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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21451/2022 del 01/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. (durata: 1 anno e 2 mesi) da parte del Tribunale di Messina. Il ricorso per cassazione denunciava: (i) violazione dell'art. 125 c.p.p. per mancanza di indicazione degli elementi sui quali si fonda l'applicazione della misura ai sensi dell'art. 1 lett. c) d.lgs. n.159/2011; la motivazione della Corte territoriale era ritenuta meramente formulaica e priva di specificazione dei precedenti e delle informazioni di polizia richiamate; (ii) violazione dell'art. 8, comma 1, d.lgs. n.159/2011 per carenza di motivazione circa la commisurazione e la durata della misura, con discrepanze tra motivazione e dispositivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva escluso la pericolosità rilevante ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011, ma aveva comunque applicato la sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 1 lett. c) senza esplicitare gli elementi concreti che giustificano tale applicazione. La motivazione è stata considerata meramente apparente e non ha svolto il necessario esame sulla natura degli illeciti, sulla loro attitudine a ledere la sicurezza e tranquillità pubblica e sulla non occasionalità dell'attività del proposto. Per questi motivi la Corte ha annullato il decreto impugnato con rinvio alla Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di motivazione specifica nel provvedimento che applica misure di prevenzione: il provvedimento deve indicare gli elementi concreti che giustificano l'applicazione della misura. Una motivazione generica o formulaica è insufficiente e determina l'annullamento.

  • art. 1 lett. c) d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice antimafia e delle misure di prevenzione)

    Individua la fattispecie per cui è ritenuto socialmente pericoloso chi risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici connessi alla sicurezza e alla tranquillità pubblica. La Corte richiede che la dedizione non occasionale sia dimostrata con riferimento a un arco temporale e a fatti idonei a fondare il giudizio prognostico.

  • art. 1 lett. b) d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    Riferito nel contrasto della motivazione: la Corte territoriale aveva escluso profili di pericolosità rilevanti ai sensi di questa lettera. La Cassazione sottolinea che l'esclusione di taluni profili non autorizza ad applicare la misura ai sensi della lett. c) senza adeguata giustificazione.

  • art. 8, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159

    Imposta l'obbligo di motivare la commisurazione della misura e la durata. La Corte ha ritenuto che mancasse la motivazione circa la ragionevole durata della sorveglianza e il suo collegamento con gli elementi di pericolosità contestati.

Massime di principio

  • Per applicare la sorveglianza speciale ai sensi dell'art. 1 lett. c) d.lgs. 159/2011 è necessario provare la "dedizione" non occasionale del soggetto a reati la cui offensività incide sulla sicurezza e tranquillità pubblica; non sono sufficienti riferimenti generici a precedenti o a pendenze.
  • La motivazione del provvedimento (ai sensi dell'art. 125 c.p.p.) deve esporre in modo specifico i precedenti, le informazioni di polizia e gli indici fattuali che giustificano il giudizio prognostico di pericolosità; formule di stile o enunciazioni generiche comportano l'annullamento.
  • Occorre un esame sotto il profilo della natura degli illeciti e della loro attitudine a ledere interessi collettivi: fatti che riguardano solo beni individuali possono non giustificare la sorveglianza speciale ex lett. c).
  • La commisurazione e la durata della misura devono essere motivate e proporzionate rispetto agli elementi di pericolosità emersi; eventuali discrepanze tra motivazione e dispositivo devono essere chiarite.
  • In caso di carenza motivazionale la decisione è annullabile e la competenza è al giudice d'appello per un nuovo esame, con valutazione puntuale degli elementi richiesti dalla normativa.

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