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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/268

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/268 della Commissione del 23 febbraio 2022 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) come additivo per mangimi e il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione di un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico come additivo per mangimi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna esclusivamente il nome del titolare di due autorizzazioni per additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione qualifica la modifica come puramente amministrativa, senza nuova valutazione scientifica degli additivi. È inoltre previsto un regime transitorio che consente di commercializzare e utilizzare le scorte esistenti fino a esaurimento. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica meramente amministrativa di due autorizzazioni di additivi per mangimi per aggiornare il nome del titolare dell’autorizzazione da Novus Europe SA/N.V. e Novus Europe N.A./S.V. a Novus Europe NV.

Ambito di applicazione

Si applica agli additivi per mangimi già autorizzati con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/898, relativo a un preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19), e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/982, relativo a un preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico. L’effetto riguarda i soggetti operanti nel settore dei mangimi e, in particolare, il titolare dell’autorizzazione, ora identificato come Novus Europe NV. L’applicazione è nell’Unione europea ed è rilevante ai fini del SEE. Sono escluse modifiche sostanziali alla valutazione di sicurezza o all’uso degli additivi, poiché il regolamento precisa che la variazione è puramente amministrativa.

Modifica del nome del titolare di autorizzazioni per additivi per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/268 della Commissione interviene su due precedenti autorizzazioni di additivi per mangimi esclusivamente per aggiornare il nome del titolare dell’autorizzazione. La base giuridica è l’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina le autorizzazioni degli additivi destinati all’alimentazione animale.

Contesto e natura della modifica

La Commissione rileva che il cambio di denominazione del titolare, da Novus Europe SA/N.V. e Novus Europe N.A./S.V. a Novus Europe NV, deriva da una variazione societaria comunicata con domanda corredata delle informazioni necessarie. La misura è qualificata come puramente amministrativa, senza necessità di una nuova valutazione di sicurezza degli additivi; l’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata.

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2016/898

Per il preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19), autorizzato come additivo per mangimi, il regolamento modifica sia il titolo sia l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/898. In particolare, il nome del titolare dell’autorizzazione è sostituito con "Novus Europe NV".

Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2018/982

Per il preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico, autorizzato come additivo per mangimi, il regolamento modifica analogamente il titolo e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982. Anche in questo caso il nome del titolare dell’autorizzazione viene aggiornato in "Novus Europe NV".

Misure transitorie

La Commissione prevede un regime transitorio per evitare effetti immediati sulle scorte già presenti sul mercato. Le scorte esistenti di additivi conformi alla disciplina precedente possono continuare a essere commercializzate e utilizzate fino al loro esaurimento.

Entrata in vigore e effetti

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Trattandosi di regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Aggiornamento del titolare dell’autorizzazione nel regolamento (UE) 2016/898

Il titolo e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/898 sono modificati sostituendo il riferimento a "Novus Europe SA/N.V." con "Novus Europe NV". La modifica riguarda il preparato di Bacillus licheniformis (ATCC 53757) e sua proteasi (EC 3.4.21.19) autorizzato come additivo per mangimi.

Aggiornamento del titolare dell’autorizzazione nel regolamento (UE) 2018/982

Il titolo e l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/982 sono modificati sostituendo il riferimento a "Novus Europe N.A./S.V." con "Novus Europe NV". La modifica riguarda il preparato di acido benzoico, formiato di calcio e acido fumarico autorizzato come additivo per mangimi.

Natura amministrativa della modifica

La Commissione precisa che la modifica del nome del titolare è di natura puramente amministrativa e non comporta una nuova valutazione degli additivi per mangimi interessati. L’EFSA è stata informata della domanda presentata dalla società.

Regime transitorio

Le scorte esistenti di additivi conformi alle disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del regolamento possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino al loro esaurimento.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animalemangimiautorizzazioni amministrativesicurezza alimentare

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