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Sentenza

Sentenza n. 86/2026 - Bologna, Sezione 1

per l'annullamento -del provvedimento del Prefetto di Bologna Prot.fasc.-OMISSIS- Area I Bis, prot. uscita n.-OMISSIS- del 26.7.2023, notificato a mezzo pec in data 26.7.2023, con il quale è stata disposta la reiezione del ricorso gerarchico presentato in data 3.5.2023 avente ad oggetto la richiesta di annullamento del Reg. Dec.-OMISSIS- del 29.3.2023 emesso dal Questore della Provincia di Bologna; -del Reg. Dec.-OMISSIS- del 29.3.2023 emesso dal Questore della Provincia di Bologna in data 29.3.2023, notificato a mani proprie in data 30.3.2023, con il quale è stata disposta la sospensione di tutte le autorizzazioni relative alla sala da ballo all'insegna “-OMISSIS-” ubicata a -OMISSIS-, -OMISSIS- per 7 (sette) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento; -di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202300713

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico e decreto questorile di sospensione per sette giorni delle autorizzazioni relative a una sala da ballo ai sensi dell'art. 100 TULPS

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico e il presupposto decreto del Questore, deducendo: violazione dell'art. 3 l. 241/1990, difetto di motivazione e di istruttoria, nonché illegittimità della motivazione per relationem, assumendo che non fossero state messe a disposizione le controdeduzioni della Questura e le informazioni acquisite sul posto; violazione dell'art. 100 TULPS, per l'asserita insussistenza di tumulti o gravi disordini e dell'abituale presenza di pregiudicati o persone pericolose; violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento e ulteriore difetto di motivazione; erronea applicazione dell'art. 134 TULPS, contestando l'addebito relativo all'impiego di personale di sicurezza non autorizzato e invocando la propria buona fede. I provvedimenti erano fondati su un'aggressione verificatasi all'interno del locale il 25 marzo 2023, con lesioni guaribili in trentacinque giorni, su una precedente rissa del 9 ottobre 2022, degenerata anche all'esterno del locale, e sull'impiego di una società addetta alla sicurezza non autorizzata ai sensi dell'art. 134 TULPS.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto adeguata e autonoma la motivazione del provvedimento prefettizio, che indicava puntualmente gli episodi violenti e gli ulteriori elementi posti a fondamento della sospensione; il richiamo alle controdeduzioni della Questura aveva funzione meramente illustrativa e, comunque, un atto richiamato per relationem non deve necessariamente essere allegato o trascritto integralmente, essendo sufficiente che sia reso disponibile all'interessato, anche mediante accesso. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 100 TULPS, poiché la misura ha natura preventiva e può essere adottata non solo in presenza di tumulti o gravi disordini o di un abituale ritrovo di pregiudicati, ma ogniqualvolta l'esercizio costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. Gli episodi violenti, non contestati nella loro oggettiva sussistenza, giustificavano un ragionevole giudizio prognostico di ulteriore pericolosità; l'ampia discrezionalità dell'autorità è sindacabile soltanto per travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o illogicità, non ravvisati nel caso concreto. L'omessa comunicazione di avvio del procedimento relativo al decreto questorile è stata ritenuta legittima, in quanto la misura ex art. 100 TULPS è cautelare e assistita da ragioni di urgenza. Infine, l'eventuale buona fede o assenza di colpa del gestore non incide sulla legittimità della sospensione, che non è sanzionatoria ma preventiva; il profilo relativo all'art. 134 TULPS era comunque autonomamente non decisivo, essendo la misura fondata sugli episodi violenti. La società è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese, oltre oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 100 R.D. 773/1931 (TULPS)

    Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

    La disposizione attribuisce al Questore un potere ampiamente discrezionale e preventivo, esercitabile anche in assenza di tumulti o gravi disordini o di un abituale ritrovo di pregiudicati, quando l'esercizio costituisca comunque un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini. La misura prescinde dalla colpa o dalla responsabilità personale del gestore ed è sindacabile solo per travisamento dei fatti, manifesta irragionevolezza o illogicità.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione per relationem è legittima se l'atto richiamato è reso disponibile all'interessato; non è necessario che sia materialmente allegato o integralmente trascritto nel provvedimento.

  • art. 7 l. 241/1990

    La comunicazione di avvio non è necessaria per l'adozione di misure cautelari ex art. 100 TULPS, assistite da ragioni di urgenza.

  • art. 134 TULPS

    L'eventuale impiego di personale di sicurezza non autorizzato è stato considerato un elemento della situazione complessiva, ma non è decisivo quando la sospensione è autonomamente giustificata dagli episodi violenti e dalla pericolosità obiettiva del locale.

Massime di principio

  • La sospensione della licenza di un pubblico esercizio ai sensi dell'art. 100 TULPS è una misura preventiva e cautelare, non una sanzione, diretta a impedire il protrarsi di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.
  • L'art. 100 TULPS consente la sospensione anche quando non ricorrano cumulativamente tumulti o gravi disordini e abituale ritrovo di pregiudicati: è sufficiente che l'esercizio costituisca comunque, sulla base di elementi concreti, un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini.
  • Il potere esercitato ai sensi dell'art. 100 TULPS comporta un'ampia discrezionalità amministrativa e il sindacato giurisdizionale è limitato alla verifica del travisamento dei fatti, della manifesta irragionevolezza, dell'illogicità o di evidenti errori sui presupposti.
  • La misura preventiva ex art. 100 TULPS può essere adottata indipendentemente dalla colpa o dalla responsabilità personale del titolare della licenza, poiché rileva l'esigenza obiettiva di prevenire il protrarsi della situazione di pericolosità.
  • La motivazione per relationem è sufficiente quando l'atto richiamato sia reso disponibile all'interessato; non è indispensabile allegarlo al provvedimento o riportarne integralmente il contenuto.
  • Per l'adozione della sospensione cautelare prevista dall'art. 100 TULPS, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento è giustificata dall'urgenza insita nella finalità preventiva della misura.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaMotivazione del provvedimentoPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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