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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/262

Regolamento (UE) 2022/262 del Consiglio del 23 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32022R0262

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il quadro sanzionatorio UE adottato nei confronti della Russia in risposta alle azioni che destabilizzano la situazione in Ucraina. Introduce nuovi divieti su operazioni finanziarie, in particolare su titoli e strumenti del mercato monetario emessi da Russia, dal suo governo o dalla Banca centrale russa, e vieta la concessione di nuovi prestiti o crediti a tali soggetti. Rafforza inoltre l'elenco dei soggetti rilevanti ai fini delle restrizioni e amplia la clausola anti-elusione, vietando la partecipazione consapevole e intenzionale ad attività volte a eludere le misure.

Modifica del regolamento sanzionatorio UE nei confronti della Russia, con nuove restrizioni su titoli, prestiti e misure anti-elusione.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici, intermediari finanziari e soggetti stabiliti negli Stati membri, in quanto regolamento dell'Unione direttamente applicabile. Incide sulle operazioni con Russia, il suo governo, la Banca centrale russa e soggetti che agiscono per loro conto o su loro istruzione, nonché sui soggetti già elencati negli allegati III, IV, V e VI del regolamento (UE) n. 833/2014. Le nuove restrizioni riguardano in particolare operazioni su valori mobiliari e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 e nuovi prestiti o crediti concessi dopo il 23 febbraio 2022; resta ferma l'eccezione per finanziamenti destinati a importazioni o esportazioni non vietate di beni e servizi non finanziari con Paesi terzi, e la deroga per taluni drawdown/disbursements di contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022 alle condizioni previste.

Modifica del regolamento sanzionatorio UE nei confronti della Russia

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 833/2014, adottato in risposta alle azioni della Russia destabilizzanti la situazione in Ucraina, per introdurre ulteriori restrizioni finanziarie. Il contesto normativo richiamato evidenzia la scelta del Consiglio di rafforzare le misure restrittive a seguito dell'escalation del 23 febbraio 2022 e della decisione CFSP 2022/264.

Ambito e finalità della modifica

La modifica si concentra soprattutto sull'area finanziaria e sul contrasto all'elusione delle sanzioni. Vengono colpiti i rapporti con Russia, il suo governo, la Banca centrale russa e i soggetti che agiscono per loro conto o su loro istruzione, con effetti immediati per banche, intermediari, imprese e professionisti che strutturano operazioni transfrontaliere soggette al diritto UE.

Restrizioni su titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario

L'articolo 1, punto 1, aggiorna la definizione di strumenti finanziari rilevanti nell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 833/2014, includendo espressamente anche strumenti che danno diritto ad acquistare o vendere titoli trasferibili o che determinano un regolamento in contanti in base a tali titoli. Questa modifica serve a evitare che operazioni finanziarie strutturate aggirino il perimetro delle restrizioni esistenti.

Con il nuovo articolo 5a, paragrafo 1, è vietato acquistare, vendere, prestare servizi di investimento, assistere nell'emissione o comunque trattare, direttamente o indirettamente, titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da:

  • Russia e suo governo;
  • Banca centrale russa;
  • persone giuridiche, entità o organismi che agiscono per conto o su istruzione della Banca centrale russa.

Divieto di nuovi prestiti o crediti

Il nuovo articolo 5a, paragrafo 2, vieta la concessione, diretta o indiretta, di nuovi prestiti o crediti a qualunque soggetto rientrante nel paragrafo 1, per le operazioni successive al 23 febbraio 2022. La norma colpisce anche la partecipazione ad accordi finalizzati a tale concessione, con una formulazione ampia che mira a impedire strutturazioni indirette del finanziamento.

È prevista una deroga importante: il divieto non si applica ai prestiti o crediti aventi uno specifico e documentato obiettivo di finanziare importazioni o esportazioni non vietate di beni e servizi non finanziari tra l'Unione e qualsiasi Stato terzo, inclusa la spesa per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessaria per eseguire i contratti di importazione o esportazione.

Contratti anteriori al 23 febbraio 2022

Il paragrafo 3 dell'articolo 5a disciplina alcune erogazioni o utilizzi di fondi previsti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022. Tali operazioni restano escluse dal divieto solo se:

  • tutte le condizioni dell'erogazione o del drawdown erano già concordate prima del 23 febbraio 2022;
  • tali condizioni non sono state modificate il 23 febbraio 2022 o successivamente;
  • prima del 23 febbraio 2022 era stata fissata una scadenza contrattuale finale per il rimborso integrale dei fondi e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi derivanti dal contratto.

