Cassazione Civile, Sentenza n. 32149/2022 del 31/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti avevano acquistato fondi agricoli usufruendo delle agevolazioni fiscali per il compendio unico destinato alla coltivazione per almeno dieci anni (agevolazioni in materia di imposte di registro, ipotecarie, catastali e di bollo). L'Agenzia delle Entrate ha notificato avvisi di liquidazione con parziale revoca delle agevolazioni sostenendo che i contribuenti avevano concesso in affitto parte dei fondi (godimento stagionale per coltivazione ortaggi), configurando la cessazione della conduzione diretta richiesta per mantenere il beneficio. I contribuenti hanno impugnato la pronunzia della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto l'appello dell'Agenzia, deducendo in cassazione: 1) che l'affitto intercalare rientra nella normale rotazione/gestione agricola e non implica perdita del possesso o cessazione della coltivazione diretta; 2) nullità per omissione di pronuncia sull'eccezione di inesistenza della notifica dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato che l'affitto intercalare preservi il requisito della coltivazione diretta: la norma che introduce la causa di decadenza per la cessazione della conduzione diretta (art. 2 comma 4-bis D.L. 194/2009) va interpretata restrittivamente e rileva il fatto oggettivo della cessazione, senza valutare le ragioni imprenditoriali o di rotazione colturale. La Corte ha richiamato precedente giurisprudenza che considera l'affitto, anche di breve durata o intercalare, sintomatico della perdita della coltivazione diretta e causa di decadenza, salvo le esenzioni previste per trasferimenti a coniuge o parenti esercenti attività agricola. Sul secondo motivo ha dichiarato il motivo inammissibile per genericità: i ricorrenti non hanno riprodotto o riassunto adeguatamente la doglianza originaria circa la presunta nullità della notifica, impedendo il controllo della omissione da parte del giudice d'appello; inoltre il giudice di merito aveva implicitamente fatto riferimento al principio di sanatoria ex art.156 c.p.c. per la notifica. Conseguentemente il ricorso viene rigettato e rimangono ferme le conclusioni della Commissione Tributaria Regionale favorevoli all'Agenzia; nulla sulle spese in relazione alla mancata regolare costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (art. 1 e art. 7, comma 2)
Le disposizioni relative alle agevolazioni per i fondi agricoli richiedono condizioni precise di coltivazione diretta; la Corte richiama il carattere di stretta interpretazione delle agevolazioni fiscali e l'obbligo di rispettare il requisito della coltivazione per il periodo previsto.
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 (art. 2, comma 4-bis)
La cessazione della conduzione diretta dei terreni è causa di decadenza dalle agevolazioni; la norma va interpretata restrittivamente e rileva l'evento oggettivo della cessazione senza valutare le ragioni soggettive o imprenditoriali che hanno determinato tale situazione.
Legge 6 agosto 1954, n. 604 (art. 7)
In tema di piccola proprietà contadina, l'affitto del fondo entro il termine previsto comporta la perdita delle agevolazioni tributarie perché indica la cessazione della coltivazione diretta, salvo le esenzioni specifiche previste dalla normativa.
Legge 31 gennaio 1994, n. 97 (art. 5-bis, commi 1 e 2)
Norma citata dai ricorrenti nell'originaria impugnazione; dal testo della sentenza non risulta che la Corte abbia dato ad essa un ruolo decisivo o un'interpretazione specifica nell'esito del ricorso.
D.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 (art. 11)
Richiamato per individuare l'eccezione: il trasferimento o la conduzione a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado che esercitino attività di imprenditore agricolo può conservare le agevolazioni.
Legge n. 53 del 1956 (art. 3)
La Corte rileva che opere prodromiche o funzionali non previste da tale articolo non impediscono la decadenza quando la sospensione della coltura derivi da scelte imprenditoriali; quindi attività non ricomprese nell'art. 3 non giustificano la perdita della coltivazione diretta ai fini delle agevolazioni.
Codice civile (art. 2135)
Richiamato per definire chi è imprenditore agricolo ai fini dell'eccezione che consente la conservazione delle agevolazioni in caso di trasferimento a soggetti che esercitano l'attività agricola.
Codice di procedura civile (art. 360 e art. 156)
art. 360 (motivi di cassazione); art. 156 (sanatoria per raggiungimento dello scopo della notificazione)
L'art. 360 delimita i motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile ai sensi del n.4 per genericità e ha collegato la valutazione della notifica al principio di sanatoria dell'art.156 ove applicabile, rilevando che l'eccezione di nullità non è stata adeguatamente documentata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (art. 13, comma 1-quater) e L. n. 228 del 2012 (art. 1, comma 17)
D.P.R. n. 115/2002 art. 13, comma 1-quater; L. n. 228/2012 art. 1, comma 17
Norme richiamate in ordine al contributo unificato: la Corte dà atto dell'obbligo del ricorrente principale di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi delle disposizioni citate.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie per l'acquisto di fondi agricoli che richiedono la coltivazione diretta devono essere interpretate restrittivamente: la cessazione materiale della conduzione diretta determina la decadenza dal beneficio indipendentemente dalle motivazioni che l'hanno determinata.
- La concessione in affitto, anche se di breve durata o configurata come 'affitto intercalare' o per colture stagionali, è valutata come elemento sintomatico della perdita della coltivazione diretta e può determinare la revoca delle agevolazioni, salvo specifiche eccezioni normative (es. trasferimento a coniuge o parenti che siano essi stessi imprenditori agricoli).
- Le scelte organizzative o imprenditoriali dell'acquirente (ad es. non attrezzarsi per condurre direttamente il fondo) non giustificano, di per sé, la conservazione delle agevolazioni: chi richiede il beneficio deve organizzare l'impresa in modo da rispettare i requisiti richiesti dalla legge.
- Le impugnazioni processuali basate su vizi di notifica richiedono che la doglianza sia formulata con precisione e documentata: motivi generici o non adeguatamente ricostruiti in cassazione sono inammissibili.
- In caso di dubbio sulla regolarità della notifica, il principio di sanatoria ex art.156 c.p.c. può essere ritenuto applicabile dal giudice di merito qualora sia raggiunto lo scopo della notificazione; l'eventuale omissione deve però risultare chiaramente e specificamente dedotta per ottenere una pronuncia favorevole.
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