Regolamento (UE) 2023/1142
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1142 della Commissione del 9 giugno 2023 che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 per quanto riguarda i quantitativi che possono essere importati nell’ambito di determinati contingenti tariffari a seguito dell’accordo tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua i quantitativi di numerosi contingenti tariffari agricoli dell’Unione per riflettere l’accordo concluso tra UE e Stati Uniti ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione. Le modifiche incidono sia sul sistema dei contingenti gestiti con titoli sia su quelli gestiti con il criterio "primo arrivato, primo servito". Sono inoltre previste regole transitorie per evitare vuoti applicativi o effetti retroattivi indesiderati sui periodi contingentali già in corso. L’atto entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica, per l’articolo 1, dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore.
Modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 aggiornando i quantitativi di vari contingenti tariffari agricoli a seguito dell’accordo UE-Stati Uniti concluso in seguito al recesso del Regno Unito dall’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione dei contingenti tariffari di importazione per prodotti agricoli disciplinati dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, con effetti sui quantitativi importabili nell’Unione per i contingenti identificati dai numeri d’ordine elencati nel regolamento. Riguarda gli operatori economici che importano nell’UE nell’ambito di tali contingenti, sia secondo il sistema dei titoli sia secondo il principio del "primo arrivato, primo servito". Include disposizioni transitorie per le situazioni in cui, alla data di entrata in vigore, il periodo contingentale sia già iniziato o, per alcuni regimi, i quantitativi siano già esauriti o siano già state effettuate importazioni in libera pratica. Non sono disciplinati settori diversi da quelli agricoli contemplati negli allegati modificati.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1142 della Commissione
Il regolamento aggiorna i quantitativi di diversi contingenti tariffari agricoli dell’Unione per dare attuazione all’accordo UE-Stati Uniti concluso ai sensi dell’articolo XXVIII del GATT 1994, collegato al recesso del Regno Unito dall’Unione. La Commissione interviene sui regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988, che disciplinano rispettivamente i contingenti gestiti con titoli e quelli gestiti secondo il criterio del "primo arrivato, primo servito".
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che le modifiche concordate a livello internazionale devono essere riflesse negli allegati dei due regolamenti di esecuzione, così da aggiornare i quantitativi importabili nei contingenti interessati. Poiché taluni contingenti sono gestiti in periodi e sottoperiodi, e altri con un sistema fondato sull’ordine cronologico delle dichiarazioni doganali, il regolamento introduce anche una disciplina transitoria per evitare disallineamenti tra nuovi quantitativi, assegnazioni già effettuate e importazioni già avvenute.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda esclusivamente i contingenti tariffari agricoli indicati nei suoi allegati, con effetti sui relativi quantitativi disponibili per l’importazione nell’Unione. Sono interessati operatori economici, autorità doganali e organismi/strutture di gestione dei contingenti che applicano il sistema dei titoli o il meccanismo "primo arrivato, primo servito". Le modifiche si riferiscono ai contingenti con numeri d’ordine specificamente elencati nel preambolo e negli allegati.
Modifiche al regolamento (UE) 2020/761
Per il sistema dei contingenti tariffari con titoli, gli allegati II, III, VIII e X sono aggiornati. Tra le principali modifiche: il contingente 09.4170 è soppresso; il contingente 09.4123 è portato a 572 000 000 kg; il contingente 09.4116 è fissato a 1 910 000 kg, ripartiti tra sottoperiodi con quote residue riportate; il contingente 09.4127 è fissato a 25 772 000 kg, distribuiti in più sottoperiodi; il contingente 09.4002 è fissato a 10 500 000 kg di peso del prodotto, ripartiti in dodicesimi; il contingente 09.4038 è fissato a 5 720 000 kg di peso del prodotto, con ripartizione del 25 % per ciascun sottoperiodo.
Modifiche al regolamento (UE) 2020/1988
Per i contingenti gestiti secondo il principio del "primo arrivato, primo servito", l’allegato I è aggiornato in varie sezioni merceologiche. Nel settore dei cereali, i contingenti 09.0073, 09.0089 e 09.0070 sono fissati rispettivamente a 2 800 000 kg, 1 732 000 kg e 2 700 000 kg di peso netto. Nel settore del riso, il contingente 09.0083 è fissato a 7 000 kg. Nel comparto ortofrutticolo, i contingenti 09.0094, 09.0056, 09.0059, 09.0035, 09.0040 e 09.0041 sono aggiornati ai nuovi quantitativi indicati nel regolamento. Sono inoltre modificati il contingente 09.0093 per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, il contingente 09.0147 per latte e lattiero-caseari, il contingente 09.0123 per carni suine e il contingente 09.0055 per altri prodotti elencati nell’allegato I, parte XXIV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Disposizioni transitorie per i contingenti con titoli
Se un periodo contingentale è già iniziato alla data di entrata in vigore del regolamento, la differenza tra il nuovo quantitativo e quello già assegnato è resa disponibile dal primo periodo di applicazione successivo all’entrata in vigore, salvo il caso di contingenti suddivisi in sottoperiodi, per i quali valgono le regole specifiche applicabili. Se alcuni sottoperiodi sono già scaduti alla data di entrata in vigore, la differenza relativa ai sottoperiodi scaduti è resa disponibile dal primo periodo di applicazione successivo.
