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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1144

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1144 della Commissione del 9 giugno 2023 che rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo «Bacticid IPA-N» conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione rilascia a Chemi-Pharm AS un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Bacticid IPA-N". La decisione si fonda sul parere favorevole dell’ECHA e sulla verifica della conformità ai requisiti dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, con riferimento alla procedura per "stesso biocida" del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’autorizzazione è valida dal 2 luglio 2023 al 31 luglio 2032 e si applica secondo il sommario delle caratteristiche del prodotto allegato.

Autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Bacticid IPA-N" ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, con validità e condizioni d’uso stabilite nell’allegato.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla società Chemi-Pharm AS e, più in generale, alla messa a disposizione sul mercato e all’uso del biocida singolo "Bacticid IPA-N" nell’Unione europea. L’autorizzazione riguarda il prodotto biocida dei tipi di prodotto 2 e 4, destinato a usi professionali in ambienti chiusi per la disinfezione di piccole superfici dure non porose in strutture sanitarie, industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro, attrezzature generiche e, per il tipo di prodotto 4, anche in strutture sanitarie e dell’industria alimentare e nella preparazione/manipolazione di alimenti in cucine/ristoranti. Restano rilevanti le condizioni e limitazioni indicate nel sommario delle caratteristiche del biocida, incluse le misure di mitigazione del rischio, le modalità d’uso e i requisiti di etichettatura e stoccaggio.

Autorizzazione UE per il biocida singolo "Bacticid IPA-N"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1144 della Commissione rilascia un’autorizzazione dell’Unione per il biocida singolo "Bacticid IPA-N" a favore di Chemi-Pharm AS. Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi e della procedura semplificata per lo "stesso biocida" prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013.

Contesto e base giuridica

La Commissione richiama l’articolo 44, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 528/2012. La domanda è stata presentata il 24 aprile 2019 ed è stata valutata dall’ECHA, che l’8 dicembre 2021 ha trasmesso il proprio parere alla Commissione insieme al progetto di sommario delle caratteristiche del biocida. La Commissione afferma di condividere il parere dell’Agenzia e ritiene opportuno rilasciare l’autorizzazione.

Valutazione del prodotto e requisiti sostanziali

L’ECHA ha concluso che le differenze proposte rispetto al biocida di riferimento sono limitate a informazioni modificabili per via amministrativa ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013. Ha inoltre ritenuto che, sulla base della valutazione della corrispondente famiglia di biocidi di riferimento "Knieler & Team Propanol Family" e purché conforme al progetto di sommario delle caratteristiche, il biocida soddisfi le condizioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito dell’autorizzazione

L’autorizzazione riguarda la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Bacticid IPA-N", con numero di autorizzazione EU-0027679-0000. Il prodotto è classificato per il tipo di prodotto 2, relativo ai disinfettanti e alghicidi non destinati all’applicazione diretta sull’uomo o sugli animali, e per il tipo di prodotto 4, relativo al settore dell’alimentazione umana e animale.

Composizione e caratteristiche del prodotto

Il prodotto contiene due principi attivi approvati a livello UE: propan-1-olo e propan-2-olo, entrambi al 35,0%. La formulazione è indicata come "AL - Altri liquidi". Nel sommario sono riportati anche i dati amministrativi del titolare, del fabbricante del prodotto e dei fabbricanti dei principi attivi.

Usi autorizzati

Il sommario autorizza due usi principali:

  • disinfezione di piccole superfici dure non porose, come prodotto pronto all’uso liquido, nel tipo di prodotto 2;
  • disinfezione di piccole superfici dure non porose, come prodotto pronto all’uso liquido, nel tipo di prodotto 4.

Per il tipo di prodotto 2 l’uso è previsto in ambienti chiusi, in strutture sanitarie, industria farmaceutica e cosmetica, ambiente vicino al paziente, postazioni/aree di lavoro e attrezzature generiche, con esclusione delle superfici a contatto con alimenti. Per il tipo di prodotto 4 l’uso riguarda strutture sanitarie e dell’industria alimentare, nonché preparazione e manipolazione di alimenti in cucine e ristoranti.

Organismi bersaglio, modalità di applicazione e tempi di contatto

Per l’uso di tipo 2 il prodotto è indicato contro batteri, lieviti e virus con involucro, nonché contro virus con attività virucida a spettro limitato. Per l’uso di tipo 4 è indicato contro batteri e lieviti.

