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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/263

Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio del 23 febbraio 2022 concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell'Ucraina non controllate dal governo e all'invio di forze armate russe in tali zone

Normativa europea32022R0263

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un pacchetto di misure restrittive UE nei confronti delle aree non controllate dai governi delle oblast di Donetsk e Luhansk, in collegamento con il riconoscimento di tali territori da parte della Federazione russa e con l’invio di forze armate russe. Le misure incidono su importazioni, investimenti, esportazioni di beni e tecnologie per settori strategici, servizi tecnici e turistici, nonché su finanziamenti, assicurazioni e intermediazione. Il testo disciplina anche eccezioni limitate, autorizzazioni da parte delle autorità competenti, divieti di elusione, regole sulle azioni giudiziarie e sulla cooperazione tra Stati membri e Commissione.

Regolamento sanzionatorio UE che vieta importazioni, investimenti, esportazioni di beni/tecnologie e prestazioni di servizi connessi alle aree non controllate dai governi di Donetsk e Luhansk, in risposta al riconoscimento di tali aree e all’ingresso di forze armate russe.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti, operazioni e beni/servizi collegati alle aree non controllate dai governi delle oblast di Donetsk e Luhansk ("specified territories"), nell’Unione e, per effetto dell’art. 15, anche a operazioni compiute in tutto o in parte nel territorio UE, su aeromobili e navi sotto giurisdizione di uno Stato membro, e ai cittadini e persone giuridiche degli Stati membri anche fuori dall’UE. Il regolamento riguarda importazioni nell’Unione, investimenti in immobili ed enti nei territori specificati, esportazione di beni e tecnologie elencati nell’allegato II, assistenza tecnica e intermediazione, servizi di costruzione/ingegneria, servizi turistici e determinati pagamenti/finanziamenti/assicurazioni. Sono previste deroghe e autorizzazioni limitate per contratti preesistenti, usi ufficiali, finalità umanitarie, sanitarie, educative, sicurezza di infrastrutture esistenti e prevenzione urgente di eventi gravi. Il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Regolamento (UE) 2022/263 sulle misure restrittive relative ai territori non controllati di Donetsk e Luhansk

Il regolamento adotta misure restrittive dell’Unione in risposta al riconoscimento da parte della Federazione russa delle aree non controllate dai governi delle oblast di Donetsk e Luhansk e all’invio di forze armate russe in tali territori. Il provvedimento attua la Decisione (PESC) 2022/266 e mira a colpire scambi commerciali, investimenti, servizi e finanziamenti collegati ai territori specificamente individuati.

Ambito soggettivo e territoriale

Il regolamento si applica a persone fisiche e giuridiche, enti e organismi nell’Unione e, per estensione, anche fuori dal territorio dell’Unione nei casi previsti dall’art. 15. In particolare, opera:

  • nel territorio dell’Unione, inclusi lo spazio aereo;
  • a bordo di aeromobili e navi soggetti alla giurisdizione di uno Stato membro;
  • ai cittadini di uno Stato membro, ovunque si trovino;
  • alle persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro, ovunque operino;
  • a qualunque attività svolta in tutto o in parte nell’Unione.

I territori interessati sono definiti come le aree non controllate dai governi delle oblast di Donetsk e Luhansk. Il regolamento richiama inoltre le autorità competenti degli Stati membri, identificate tramite i siti indicati nell’allegato I.

Divieti di importazione e di supporto finanziario

L’art. 2 vieta l’importazione nell’Unione di beni originari dei territori specificati. È inoltre vietata la prestazione, diretta o indiretta, di finanziamenti, assistenza finanziaria, assicurazione e riassicurazione connessi a tali importazioni.

Sono previste due deroghe principali:

  • esecuzione, fino al 24 maggio 2022, di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022, o di contratti accessori necessari alla loro esecuzione, previa notifica all’autorità competente almeno 10 giorni lavorativi prima;
  • beni originari dei territori specificati messi a disposizione delle autorità ucraine per verifica, per i quali sia stato accertato il rispetto delle condizioni dell’origine preferenziale e sia stato rilasciato un certificato di origine ai sensi dell’Accordo di associazione UE-Ucraina.

