Cassazione Penale, Ordinanza n. 07580/2025 del 25/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte ha ritenuto non illogica e conforme a diritto la motivazione della Corte di appello sul diniego delle pene sostitutive, osservando che la decisione era basata su criteri prognostici e sui parametri dell'art. 133 c.p. In conseguenza, l'imputata è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per evasione dal luogo di detenzione domiciliare. Con un unico motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione in appello delle pene sostitutive previste dagli artt. 53 e seguenti della legge n. 689 del 1981, sostenendo che la sostituzione della pena avrebbe dovuto essere disposta. La Corte di cassazione rileva che i giudici di merito avevano escluso i presupposti per la sostituzione in ragione dell'assenza di una prognosi favorevole di astensione da ulteriori condotte delittuose, valorizzando le concrete modalità dell'evasione, avvenuta in ora notturna e protrattasi per oltre sei ore, l'intensità del dolo desunta dalla durata della violazione e i numerosi e gravi precedenti penali dell'imputata.
Norme richiamate
art. 53 ss. l. n. 689/1981
richiamato come base normativa per le pene sostitutive delle pene detentive brevi, la cui applicazione è rimessa a valutazione discrezionale del giudice nei limiti dei criteri legali
art. 133 c.p.
criterio di riferimento per la valutazione discrezionale del giudice nella concessione delle pene sostitutive, con giudizio sindacabile in cassazione solo se privo di adeguata motivazione
art. 385 c.p.
norma incriminatrice del reato di evasione dal luogo di detenzione domiciliare, per il quale l'imputata è stata condannata
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
menzionato per le modifiche alla disciplina delle pene sostitutive, senza alterare il principio della discrezionalità motivata del giudice
art. 616 c.p.p.
norma implicitamente richiamata dalla condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di pene sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice conserva un potere discrezionale che deve essere esercitato alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; se la decisione è sorretta da motivazione adeguata e non manifestamente illogica, non è censurabile in sede di legittimità.
- Il diniego delle pene sostitutive può essere fondato sulla prognosi sfavorevole circa la futura astensione dal reato, desunta sia dalle concrete modalità della condotta sia dai precedenti penali dell'imputato.
- La durata della violazione e le circostanze concrete dell'illecito possono essere valorizzate come indicatori dell'intensità del dolo ai fini della valutazione prognostica richiesta per l'applicazione di pene sostitutive.
- La mera deduzione di violazione di legge o vizio di motivazione è inammissibile quando il ricorso si limita a contrapporre una diversa valutazione di merito a una motivazione di appello logicamente congrua.
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