Cassazione Penale, Sentenza n. 10370/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che ha ordinato la consegna al mandato di arresto europeo emesso dalle autorità rumene, chiedendo la cassazione per presunta violazione di legge, travisamento della prova e contraddittorietà della motivazione in relazione all'esclusione del radicamento in Italia ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, L. 22 aprile 2005, n. 69. Il ricorrente sostiene di essere presente stabilmente in Italia dal 2017, documentando contratti di lavoro, buste paga, estratto contributivo INPS, contratti di locazione dal 2018 e documentazione medica; inoltre eccepisce la valutazione negativa delle dichiarazioni rese all'interrogatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse motivato adeguatamente il mancato riconoscimento del radicamento, richiamando la consistenza probatoria che mostrava presenze in Italia intermittenti, frequenti rientri in Romania (dove il ricorrente aveva commesso reati e subito periodi di detenzione) e dichiarazioni contradditorie rese dall'imputato. La Corte suprema ha inoltre richiamato il principio secondo cui le doglianze sulla motivazione delle decisioni di appello in materia di mandato di arresto europeo sono in larga parte inammissibili in cassazione alla luce delle modifiche normative; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e disposto gli adempimenti previsti dalla legge 69/2005.
Norme richiamate
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 18-bis, comma 2
la corte di appello può rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia
La norma riconosce alla corte di appello la facoltà di rifiutare la consegna e disporre l'esecuzione della pena in Italia se il ricercato è legittimamente ed effettivamente residente o dimorante in Italia da almeno cinque anni; la valutazione del radicamento è basata su elementi di fatto e sulla loro stabilità nel tempo
Legge 22 aprile 2005, n. 69 - art. 22, come modificato dall'art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10
La modifica limita la sindacabilità in cassazione delle decisioni di merito sulla consegna: le doglianze che attengono a valutazioni di fatto e alla motivazione della corte d'appello sono in larga parte inammissibili in cassazione
Codice di procedura penale - art. 616, comma 1
Prevede la condanna al pagamento delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso per cassazione
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 41074 del 10/11/2021 (Huzu Ioan, Rv. 282260)
La Corte ha già affermato che sono inammissibili in cassazione le censure che colpiscono la motivazione della corte di appello in materia di mandato di arresto europeo quando esse riguardino fatti e valutazioni di merito (radicamento, stabilità della presenza)
Massime di principio
- La valutazione del 'radicamento' in Italia ai fini del rifiuto di consegna è essenzialmente fattuale: rileva la continuità e la stabilità della presenza, non solo la mera durata temporale o la presenza episodica di contratti o buste paga
- Documenti come contratti di lavoro, buste paga, estratti contributivi, contratti di locazione e certificazioni mediche sono utili ma non necessariamente decisivi; la loro efficacia dipende dalla prova della continuità e della non frammentarietà della presenza sul territorio
- Dichiarazioni contraddittorie del ricercato (specie rese in sede di interrogatorio) riducono la credibilità e possono indebolire la tesi del radicamento
- Frequenti rientri nello Stato che ha emesso il mandato e la commissione di reati o periodi di detenzione in detto Stato costituiscono indici contrari alla stabilità di residenza in Italia
- In materia di mandato di arresto europeo, le doglianze sulla motivazione e sull'apprezzamento probatorio compiuto dalla corte d'appello sono difficilmente rimediabili in Cassazione: è quindi fondamentale costruire la prova della stabilità già in sede di merito (tribunale e corte d'appello) con elementi chiari, continui e documentati
- Per difendersi efficacemente in casi analoghi conviene produrre elementi che attestino la residenza effettiva e continuativa (iscrizione anagrafica, dichiarazioni di vicini/datatori di lavoro, bonifici ricorrenti, certificati scolastici del nucleo familiare), nonché spiegazioni credibili circa eventuali assenze temporanee all'estero
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