Disposizioni transitorie per i contingenti "primo arrivato, primo servito"
Per i contingenti gestiti dall’articolo 2, la differenza tra il nuovo quantitativo e quello già immesso in libera pratica prima dell’entrata in vigore è resa disponibile dalla stessa data di entrata in vigore. Se il contingente era già iniziato ed esaurito, il quantitativo supplementare viene attribuito secondo l’ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale. Gli operatori che avevano importato fuori contingente prima dell’entrata in vigore e che ottengono l’assegnazione supplementare hanno diritto al rimborso della differenza tra il dazio già versato e il dazio contingentale. In caso di riduzione del quantitativo, se alla data di entrata in vigore sono già state immesse in libera pratica quantità superiori al nuovo volume disponibile, non è richiesto alcun dazio supplementare per l’eccedenza.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare l’articolo 187, e mira ad adeguare i contingenti tariffari agricoli alla luce dell’accordo UE-USA concluso con decisione (UE) 2023/912 del Consiglio. L’obiettivo è riflettere negli allegati dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/761 e (UE) 2020/1988 le nuove concessioni tariffarie derivanti dalla modifica dei quantitativi importabili.
Modifiche al sistema dei contingenti con titoli (regolamento (UE) 2020/761)
Gli allegati II, III, VIII e X del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 sono modificati. In particolare: è soppressa la riga relativa al contingente 09.4170; il contingente 09.4123 è fissato a 572 000 000 kg; il contingente 09.4116 è fissato a 1 910 000 kg con ripartizione per sottoperiodi; il contingente 09.4127 è fissato a 25 772 000 kg con ripartizione per sottoperiodi; il contingente 09.4002 è fissato a 10 500 000 kg di peso del prodotto con ripartizione in dodicesimi; il contingente 09.4038 è fissato a 5 720 000 kg di peso del prodotto con ripartizione del 25 % per ciascun sottoperiodo.
Modifiche al sistema "primo arrivato, primo servito" (regolamento (UE) 2020/1988)
L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1988 è modificato per aggiornare i quantitativi di vari contingenti tariffari. Nel settore dei cereali: 09.0073 è fissato a 2 800 000 kg di peso netto, 09.0089 a 1 732 000 kg di peso netto e 09.0070 a 2 700 000 kg di peso netto. Nel settore del riso: 09.0083 è fissato a 7 000 kg. Nei prodotti ortofrutticoli: 09.0094 a 472 000 kg, 09.0056 a 1 244 000 kg, 09.0059 a 647 000 kg, 09.0035 a 9 770 000 kg, 09.0040 a 151 000 kg e 09.0041 a 86 223 000 kg. Nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli: 09.0093 a 6 551 000 kg. Nel settore latte e lattiero-caseari: 09.0147 a 62 917 000 kg. Nel settore carni suine: 09.0123 a 4 786 000 kg. Per altri prodotti di cui all’allegato I, parte XXIV, sezione 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013: 09.0055 a 4 295 000 kg.
Disposizioni transitorie per i contingenti con titoli
Se il periodo contingentale di un contingente modificato dall’articolo 1 è già iniziato alla data di entrata in vigore, la differenza tra il nuovo quantitativo e quello già assegnato è resa disponibile dal primo periodo di applicazione successivo, salvo che il contingente sia suddiviso in sottoperiodi, nel qual caso si applicano le regole specifiche del contingente. Se alcuni sottoperiodi sono già scaduti al momento dell’entrata in vigore, la differenza relativa ai sottoperiodi scaduti è resa disponibile dal primo periodo di applicazione successivo all’entrata in vigore.
Disposizioni transitorie per i contingenti "primo arrivato, primo servito"
Per le modifiche dell’articolo 2, la differenza tra il nuovo quantitativo e quello già immesso in libera pratica prima dell’entrata in vigore è resa disponibile dalla data di entrata in vigore. In caso di aumento e di contingente già avviato ma esaurito, il quantitativo aggiuntivo è assegnato secondo l’ordine cronologico della data di accettazione della dichiarazione doganale; agli operatori che avevano importato fuori contingente prima dell’entrata in vigore e che beneficiano dell’assegnazione supplementare è rimborsata la differenza tra il dazio già pagato e il dazio contingentale. In caso di riduzione, se alla data di entrata in vigore è già stato immesso in libera pratica un quantitativo superiore al nuovo volume disponibile, non è dovuto alcun dazio supplementare per i quantitativi eccedenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 1 si applica dal primo periodo di presentazione delle domande di titoli successivo all’entrata in vigore. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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