Restrizioni sugli investimenti

L’art. 3 vieta:

  • l’acquisto di nuove partecipazioni o l’estensione di partecipazioni già esistenti in immobili situati nei territori specificati;
  • l’acquisto di nuove partecipazioni o l’estensione di partecipazioni in enti stabiliti nei territori specificati, inclusa l’acquisizione integrale dell’ente o di azioni e altri titoli partecipativi;
  • la concessione di prestiti, crediti o altri finanziamenti, compreso l’apporto di capitale di rischio, a favore di enti nei territori specificati o per finanziare tali enti;
  • la costituzione di joint venture nei territori specificati o con enti ivi stabiliti;
  • la prestazione di servizi di investimento direttamente connessi a tali operazioni.

Il regolamento precisa che tali divieti non impediscono legittimi rapporti commerciali con enti fuori dai territori specificati, purché gli investimenti non siano destinati a enti nei territori stessi. È inoltre prevista una eccezione per l’esecuzione di obbligazioni derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022, con comunicazione preventiva all’autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima.

Beni e tecnologie dell’allegato II

L’art. 4 introduce il divieto di vendere, fornire, trasferire o esportare beni e tecnologie elencati nell’allegato II:

  • verso persone, enti o organismi nei territori specificati;
  • oppure per l’uso nei territori specificati.

L’allegato II comprende beni e tecnologie rilevanti per i settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia e prospezione/esplorazione/produzione di petrolio, gas e risorse minerarie, oltre a numerose categorie merceologiche e tecnologiche elencate per capitoli e codici CN.

Sono vietati anche:

  • l’assistenza tecnica;
  • i servizi di intermediazione;
  • il finanziamento e l’assistenza finanziaria relativi a tali beni e tecnologie.

La deroga temporanea consente l’esecuzione fino al 24 agosto 2022 di obblighi contrattuali derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022, previa notifica con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo.

Servizi tecnici, di costruzione e di ingegneria; elusione

L’art. 5 vieta la prestazione di assistenza tecnica, intermediazione, servizi di costruzione e servizi di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori di cui all’art. 4(1), indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie utilizzati. Anche in questo caso è prevista una deroga fino al 24 agosto 2022 per contratti preesistenti.

Il medesimo articolo vieta la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività il cui obiettivo o effetto sia l’elusione dei divieti previsti dal regolamento.

Servizi turistici

L’art. 6 vieta la prestazione di servizi direttamente connessi ad attività turistiche nei territori specificati. La disciplina prevede una deroga temporanea fino al 24 agosto 2022 per l’esecuzione di obbligazioni derivanti da contratti o contratti accessori conclusi prima del 23 febbraio 2022, con notifica preventiva di cinque giorni lavorativi.

Autorizzazioni e deroghe per finalità essenziali

L’art. 7 attribuisce alle autorità competenti un potere di autorizzazione caso per caso per attività altrimenti vietate. Le autorizzazioni possono riguardare:

  • attività necessarie per fini ufficiali di missioni consolari o organizzazioni internazionali immuni;
  • progetti a sostegno di ospedali, altre istituzioni sanitarie pubbliche che erogano servizi medici, o istituti di istruzione civile situati nei territori specificati;
  • apparecchiature o dispositivi per uso medico;
  • operazioni necessarie per la manutenzione e la sicurezza di infrastrutture esistenti;
  • vendite, forniture, trasferimenti, esportazioni o attività indispensabili per la prevenzione o la mitigazione urgente di eventi con grave impatto sulla salute umana, sulla sicurezza, sull’ambiente o sulla sicurezza di infrastrutture esistenti.

In casi di emergenza debitamente giustificati, l’operazione può essere eseguita senza autorizzazione preventiva, fermo l’obbligo di notifica all’autorità competente entro cinque giorni lavorativi successivi, con indicazione della giustificazione. Commissione e Stati membri devono scambiarsi le informazioni sulle misure adottate in base a tale articolo.

Divieto di elusione e clausola di non responsabilità

L’art. 8 contiene un divieto generale di elusione: è vietata la partecipazione, anche indiretta, consapevole e intenzionale, ad attività volte ad aggirare le misure restrittive.

L’art. 9 tutela chi agisca senza conoscenza né ragionevoli motivi di sospetto circa la violazione del regolamento, escludendo una responsabilità di qualsiasi tipo in tali casi.