Le condizioni rilevanti comprendono espressamente la durata del periodo di rimborso, il tasso di interesse o il metodo di calcolo degli interessi e l'importo massimo erogabile.

Estensione dei soggetti rilevanti e anti-elusione

L'articolo 1, punto 3, modifica l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014, estendendo il novero dei soggetti presi in considerazione anche ai destinatari delle nuove misure dell'articolo 5a.

L'articolo 12, come sostituito, rafforza la clausola anti-elusione: è vietato partecipare, consapevolmente e intenzionalmente, ad attività che abbiano lo scopo o l'effetto di aggirare i divieti del regolamento. Il divieto include l'agire come sostituto dei soggetti colpiti dalle misure o l'operare a loro beneficio sfruttando le eccezioni previste dagli articoli 5, paragrafo 3, e 5a, paragrafo 2.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non contiene un regime transitorio generale, ma introduce date specifiche di rilevanza operativa, in particolare il 23 febbraio 2022 e il 9 marzo 2022.

Disposizioni principali

Aggiornamento della definizione di strumenti finanziari

L'articolo 1, punto 1, sostituisce all'articolo 1, punto (f)(iii), del regolamento (UE) n. 833/2014 una definizione più ampia di "titoli trasferibili", includendo anche altri strumenti che conferiscono il diritto di acquisire o vendere tali titoli o che danno luogo a regolamento in contanti determinato con riferimento a titoli trasferibili.

Divieto di operazioni su titoli e strumenti del mercato monetario

È inserito il nuovo articolo 5a, paragrafo 1, che vieta l'acquisto, la vendita, la prestazione di servizi di investimento, l'assistenza nell'emissione o ogni altra operazione, diretta o indiretta, con titoli trasferibili e strumenti del mercato monetario emessi dopo il 9 marzo 2022 da Russia e suo governo, dalla Banca centrale russa o da soggetti giuridici, entità o organismi che agiscono per conto o su istruzione della Banca centrale russa.

Divieto di nuovi prestiti o crediti

Il nuovo articolo 5a, paragrafo 2, vieta, direttamente o indirettamente, di concedere o partecipare ad accordi per concedere nuovi prestiti o crediti a soggetti rientranti nel paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022.

Eccezione per finanziamenti connessi a scambi leciti con Paesi terzi

Il divieto sui nuovi prestiti o crediti non si applica quando il finanziamento ha uno specifico e documentato obiettivo di sostenere importazioni o esportazioni non vietate di beni e servizi non finanziari tra l'Unione e un Paese terzo, inclusa la spesa per beni e servizi provenienti da un altro Paese terzo necessaria all'esecuzione dei contratti di import-export.

Deroga per drawdown e disbursements da contratti anteriori al 23 febbraio 2022

L'articolo 5a, paragrafo 3, esclude dal divieto alcune erogazioni o utilizzi di fondi previsti da contratti conclusi prima del 23 febbraio 2022, purché tutte le condizioni siano state concordate prima di tale data e non modificate successivamente, e purché prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una scadenza contrattuale finale per il rimborso integrale e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi. Sono espressamente ricompresi tra le condizioni la durata del periodo di rimborso, il tasso di interesse o il metodo di calcolo e l'importo massimo.

Estensione dei destinatari delle restrizioni rilevanti ai fini dell'articolo 11

L'articolo 1, punto 3, modifica l'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 833/2014, includendo tra i soggetti rilevanti anche quelli di cui all'articolo 5a, paragrafo 1, lettere a), b) e c), oltre ai soggetti già previsti dagli articoli 5 e dagli allegati III, IV, V e VI.

Clausola anti-elusione rafforzata

L'articolo 1, punto 4, sostituisce l'articolo 12 del regolamento (UE) n. 833/2014, vietando la partecipazione, consapevole e intenzionale, ad attività il cui obiettivo o effetto sia aggirare i divieti del regolamento, anche fungendo da sostituto dei soggetti di cui agli articoli 5 o 5a o operando a loro beneficio mediante l'uso delle eccezioni previste dagli articoli 5, paragrafo 3, o 5a, paragrafo 2.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalimercati finanziaripolitica estera e di sicurezza comunerestrizioni commercialimisure anti-elusione

Testo integrale

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