Regolamento (UE) 2023/1125
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1125 della Commissione del 8 giugno 2023 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Cile, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi delle zone di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di determinate partite avicole e di carni di selvaggina da penna. La modifica tiene conto dell'evoluzione epidemiologica dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e delle misure di contenimento adottate dai paesi terzi interessati. Per il Regno Unito, il testo introduce anche la sospensione dell'ingresso per due nuove zone con restrizioni connesse ai focolai del maggio 2023.
Modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi di zone di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti autorizzate all'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell'importazione nell'Unione europea di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna provenienti da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti. L'ambito territoriale riguarda specifiche zone e, per il Regno Unito, alcune aree soggette a restrizioni individuate in Inghilterra; il regolamento incide sugli elenchi di cui agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Si applica dalla data di entrata in vigore, il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Aggiornamento degli elenchi di paesi terzi autorizzati per prodotti avicoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1125 della Commissione modifica il regime di ammissione nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. L'intervento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che disciplinano gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti abilitati all'esportazione verso l'Unione. La Commissione motiva la modifica con l'andamento dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e con le misure di contenimento adottate dai paesi interessati.
Contesto normativo
Il testo richiama, come base giuridica, il regolamento (UE) 2016/429, in particolare gli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafi 1 e 3, nonché il regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce le prescrizioni sanitarie per l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone da cui l'ingresso è autorizzato; il presente atto ne aggiorna specificamente gli allegati V e XIV.
Situazione epidemiologica e valutazione della Commissione
La Commissione prende atto di focolai di HPAI notificati da Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, con specifiche localizzazioni e date di conferma riportate nei considerando. I paesi interessati hanno comunicato l'attuazione di politiche di abbattimento totale, nonché le operazioni di pulizia e disinfezione successive, per limitare la diffusione della malattia. Sulla base delle informazioni ricevute, la Commissione ritiene che, per tali paesi, la situazione sanitaria all'origine delle sospensioni non costituisca più una minaccia tale da impedire l'ingresso nell'Unione da determinate zone.
Modifiche all'allegato V: pollame e materiale germinale
L'allegato V del regolamento 2021/404 è aggiornato nella parte relativa alle partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Sono sostituite le righe riferite a varie zone del Canada, del Cile, del Regno Unito e degli Stati Uniti, con aggiornamento delle date rilevanti per la delimitazione delle restrizioni e della riapertura. Per il Regno Unito, oltre all'aggiornamento della zona GB-2.299, vengono aggiunte due nuove zone:
- GB-2.304, area di 3 km di raggio centrata su Uckfield, Wealden, East Sussex, Inghilterra, coordinate WGS84 Lat N50.92, Long E0.18;
- GB-2.305, area di 10 km di raggio centrata su Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire, Inghilterra, coordinate WGS84 Lat N53.54, Long W0.69.
Modifiche all'allegato XIV: carni fresche di pollame e selvaggina da penna
Analogamente, l'allegato XIV è aggiornato per le partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le voci delle medesime zone di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti sono sostituite o integrate, includendo anche la correlazione con le categorie POU, RAT e GBM indicate nell'allegato. Le modifiche mirano ad allineare l'autorizzazione all'ingresso con la situazione sanitaria effettiva nei territori interessati.
Entrata in vigore, urgenza e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La Commissione sottolinea espressamente l'urgenza delle misure, dovuta al grave rischio di introduzione nell'Unione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Il provvedimento è adottato previa consultazione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli elenchi di ammissibilità
L'articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 conformemente all'allegato del presente regolamento. L'intervento riguarda le voci relative a Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti negli elenchi delle zone autorizzate all'ingresso nell'Unione di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
Motivo sanitario: influenza aviaria ad alta patogenicità
I considerando richiamano la comparsa di focolai di HPAI in Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti e le misure adottate dalle autorità nazionali, tra cui zone di restrizione e abbattimento totale con successiva pulizia e disinfezione. La Commissione conclude che, per Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti, sono fornite garanzie adeguate per riautorizzare l'ingresso da specifiche zone precedentemente sospese; per due nuove zone del Regno Unito viene invece disposta la sospensione dell'ingresso.
Modifiche puntuali all'allegato V
Nell'allegato V, parte 1, sezione B, sono aggiornate le righe relative a specifiche zone del Canada (CA-2.100, CA-2.174, CA-2.176, CA-2.177, CA-2.178, CA-2.180, CA-2.183, CA-2.186), del Cile (CL-2.1, CL-2.4, CL-2.7, CL-2.8, CL-2.9), del Regno Unito (GB-2.299) e degli Stati Uniti (US-2.379, US-2.385, US-2.394, US-2.397, US-2.406, US-2.410, US-2.415, US-2.430, US-2.442, US-2.453, US-2.454). Per il Regno Unito sono aggiunte le nuove zone GB-2.304 e GB-2.305, con descrizione geografica specifica: area di 3 km attorno a Uckfield, Wealden, East Sussex, e area di 10 km attorno a Scunthorpe, North Lincolnshire, Lincolnshire.
Modifiche puntuali all'allegato XIV
Nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, sono aggiornate le voci relative alle medesime zone di Canada, Cile, Regno Unito e Stati Uniti per quanto concerne le partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. Le zone inserite o modificate sono coerenti con quelle dell'allegato V e includono, per il Regno Unito, le nuove zone GB-2.304 e GB-2.305.
Entrata in vigore e applicazione immediata
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri; i considerando evidenziano la necessità di applicazione urgente per il grave rischio di introduzione dell'HPAI nell'Unione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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