L’applicazione è manuale, a temperatura ambiente (20 ± 2 °C), come disinfettante per superfici pronto all’uso. Il prodotto deve bagnare interamente la superficie mediante versamento o spruzzo a breve distanza, seguito da strofinamento con un panno. La quantità massima indicata è 50 ml/m², sufficiente a mantenere la superficie umida per il tempo di contatto.

I tempi minimi di esposizione sono:

  • 60 secondi per batteri, lieviti e virus con involucro nel tipo di prodotto 2;
  • 5 minuti per i virus a spettro limitato nel tipo di prodotto 2;
  • 60 secondi per batteri e lieviti nel tipo di prodotto 4 a 20 °C.

Limitazioni d’uso e frequenza di applicazione

L’uso è riservato a utilizzatori industriali e professionali. Per l’uso nelle camere dei pazienti è indicata una frequenza ragionevole di 1-2 volte al giorno, con un massimo di 6 applicazioni al giorno per il tipo di prodotto 2. Per il tipo di prodotto 4 il prodotto può essere usato quando necessario; nelle cucine la frequenza ragionevole è di 1-2 volte al giorno. Non sono richiesti intervalli di sicurezza tra le fasi di applicazione.

Etichettatura, rischio e primo soccorso

Il sommario contiene indicazioni di pericolo quali liquido e vapori infiammabili, gravi lesioni oculari, sonnolenza o vertigini, e possibile secchezza o screpolature della pelle per esposizione ripetuta. Sono previste misure di prudenza, tra cui tenere lontano da fonti di accensione, evitare di respirare i vapori, usare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato, indossare occhiali protettivi, conservare sotto chiave e smaltire il prodotto e il recipiente in un punto di raccolta autorizzato.

Sono inoltre dettagliate le misure di primo soccorso in caso di inalazione, contatto con la pelle, contatto con gli occhi e ingestione, oltre alle azioni da intraprendere in caso di fuoriuscita accidentale, con particolare attenzione alla rimozione delle fonti di accensione e alla raccolta con materiali assorbenti/inerti.

Stoccaggio, conservazione e smaltimento

Il prodotto ha una stabilità dichiarata di 24 mesi. Deve essere conservato in luogo fresco, asciutto e ben ventilato, con contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce solare diretta e a una temperatura raccomandata tra 0 e 30 °C; non deve essere conservato sotto 0 °C né vicino ad alimenti, bevande o alimenti per animali, e deve essere tenuto lontano da materiali combustibili.

Lo smaltimento deve avvenire secondo la normativa ufficiale, senza versamento negli scarichi e senza conferimento con i rifiuti domestici. I contenitori, se completamente svuotati, sono riciclabili come altri imballaggi.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rilascio dell’autorizzazione dell’Unione

È rilasciata a Chemi-Pharm AS un’autorizzazione dell’Unione per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo "Bacticid IPA-N", con numero di autorizzazione EU-0027679-0000, conformemente al sommario delle caratteristiche del biocida riportato in allegato.

Durata dell’autorizzazione

L’autorizzazione dell’Unione è valida dal 2 luglio 2023 al 31 luglio 2032.

Presupposti procedurali e valutazione tecnica

La domanda è stata presentata il 24 aprile 2019 ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 e dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013. L’ECHA ha trasmesso il parere e il progetto di sommario il 8 dicembre 2021; la Commissione ha preso atto che le differenze rispetto al biocida di riferimento sono limitate a modifiche amministrative e che il prodotto soddisfa le condizioni dell’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

Ambito di utilizzo autorizzato e usi professionali

Il prodotto è autorizzato come disinfettante per piccoli ambienti/superfici dure non porose nei tipi di prodotto 2 e 4. Gli usi sono riservati all’uso professionale e riguardano applicazioni manuali di un prodotto liquido pronto all’uso in ambiente chiuso.

Composizione e principi attivi

Il biocida contiene propan-1-olo e propan-2-olo, entrambi inclusi nell’elenco dell’Unione dei principi attivi approvati per i tipi di prodotto 2 e 4. Nel sommario sono indicati i contenuti al 35,0% ciascuno.

Condizioni di impiego e misure di sicurezza

L’allegato impone l’uso di protezioni oculari durante la manipolazione, il rispetto delle istruzioni di primo soccorso, misure in caso di rilascio accidentale, divieti di smaltimento negli scarichi e nei rifiuti domestici, nonché specifiche condizioni di stoccaggio (luogo fresco, asciutto e ventilato, contenitore chiuso, temperatura 0-30 °C, stabilità 24 mesi).

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidiautorizzazioni UEsicurezza chimicasalute e sicurezza sul lavoroindustria alimentare

Testo integrale

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