prova; atti patrimoniali funzionali al sequestro possono essere compiuti anche dopo la scadenza.
artt. 244 e ss. cod. proc. pen. (ispezioni)
artt. 244 e ss. cod. proc. pen.
Il decreto di ispezione non ha natura decisoria impugnabile in Cassazione salvo che sia atto abnorme; l'utilizzazione di una relazione di consulenza basata su ispezioni è legittima se l'atto investigativo non è nullo o abnorme.
art. 309 comma 9 e art. 324 comma 7 cod. proc. pen.
art. 309 comma 9; art. 324 comma 7 cod. proc. pen.
Norme inerenti la valutazione degli elementi a favore dell'indagato e la motivazione del provvedimento cautelare: la Corte ha chiarito che nella nozione di "elementi a favore" rientrano soltanto elementi oggettivi e decisivi, e non mere prospettazioni difensive o interpretazioni alternative degli indizi.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- La presenza di certificati di sicurezza non esclude automaticamente la responsabilità penale se le navi risultano prive delle dotazioni specifiche richieste da norme tecniche/contrattuali: è necessario valutare le condizioni concrete e le dotazioni effettive per PMR.
- Nelle impugnazioni di misure cautelari il giudice deve valutare "elementi a favore" oggettivi e concludenti; mere prospettazioni difensive o interpretazioni alternative non determinano nullità per omissione di motivazione.
- La scadenza del termine delle indagini preliminari non invalida automaticamente atti successivi: atti di natura patrimoniale e funzionali al sequestro (per evitare dispersione di beni) possono essere compiuti anche dopo la scadenza se non mirano esclusivamente all'acquisizione di prove.
- Per censurare l'utilizzo di relazioni o ispezioni occorre indicare in modo specifico la nullità e dimostrarne l'incidenza sulla 'prova di resistenza'; motivazioni generiche rendono il motivo inammissibile.
- Un precedente diniego di misure cautelari non impedisce in assoluto un successivo sequestro: se mutano le condizioni (nuovi elementi o fatti) il giudice può riesaminare e disporre la misura.
- Nel sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, il 'profitto' relativo a contributi pubblici ottenuti con false attestazioni può essere individuato nell'intero ammontare erogato, non solo nella parte che ha determinato un ingiustificato arricchimento.
- Per giustificare il periculum in mora ai fini del sequestro impeditivo è sufficiente una motivazione concreta relativa a rischi di dispersione del patrimonio (es. movimentazioni bancarie consistenti e incapienza dei conti).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10120/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10122/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10124/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10125/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10126/2024 del 11/03/2024
- Sentenza penale · 11 mar 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 10127/2024 del 11/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →