Regolamento (UE) 2023/1166
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1166 della Commissione del 9 giugno 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Gemlik Zeytini»(DOP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2023/1166 della Commissione dispone la registrazione della denominazione di origine protetta "Gemlik Zeytini". La registrazione consegue alla pubblicazione della domanda presentata dalla Turchia e alla mancata presentazione di opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L'atto ha portata essenzialmente costitutiva e produce effetti immediati nell'ordinamento dell'Unione dopo la sua entrata in vigore.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta "Gemlik Zeytini" per un prodotto agricolo/alimentare turco.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, ai fini dei regimi di qualità dell'Unione, del nome "Gemlik Zeytini" come denominazione di origine protetta (DOP). Riguarda il prodotto rientrante nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Ha efficacia in tutti gli Stati membri dell'Unione ed è direttamente applicabile; si limita all'atto di registrazione, senza disciplinare nel dettaglio la produzione o il controllo del prodotto.
Registrazione della DOP "Gemlik Zeytini"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1166 della Commissione conclude la procedura di registrazione del nome "Gemlik Zeytini" come denominazione di origine protetta (DOP). L'atto si inserisce nel sistema dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari disciplinato dal regolamento (UE) n. 1151/2012 e produce un effetto costitutivo di tutela della denominazione a livello unionale.
Contesto procedurale
La Commissione richiama che la domanda di registrazione presentata dalla Turchia era stata previamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, in conformità all'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione può essere disposta con atto esecutivo della Commissione.
Oggetto della registrazione e classificazione del prodotto
L'articolo 1 registra il nome "Gemlik Zeytini" come DOP. La denominazione è riferita a un prodotto inserito nella classe 1.6 dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, ossia "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati". Il regolamento non contiene ulteriori specificazioni sostanziali sulle caratteristiche del prodotto, limitandosi alla formalizzazione della registrazione.
Entrata in vigore ed efficacia nell'Unione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell'ordinamento dell'Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP "Gemlik Zeytini"
L'articolo 1 stabilisce che il nome "Gemlik Zeytini" è registrato come denominazione di origine protetta (DOP). La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Turchia, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del medesimo regolamento, il nome deve essere registrato.
Base giuridica e ambito del potere esecutivo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, che consente l'iscrizione del nome nel registro delle DOP e delle IGP al termine della procedura di esame e opposizione.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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