Cassazione Penale, Sentenza n. 41765/2023 del 13/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio (31/01/2023) relativo a plurimi reati di accesso abusivo a sistema informatico, deducendo: 1) mancata o apparente motivazione sul fumus commissi delicti (il decreto afferma genericamente l'esistenza di indizi ma non descrive le condotte né fa riferimento effettivo alla annotazione di polizia giudiziaria richiamata); 2) mancanza di motivazione circa le esigenze probatorie che giustificano il sequestro, con conseguente violazione del criterio di proporzionalità e rischio di sequestro 'a strascico'; 3) violazione dei criteri di pertinenza e proporzionalità e intrusione nella riservatezza dell'indagato, per assenza di limiti temporali e criteri di selezione dei dati da acquisire.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi ritenendoli fondati per carenze motivazionali del decreto: il provvedimento non descrive la condotta ipotizzata, non spiega il nesso pertinenziale tra beni sequestrati e reato e non indica gli elementi dai quali emerga il fumus commissi delicti; inoltre non risultava il richiamo alla annotazione della polizia giudiziaria. Consequenzialmente la Corte ha annullato senza rinvio il decreto di sequestro del 31/01/2023 e l'ordinanza del Tribunale del riesame e ha disposto la immediata restituzione dei beni sequestrati all'avente diritto, salvo le munizioni che, se detenute illecitamente, devono essere confiscate (se invece risultassero legittimamente detenute il P.M. dovrà disporre la restituzione). Il terzo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
richiamato quale norma tramite la quale il Tribunale del riesame confermava il decreto di perquisizione e sequestro
art. 324 è il riferimento procedurale per il riesame dei provvedimenti cautelari; la Corte richiama il principio che il sequestro probatorio deve essere adeguatamente motivato quando venga disposto
Sez. U., n. 23 del 20/11/1996 (Bassi)
citata in motivazione come principio di riferimento
stabilisce l'obbligo di motivazione del sequestro probatorio in relazione al fumus commissi delicti e alla congruità degli elementi rappresentati
Sez. U., n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)
ribadisce che il decreto di sequestro deve contenere specifica motivazione della finalità probatoria perseguita
Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015 (Gattuso)
afferma che il decreto deve motivare la ragione per cui le cose possono considerarsi corpo del reato o pertinenti e modulare la motivazione in relazione al fatto ipotizzato e alla natura del bene
Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020 (Pessotto)
avverte l'illegittimità del sequestro probatorio di dispositivi elettronici quando conduca all'apprensione indiscriminata di massa di dati senza criteri di selezione e senza giustificazione specifica
Sez. 6, n. 37639 del 13/03/2019 (Bufano)
sottolinea l'obbligo di descrivere la condotta ipotizzata, la riconduzione ad una fattispecie incriminatrice e la relazione tra beni e reato
Massime di principio
- Un decreto di perquisizione/sequestro probatorio deve contenere una motivazione concreta: descrizione delle condotte contestate, loro qualificazione giuridica e gli elementi che rendono plausibile il fumus commissi delicti.
- Devono essere esplicitate le esigenze probatorie che giustificano il vincolo reale sui beni: indicare perché i beni sono pertinenti e necessari per l'accertamento, per rispettare il principio di proporzionalità.
- Nel caso di dispositivi elettronici va indicato, se possibile, un criterio di selezione dei dati (criteri temporali, tipologia di dati) per evitare sequestri 'a strascico' e ingiustificate intrusioni nella riservatezza.
- La mancata motivazione sui punti essenziali (fumus, pertinenza, esigenze probatorie) comporta nullità del decreto e ordinanza e la conseguente restituzione dei beni, salvo eventuali eccezioni previste dalla legge (es. confisca per illecita detenzione di munizioni).
- La presenza di una annotazione della polizia giudiziaria citata come base probatoria deve essere effettivamente richiamata e sintetizzata nel decreto se da essa derivano gli elementi decisivi; non è sufficiente un richiamo formale privo di contenuto.
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