Pretese contrattuali e contenzioso

L’art. 10 stabilisce che non possono essere soddisfatte determinate pretese collegate a contratti o operazioni la cui esecuzione sia stata influenzata, in tutto o in parte, dalle misure del regolamento, se la pretesa è proposta da:

  • soggetti designati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014;
  • soggetti che agiscono tramite o per conto di tali soggetti;
  • soggetti accertati, con decisione arbitrale, giudiziaria o amministrativa, come autori di violazioni del presente regolamento;
  • soggetti la cui pretesa riguardi beni la cui importazione è vietata dall’art. 2(1).

In caso di giudizio esecutivo, l’onere di provare che il soddisfacimento della pretesa non sia vietato grava sul soggetto che chiede l’esecuzione. Resta ferma la possibilità di controllo giurisdizionale della legittimità dell’inadempimento contrattuale dovuto all’applicazione del regolamento.

Cooperazione tra Commissione e Stati membri, sanzioni nazionali

L’art. 11 prevede un obbligo di cooperazione e scambio di informazioni tra Commissione e Stati membri, con particolare attenzione a violazioni, problemi di enforcement e pronunce dei giudici nazionali. Gli Stati membri devono inoltre comunicare senza ritardo ogni informazione utile all’effettiva attuazione.

L’art. 13 obbliga gli Stati membri a stabilire sanzioni per le violazioni del regolamento e ad adottare tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive, e devono essere notificate alla Commissione senza indugio dopo l’entrata in vigore, con successiva notifica di ogni modifica.

Autorità competenti e allegati

L’art. 14 impone agli Stati membri di designare le autorità competenti e di indicarle sui siti internet elencati nell’allegato I, nonché di comunicarne alla Commissione i recapiti e ogni aggiornamento. Le comunicazioni alla Commissione devono avvenire tramite l’indirizzo e i contatti riportati nell’allegato I.

L’allegato I contiene i siti nazionali di riferimento e il recapito della Commissione europea (DG FISMA) per le notifiche. L’allegato II elenca in modo esteso i beni e le tecnologie soggetti ai divieti dell’art. 4, includendo numerose categorie industriali, meccaniche, elettriche, elettroniche, di trasporto e di strumentazione tecnica.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni rilevanti

L’art. 1 definisce, tra l’altro, i servizi di intermediazione (brokering services), il concetto di "claim" e di "contract or transaction", i "specified territories" come le aree non controllate dai governi delle oblast di Donetsk e Luhansk, le "entity in the specified territories", i "goods originating in the specified territories", i servizi di investimento, l’assistenza tecnica, il territorio dell’Unione e le autorità competenti.

Divieto di importazione e di finanziamento collegato

L’art. 2 vieta l’importazione nell’Unione di beni originari dei territori specificati e la prestazione, diretta o indiretta, di finanziamento, assistenza finanziaria, assicurazione e riassicurazione connessi a tali importazioni. Sono previste eccezioni per l’esecuzione fino al 24 maggio 2022 di contratti commerciali conclusi prima del 23 febbraio 2022, previa notifica con 10 giorni lavorativi di anticipo, e per beni per i quali sia stato rilasciato certificato d’origine secondo l’Accordo di associazione UE-Ucraina.

Restrizioni su investimenti e partecipazioni

L’art. 3 vieta l’acquisto di nuove partecipazioni o l’estensione di partecipazioni esistenti in immobili situati nei territori specificati e in enti ivi stabiliti, nonché la concessione di prestiti, crediti o altri finanziamenti, la costituzione di joint venture e la prestazione di servizi di investimento direttamente collegati a tali attività. Il divieto non si applica a legittimi affari con enti esterni ai territori specificati, se gli investimenti non sono destinati a enti in tali territori. È prevista una deroga per l’esecuzione di obbligazioni derivanti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022, con informazione preventiva all’autorità competente almeno cinque giorni lavorativi prima.

Divieti su beni e tecnologie dell’allegato II

L’art. 4 vieta la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di beni e tecnologie elencati nell’allegato II verso persone, enti o organismi nei territori specificati o per uso in tali territori. Il divieto copre anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione e finanziamenti/assistenza finanziaria relativi a tali beni e tecnologie. Le misure riguardano prodotti destinati a settori chiave: trasporti, telecomunicazioni, energia, prospezione/esplorazione/produzione di petrolio, gas e risorse minerarie. È prevista una deroga fino al 24 agosto 2022 per contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022, con notifica preventiva di cinque giorni lavorativi.

