Regolamento (UE) 2022/273
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione del 23 febbraio 2022 relativo all'autorizzazione di preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, sei preparati di batteri lattici come additivi per l'insilaggio per tutte le specie animali. La Commissione recepisce i pareri favorevoli dell'EFSA circa l'assenza di effetti negativi su animali, consumatori e ambiente, ma impone misure di protezione per gli utilizzatori per il potenziale di sensibilizzazione respiratoria. L'autorizzazione è concessa con condizioni tecniche di impiego, metodi di analisi, tenori minimi e obblighi informativi sulle condizioni di conservazione.
Autorizzazione di sei preparati batterici come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli operatori del settore dei mangimi nell'Unione europea e riguarda l'immissione e l'uso, come additivi per l'insilaggio nella categoria degli additivi tecnologici, dei preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. L'autorizzazione vale per tutte le specie animali e per il territorio dell'Unione, con applicazione diretta negli Stati membri; ciascun additivo è autorizzato fino al 16 marzo 2032. Il testo contiene anche prescrizioni operative e di sicurezza per gli utilizzatori e condizioni di impiego specifiche per foraggi facili e moderatamente difficili da insilare.
Autorizzazione di preparati di batteri lattici come additivi per l'insilaggio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/273 della Commissione autorizza sei preparati microbici come additivi per l'insilaggio destinati a tutte le specie animali, nell'ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi. La misura si fonda sui pareri favorevoli dell'EFSA e recepisce condizioni specifiche di impiego e di sicurezza per gli utilizzatori.
Presupposti normativi e valutazione scientifica
La Commissione richiama che il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi per l'alimentazione animale e ne fissa motivi e procedure. Le domande di autorizzazione, presentate ai sensi dell'articolo 7 del regolamento quadro e corredate della documentazione richiesta dall'articolo 7, paragrafo 3, hanno riguardato i preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028.
L'EFSA, nei pareri del 23 giugno 2021, ha concluso che, alle condizioni d'uso proposte, i preparati non incidono negativamente sulla salute degli animali, dei consumatori o sull'ambiente. Ha però evidenziato che gli additivi devono essere considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie e che non è stato possibile trarre conclusioni definitive sul potenziale di irritazione cutanea e oculare o di sensibilizzazione cutanea. La Commissione ne deriva l'esigenza di misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.
Ambito dell'autorizzazione
Gli additivi sono classificati nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio". L'autorizzazione riguarda tutte le specie animali e si applica all'intero territorio dell'Unione, con efficacia diretta negli Stati membri. Per ciascun preparato l'allegato fissa la fine del periodo di autorizzazione al 16 marzo 2032.
Caratteristiche dei prodotti autorizzati e condizioni quantitative
L'allegato descrive ciascun prodotto come preparato solido contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, costituito da cellule vitali del ceppo indicato. Per ciascun additivo è previsto, qualora non sia impiegato in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, un tenore minimo di 1 × 10^9 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare, secondo la definizione di foraggio richiamata dal regolamento (CE) n. 429/2008.
Obblighi operativi e tutela degli utilizzatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi di esposizione degli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele. Ove tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo, l'uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi dispositivi per la protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Istruzioni per l'uso, conservazione e controlli analitici
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele deve essere indicata la condizione di conservazione. L'allegato specifica inoltre i metodi di analisi: identificazione mediante PFGE e conteggio mediante semina su piastra con agar MRS, secondo le norme EN 15787 o EN 15786 a seconda del preparato. Il testo rinvia ai report del laboratorio di riferimento per i dettagli tecnici dei metodi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione degli additivi
Sono autorizzati, come additivi per l'alimentazione animale nella categoria "additivi tecnologici" e nel gruppo funzionale "additivi per l'insilaggio", i preparati di Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023, Pediococcus pentosaceus IMI 507024, Pediococcus pentosaceus IMI 507025, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026, Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 e Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028, alle condizioni fissate nell'allegato.
Valutazione scientifica e condizioni di sicurezza
La Commissione richiama i pareri EFSA del 23 giugno 2021, secondo cui i preparati non hanno effetti negativi sulla salute animale, sulla salute dei consumatori o sull'ambiente. Gli additivi sono tuttavia considerati sensibilizzanti delle vie respiratorie; non si è potuto concludere sul potenziale di irritazione cutanea e oculare o di sensibilizzazione cutanea. Per questo sono richieste misure di protezione adeguate per gli utilizzatori.
Condizioni di impiego per ciascun preparato
Ciascun additivo è descritto come preparato solido contenente almeno 1 × 10^10 CFU/g di additivo, composto da cellule vitali del corrispondente microrganismo. L'impiego è previsto per tutte le specie animali. Per tutti gli additivi è indicato un tenore minimo, se non usati in combinazione con altri microrganismi come additivi per l'insilaggio, pari a 1 × 10^9 CFU/kg di materiale fresco facile e moderatamente difficile da insilare.
Obblighi per gli operatori e dispositivi di protezione
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a evitare i rischi per gli utilizzatori dell'additivo e delle premiscele; se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l'additivo e le premiscele devono essere usati con dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.
Indicazioni in etichetta e istruzioni d'uso
Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e delle premiscele deve essere indicata la condizioni di conservazione.
Metodi di identificazione e conteggio
L'identificazione dei ceppi è effettuata mediante elettroforesi su gel in campo pulsato (PFGE). Il conteggio nell'additivo per mangimi è effettuato con metodo di semina per spatolamento su piastra con utilizzo di agar MRS, secondo EN 15787 per alcuni ceppi e EN 15786 per altri, come specificato nell'allegato.
Durata dell'autorizzazione
Per tutti i preparati l'autorizzazione termina il 16 marzo 2032.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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