Regolamento (UE) 2022/259
Regolamento (UE) 2022/259 del Consiglio del 23 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una modifica puntuale al regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti di soggetti collegati ad azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In particolare, inserisce una deroga che consente alle autorità nazionali competenti di autorizzare, a condizioni ritenute appropriate, lo svincolo o la messa a disposizione di fondi necessari per chiudere entro il 24 agosto 2022 rapporti preesistenti con alcune entità specificamente elencate. La misura mira a garantire applicazione uniforme nell’Unione di una modifica adottata in sede PESC.
Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 introducendo una deroga limitata al congelamento dei beni per consentire lo svincolo o la messa a disposizione di fondi necessari a chiudere entro il 24 agosto 2022 determinati rapporti e operazioni con alcune entità sanzionate.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle loro autorità competenti e ai soggetti coinvolti nell'esecuzione delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. La modifica riguarda specificamente le entità elencate alle voci n. 53, 54 e 55 dell'allegato I di tale regolamento, e solo con riferimento a fondi o risorse economiche congelati ovvero alla loro messa a disposizione per finalità di chiusura di operazioni, contratti, altri accordi e rapporti bancari di corrispondenza conclusi prima del 23 febbraio 2022. Si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regime sanzionatorio dell’UE nei confronti dell’Ucraina
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 269/2014, che attua le misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La modifica dà esecuzione, sul piano del diritto dell’Unione, alla decisione (PESC) 2022/265, con l’obiettivo di garantire un’applicazione uniforme negli Stati membri.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda le autorità competenti degli Stati membri e gli operatori interessati dal regime di congelamento dei beni previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014. La deroga introdotta si applica unicamente alle entità indicate alle voci numero 53, 54 e 55 dell’allegato I del regolamento modificato.
Contenuto della deroga
Il nuovo articolo 6 ter consente, in deroga al congelamento dei fondi e delle risorse economiche, che le autorità nazionali autorizzino lo svincolo di determinati beni congelati oppure la loro messa a disposizione. L’autorizzazione è rimessa alle condizioni ritenute appropriate dall’autorità competente, che deve comunque verificare la necessità dell’operazione per chiudere rapporti o obbligazioni preesistenti.
Condizioni, termine e tipologie di rapporti interessati
La deroga è circoscritta alle situazioni in cui i fondi o le risorse economiche siano necessari per porre termine, entro il 24 agosto 2022, a:
- operazioni;
- contratti;
- altri accordi;
- rapporti bancari di corrispondenza.
Tali rapporti o operazioni devono essere stati conclusi prima del 23 febbraio 2022. La previsione consente quindi una chiusura ordinata di esposizioni contrattuali o finanziarie già in essere, senza rimettere in discussione la finalità generale delle misure restrittive.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Introduzione della deroga all'articolo 6 ter
Viene inserito l’articolo 6 ter nel regolamento (UE) n. 269/2014. In deroga ai paragrafi 1 e 2 del regime di congelamento, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54 e 55 dell’allegato I, oppure la messa a disposizione di tali entità di fondi o risorse economiche, alle condizioni ritenute appropriate.
Finalità e limite temporale della deroga
L’autorizzazione è subordinata all’accertamento che i fondi o le risorse economiche siano necessari per porre termine, entro il 24 agosto 2022, a operazioni, contratti o altri accordi, inclusi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 23 febbraio 2022.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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