Sentenza del 27/05/2016 n. 3378 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Contenzioso - Impugnazione - Appello - Documenti depositati tardivamente in primo grado - Produzione - Ammissibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che nel processo tributario è possibile depositare in appello gli stessi documenti già prodotti tardivamente in primo grado, anche se in precedenza ne era stato richiesto lo stralcio. La produzione in appello è quindi ritenuta ammissibile secondo il principio riportato nella massima.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'ammissibilità, nel giudizio di appello tributario, della produzione documentale già effettuata tardivamente nel primo grado e della quale la controparte aveva chiesto lo stralcio. Il ricorrente ha sostenuto, o comunque beneficiato dell'affermazione, che tali documenti potessero essere nuovamente depositati in appello.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la tardività della produzione documentale in primo grado non impedisce necessariamente che gli stessi documenti siano depositati in appello.
- La richiesta di stralcio dei documenti tardivamente prodotti in primo grado non preclude, di per sé, una loro successiva produzione nel giudizio di appello.
- In situazioni analoghe, occorre comunque rispettare i termini e le modalità di deposito previsti per il grado di appello e verificare che la produzione sia rilevante e utilizzabile secondo le regole processuali applicabili.
- L'ammissibilità della produzione in appello non implica automaticamente che il documento abbia valore probatorio decisivo: il giudice deve comunque valutarne rilevanza, attendibilità e incidenza sulla controversia.
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