Servizi connessi a infrastrutture nei settori strategici

L’art. 5 vieta l’assistenza tecnica, l’intermediazione, i servizi di costruzione e di ingegneria direttamente relativi a infrastrutture nei territori specificati nei settori richiamati dall’art. 4, indipendentemente dall’origine dei beni e delle tecnologie. È vietata anche la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività di elusione dei divieti. L’esecuzione di obblighi contrattuali preesistenti è ammessa fino al 24 agosto 2022 per contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022.

Divieto di servizi turistici

L’art. 6 vieta la prestazione di servizi direttamente connessi ad attività turistiche nei territori specificati. Anche qui è prevista una deroga fino al 24 agosto 2022 per obbligazioni derivanti da contratti o contratti ancillari conclusi prima del 23 febbraio 2022, con notifica preventiva di cinque giorni lavorativi.

Autorizzazioni delle autorità competenti

L’art. 7 consente alle autorità competenti di autorizzare, a determinate condizioni, attività altrimenti vietate dagli artt. 3(1) e 4(2), nonché operazioni riguardanti i beni e le tecnologie dell’art. 4(1). Le autorizzazioni possono essere concesse per fini ufficiali di missioni consolari o organizzazioni internazionali immuni, per progetti a sostegno di ospedali, strutture sanitarie pubbliche o istituti civili di istruzione, per apparecchiature o dispositivi medici, per manutenzione della sicurezza di infrastrutture esistenti, e in caso di necessità urgente di prevenire o mitigare eventi con grave impatto su salute, sicurezza o ambiente. In casi d’emergenza debitamente giustificati, l’operazione può avvenire senza autorizzazione preventiva, con notifica entro cinque giorni lavorativi successivi.

Divieto di elusione

L’art. 8 vieta la partecipazione, consapevole e intenzionale, anche indiretta, ad attività che abbiano come oggetto o effetto l’elusione delle misure restrittive del regolamento.

Tutela dell’affidamento inconsapevole

L’art. 9 esclude responsabilità di qualsiasi tipo per persone fisiche o giuridiche che non sapessero e non avessero ragionevoli motivi per sospettare che le proprie azioni violassero le misure del regolamento.

Inopponibilità di talune pretese

L’art. 10 dispone che non siano soddisfatte le claims connesse a contratti o operazioni la cui esecuzione sia stata colpita, direttamente o indirettamente, dalle misure del regolamento, se proposte da soggetti designati nell’allegato I del regolamento 269/2014, da soggetti che agiscono per loro conto o tramite loro, da soggetti accertati come autori di violazioni, o se la pretesa riguarda beni la cui importazione è vietata dall’art. 2(1). In caso di azione per l’esecuzione della pretesa, l’onere della prova circa la liceità del pagamento grava su chi agisce in giudizio.

Cooperazione informativa e monitoraggio

L’art. 11 impone a Commissione e Stati membri lo scambio reciproco di informazioni sulle misure adottate, sulle violazioni, sulle difficoltà di applicazione e sulle decisioni dei giudici nazionali; gli Stati membri devono inoltre comunicare tempestivamente ogni informazione utile all’effettiva attuazione.

Aggiornamento degli allegati e attuazione nazionale

L’art. 12 attribuisce alla Commissione il potere di modificare l’allegato I sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. L’art. 13 impone agli Stati membri di stabilire sanzioni per le violazioni, efficaci, proporzionate e dissuasive, e di notificarle alla Commissione senza indugio dopo l’entrata in vigore. L’art. 14 disciplina la designazione delle autorità competenti e la loro comunicazione tramite i siti elencati nell’allegato I e verso la Commissione.

Ambito territoriale di applicazione ed entrata in vigore

L’art. 15 estende l’applicazione del regolamento al territorio dell’Unione, agli aeromobili e alle navi sotto giurisdizione di uno Stato membro, ai cittadini degli Stati membri ovunque si trovino, alle persone giuridiche costituite secondo il diritto di uno Stato membro ovunque operino, e a qualsiasi attività svolta in tutto o in parte nell’Unione. L’art. 16 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

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